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Incarto
n. DA 2578/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Prisca Claudia Renella in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, durante un diverbio con CIVI 1, appoggiando la fronte contro quella di quest’ultimo e spingendolo all’indietro, commesso su di lui vie di fatto, senza tuttavia cagionargli un significativo danno al corpo o alla salute;
fatti avvenuti il 5 giugno 2008 a __________;
reato previsto dall’art. 126 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 8 giugno 2009 n. 2578/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 150.--.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 100.--, ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 16 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 16 marzo 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa, così come il patrocinatore degli eredi della parte civile, il quale ha parimenti chiesto l’accoglimento dell’istanza di risarcimento;
accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato e della teste;
sentito il difensore, il quale chiede che l’imputato venga assolto dall’accusa di vie di fatto, preso atto delle chiare dichiarazioni dell’unica teste che ha assistito fatti, e contesta ogni pretesa di parte civile;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dagli eredi della parte civile con istanza dell’8 febbraio 2010, oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 126 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2578/2009 dell’8 giugno 2009;
carica la tassa di giustizia e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 teste
fr. 350.00 totale