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Incarto
n.
DA 2743/2009 DA 2706/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con la segretaria Laura Rossini per giudicare
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ACCU 1
ACCU 2 (difeso da: DUF 1,)
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prevenuto colpevole di 1. ricettazione,
per avere, in data __________, a __________, ricevuto da ACCU 2, a compensazione di un debito, fr. 3’000.- e Euro 600.-, sapendo che questo denaro era stato ottenuto da ACCU 2 mediante un reato contro il patrimonio di CIVI 2;
2. grave infrazione alle norme della circolazione,
per avere, in data __________, a __________, violato gravemente le norme della circolazione cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui e meglio, per avere circolato con la vettura Citroën C2, targata __________, di proprietà di __________, in stato d’ebrietà, perdendo poi la padronanza di guida, sbandando e invadendo la corsia di contromano, cozzando contro il muro sito a sinistra della strada, terminando poi la corsa al centro delle due corsie, causando l’incendio del veicolo che andava completamente distrutto dalle fiamme;
3. guida in stato di inattitudine,
per avere, in data __________, a __________, circolato al volante dell’autovettura Citroën, targata __________, di proprietà di __________ in stato d’ebrietà (alcoolemia minima 1.27 – massima 1.60 per mille);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP, dall’art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’art. 31 cpv. 1 e 2 LCStr, nonché l’art. 34 LCStr, dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 22 giugno 2009 n. 2743/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 36'000.- (trentaseimila), corrispondente a 80 (ottanta) aliquote da fr. 450.- (quattrocentocinquanta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 5'000.- (cinquemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile, , al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).
ACCU 2,
prevenuto colpevole di 1. contraffazione di merci,
per avere, nel periodo da __________ a __________, a __________ ed in altre località, in correità con __________, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, importato dalla Cina almeno una decina di falsi orologi (tra cui orologi di marca Hublot, Rolex e Cartier), mettendoli successivamente in circolazione, segnatamente rivendendoli, anche mediante annunci pubblicati su internet, ricavandone un indebito profitto complessivo di almeno CHF 3'000.-, suddividendolo in ragione di metà ciascuno con il correo ACCU 2 [recte: __________], tutta la citata merce avendo un reale valore commerciale inferiore alle apparenze;
reato previsto dall’art. 61 cpv. 1 LPM;
2. violazione del diritto di design,
per avere, a __________ ed in altre località, nel periodo da __________ a __________, in correità con __________, violato intenzionalmente il diritto di design, usando illecitamente il design protetto di __________, __________ e __________, __________, rispettivamente partecipando a un atto d’uso e avendone favorito o facilitato l’esecuzione, e meglio per avere acquistato, rivenduto e offerto in vendita orologi __________ modello __________ nonché alcuni modelli di orologi __________;
reato previsto dall’art. 41 cpv. 1 LDes;
3. furto,
per avere, sulla tratta tra __________ e __________, in data __________, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene il portamonete marca __________ (contenente tre carte bancarie rilasciate dal __________, la somma di CHF 40.- a contanti, la carta d’identità e la licenza di condurre) che si trovava nella borsetta di proprietà di CIVI 2, mentre quest’ultima si trovava alla guida della propria autovettura sulla quale l’accusato viaggiava quale passeggero;
reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP;
4. ripetuto abuso d’impianti per l’elaborazione di dati,
per avere, a __________ e __________, in data 12 agosto 2008, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, prelevato abusivamente servendosi delle carte bancarie di proprietà di CIVI 2, di cui si era appropriato illecitamente nelle circostanze di cui sub 4, denaro a contante per CHF 5'000.- presso il bancomat del __________ a __________ (Quartiere __________), denaro a contante per CHF 1'000.- presso il bancomat della Banca __________ a __________ (Viale __________) e per EUR 600.- presso il postomat della __________ di __________, per un totale di CHF 6'000.- e EUR 600.-, di cui CHF 3'900.- trattenuti dall’accusato e da questi già restituiti alla parte civile;
reato previsto dall’art. 147 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 17 giugno 2009 n. 2706/2009 del AINQ 2, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.-, corrispondente a 90 aliquote da fr. 30.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Alla devoluzione allo Stato dell'importo di fr. 1'500.- (art. 71 CP).
4. Si rinviano le parti civili al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.-.
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente dalla parte civile in data 22 giugno 2009 limitatamente al punto 3 del DA n. 2743/2009 e al punto 4 del DA n. 2706/2009;
indetto il dibattimento 2 settembre 2009, al quale era presente il Procuratore pubblico, mentre l’accusato ACCU 1 regolarmente citato sul Foglio ufficiale n. __________ del 14 agosto 2009 e l’accusato ACCU 2 citato a mezzo raccomandata del 12 agosto 2009, non sono comparsi,
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 2, la quale chiede la condanna degli accusati al versamento in solido, a titolo di risarcimento del danno, degli importi di fr. 2'140.- e € 600.-, oltre interessi al 5% dal 12 agosto 2008.
2. Sulle tasse, spese e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 41 e segg. CO; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
condanna ACCU 1 e ACCU 2
a versare in solido a CIVI 2 in __________, a titolo di risarcimento del danno, gli importi di fr. 2'140.- e € 600.-, oltre interessi al 5% dal 12 agosto 2008.
prescinde dal prelevare tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio.
ACCU 1 e ACCU 2 verseranno in solido a CIVI 2 la somma di fr. 300.- per ripetibili.
rileva che i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:
“la condanna di ACCU 1:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 36'000.- (trentaseimila), corrispondente a 80 (ottanta) aliquote da fr. 450.- (quattrocentocinquanta) (art 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 5'000.- (cinquemila), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CP).
…
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).”
sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 22 giugno 2009.
e
“la condanna di ACCU 2:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.-, corrispondente a 90 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e segg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e segg. CP).
2. Alla multa di fr. 1'500.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Alla devoluzione allo Stato dell’importo di fr. 1'500.- (art. 71 CP).
…
5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
come pure il rinvio al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura delle altre parti civili,
sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 17 giugno 2009.
comunica che le condanne saranno iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte i condannati del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso contro la dichiarazione di contumacia alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
avverte i condannati della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
avverte che contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le pretese di risarcimento è dato ricorso al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile (questa possibilità è preclusa ai condannati in contumacia).
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Intimazione a: |
nelle vie edittali,
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1 (come al decreto di accusa)
fr. 5'000.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 5'600.- totale
a carico di ACCU 2 (come al decreto di accusa)
fr. 1'500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 1'500.- illecito profitto
fr. 3'400.- totale