Incarto n.
10.2009.377, 10.2009.450

 

DA 2743/2009

DA 2706/2009

Bellinzona

2 settembre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con la segretaria Laura Rossini per giudicare

 

 

ACCU 1

 

ACCU 2

(difeso da: DUF 1,)

 

prevenuto colpevole di    1.  ricettazione,

                                        per avere, in data __________, a __________, ricevuto da ACCU 2, a compensazione di un debito, fr. 3’000.- e Euro 600.-, sapendo che questo denaro era stato ottenuto da ACCU 2 mediante un reato contro il patrimonio di CIVI 2;

 

                                    2.  grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, in data __________, a __________, violato gravemente le norme della circolazione cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui e meglio, per avere circolato con la vettura Citroën C2, targata __________, di proprietà di __________, in stato d’ebrietà, perdendo poi la padronanza di guida, sbandando e invadendo la corsia di contromano, cozzando contro il muro sito a sinistra della strada, terminando poi la corsa al centro delle due corsie, causando l’incendio del veicolo che andava completamente distrutto dalle fiamme;

 

                                    3.  guida in stato di inattitudine,

                                        per avere, in data __________, a __________, circolato al volante dell’autovettura Citroën, targata __________, di proprietà di __________ in stato d’ebrietà (alcoolemia minima 1.27 – massima 1.60 per mille);

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reati previsti dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP, dall’art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’art. 31 cpv. 1 e 2 LCStr, nonché l’art. 34 LCStr, dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                   

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 giugno 2009 n. 2743/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 36'000.- (trentaseimila), corrispondente a 80 (ottanta) aliquote da fr. 450.- (quattrocentocinquanta).

     L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 5'000.- (cinquemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Si rinvia la parte civile, , al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).

 

ACCU 2,

prevenuto colpevole di    1.  contraffazione di merci,

                                        per avere, nel periodo da __________ a __________, a __________ ed in altre località, in correità con __________, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, importato dalla Cina almeno una decina di falsi orologi (tra cui orologi di marca Hublot, Rolex e Cartier), mettendoli successivamente in circolazione, segnatamente rivendendoli, anche mediante annunci pubblicati su internet, ricavandone un indebito profitto complessivo di almeno CHF 3'000.-, suddividendolo in ragione di metà ciascuno con il correo ACCU 2 [recte: __________], tutta la citata merce avendo un reale valore commerciale inferiore alle apparenze;

 

                                        reato previsto dall’art. 61 cpv. 1 LPM;

 

                                    2.  violazione del diritto di design,

                                        per avere, a __________ ed in altre località, nel periodo da __________ a __________, in correità con __________, violato intenzionalmente il diritto di design, usando illecitamente il design protetto di __________, __________ e __________, __________, rispettivamente partecipando a un atto d’uso e avendone favorito o facilitato l’esecuzione, e meglio per avere acquistato, rivenduto e offerto in vendita orologi __________ modello __________ nonché alcuni modelli di orologi __________;

 

                                        reato previsto dall’art. 41 cpv. 1 LDes;

 

 

                                    3.  furto,

                                        per avere, sulla tratta tra __________ e __________, in data __________, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene il portamonete marca __________ (contenente tre carte bancarie rilasciate dal __________, la somma di CHF 40.- a contanti, la carta d’identità e la licenza di condurre) che si trovava nella borsetta di proprietà di CIVI 2, mentre quest’ultima si trovava alla guida della propria autovettura sulla quale l’accusato viaggiava quale passeggero;

 

                                        reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP;

 

                                    4.  ripetuto abuso d’impianti per l’elaborazione di dati,

                                        per avere, a __________ e __________, in data 12 agosto 2008, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, prelevato abusivamente servendosi delle carte bancarie di proprietà di CIVI 2, di cui si era appropriato illecitamente nelle circostanze di cui sub 4, denaro a contante per CHF 5'000.- presso il bancomat del __________ a __________ (Quartiere __________), denaro a contante per CHF 1'000.- presso il bancomat della Banca __________ a __________ (Viale __________) e per EUR 600.- presso il postomat della __________ di __________, per un totale di CHF 6'000.- e EUR 600.-, di cui CHF 3'900.- trattenuti dall’accusato e da questi già restituiti alla parte civile;

 

                                        reato previsto dall’art. 147 cpv. 1 CP;

 

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 17 giugno 2009 n. 2706/2009 del AINQ 2, __________, che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.-, corrispondente a 90 aliquote da fr. 30.-.

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 1'500.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Alla devoluzione allo Stato dell'importo di fr. 1'500.- (art. 71 CP).

                                        4. Si rinviano le parti civili al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

                                        5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di

                                             fr. 200.-.

 

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente dalla parte civile in data 22 giugno 2009 limitatamente al punto 3 del DA n. 2743/2009 e al punto 4 del DA n. 2706/2009;

 

indetto                               il dibattimento 2 settembre 2009, al quale era presente il Procuratore pubblico, mentre l’accusato ACCU 1 regolarmente citato sul Foglio ufficiale n. __________ del 14 agosto 2009 e l’accusato ACCU 2 citato a mezzo raccomandata del 12 agosto 2009, non sono comparsi,

 

proceduto                          nelle forme contumaciali;

 

data                                  lettura del decreto d'accusa;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 2, la quale chiede la condanna degli accusati al versamento in solido, a titolo di risarcimento del danno, degli importi di fr. 2'140.- e € 600.-, oltre interessi al 5% dal 12 agosto 2008.

 

                                 2.     Sulle tasse, spese e ripetibili.

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

visti                                  gli art. 41 e segg. CO; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

 

rispondendo                       ai quesiti posti

 

condanna                         ACCU 1 e ACCU 2

                                        a versare in solido a CIVI 2 in __________, a titolo di risarcimento del danno, gli importi di fr. 2'140.- e € 600.-, oltre interessi al 5% dal 12 agosto 2008.

 

 

prescinde                         dal prelevare tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio.

                                        ACCU 1 e ACCU 2 verseranno in solido a CIVI 2 la somma di fr. 300.- per ripetibili.

 

 

rileva                               che i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:

                                        “la condanna di ACCU 1:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 36'000.- (trentaseimila), corrispondente a 80 (ottanta) aliquote da fr. 450.- (quattrocentocinquanta) (art 34 e seg. CP).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2.  Alla multa di fr. 5'000.- (cinquemila), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        …

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).”

                                             sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 22 giugno 2009.

 

                                        e

                                        “la condanna di ACCU 2:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.-, corrispondente a 90 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e segg. CP).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e segg. CP).

                                        2.  Alla multa di fr. 1'500.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  Alla devoluzione allo Stato dell’importo di fr. 1'500.- (art. 71 CP).

                                    …

                                        5.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

                                         come pure il rinvio al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura delle altre parti civili,

                                        sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 17 giugno 2009.

 

 

comunica                         che le condanne saranno iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

                                       

 

avverte                             i condannati del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso contro la dichiarazione di contumacia alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

avverte                             i condannati della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

 

 

avverte                             che contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le pretese di risarcimento è dato ricorso al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile (questa possibilità è preclusa ai condannati in contumacia).

 

Intimazione a:

 

 

 

nelle vie edittali,

 

 

 

 

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

Distinta spese               a carico di ACCU 1 (come al decreto di accusa)

 

                                    fr.                         5'000.-          multa

                                    fr.                            300.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            300.-          spese giudiziarie

                                    fr.                         5'600.-          totale

 

 

 

 

 

                                    a carico di ACCU 2 (come al decreto di accusa)

 

                                    fr.                         1'500.-          multa

                                    fr.                            200.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            200.-          spese giudiziarie

                                    fr.                         1'500.-          illecito profitto               

                                    fr.                         3'400.-          totale