Incarti n.
10.2009.378

10.2009.379

 

DA 2840/2009

DA 2841/2009

Bellinzona

30 marzo 2010

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 2 ,

 

e

 

ACCU 1  ,

entrambi difesi da: Avv. DI 1, ,

 

prevenuti colpevoli di           1.  ACCU 2

                                             disobbedienza a decisioni dell’autorità,

                                             per non aver ottemperato, da metà febbraio 2009 in poi, alla risoluzione emanata il 12 febbraio 2009 dal Municipio di __________, secondo la quale gli fu fatto ordine, nella sua veste di amministratore unico della __________ (società gestrice ai sensi della Legge sugli esercizi pubblici), di sospendere immediatamente l’esercizio della prostituzione nello stabile denominato __________ sito sulla particella __________ e di ripristinare l’uso dell’immobile a scopo alberghiero, conformemente alla destinazione approvata con licenze edilizie dell’ottobre 1965, 21 febbraio 1979 e 31 ottobre 1981;

 

                                             fatti avvenuti a __________ nelle indicate circostanze di tempo;

 

                                             reato previsto dall’art. 292 CPS;

 

                                             perseguito con decreto d’accusa del 23 giugno 2009 n. 2840/2009 del AINQ 1, , che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 2’000.-- (duemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

 

                                        2.  ACCU 1

                                             disobbedienza a decisioni dell’autorità,

                                             per non aver ottemperato, da metà febbraio 2009 in poi, alla risoluzione emanata il 12 febbraio 2009 dal Municipio di __________, secondo la quale gli fu fatto ordine, nella sua veste di gerente ai sensi della Legge sugli esercizi pubblici, di sospendere immediatamente l’esercizio della prostituzione nello stabile denominato __________ sito sulla particella __________ e di ripristinare l’uso dell’immobile a scopo alberghiero, conformemente alla destinazione approvata con licenze edilizie dell’ottobre 1965, 21 febbraio 1979 e 31 ottobre 1981;

 

                                             fatti avvenuti a __________ nelle indicate circostanze di tempo;

 

                                             reato previsto dall’art. 292 CPS;

 

                                             perseguito con decreto d’accusa del 23 giugno 2009 n. 2841/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                             1.  Alla multa di fr. 2’000.-- (duemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                             2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                             3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

 

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte dagli accusati tempestivamente il 23 giugno 2009;

 

indetto                               il dibattimento 30 marzo 2010, al quale hanno partecipato gli accusati, assistiti dal loro difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei decreti d’accusa;

 

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d’accusa;

 

deciso                               il richiamo d’ufficio agli atti, nonostante l’opposizione della difesa degli incarti 10.2009.366 e 10.2009.367 di questa Pretura penale, nonché del decreto NLP 4049/2009 emesso il 23 giugno 2009 nei confronti di __________;

 

proceduto                          l’interrogatorio dell’accusati;

 

sentito                               il difensore, il quale rileva innanzitutto come la decisione del Municipio di __________ sia stata intimata alla __________. I suoi clienti l’hanno ricevuta solo in copia a titolo di conoscenza, per cui non essendoci una valida notifica, essi vanno prosciolti per questo vizio formale. Essi non hanno inoltre letto il contenuto della decisione, in quanto non era a loro indirizzata. Essi non potevano quindi rendersi conto dell’ordine impartito con la comminatoria dell’art. 292 CPS. Inoltre non era loro compito occuparsi delle questioni burocratiche ed amministrative, che erano di competenza del direttore, e non erano a conoscenza che nell’EP si esercitasse la prostituzione. Infine non vi è agli atti alcuna prova che dalla data della decisione municipale a quella dei verbali di interrogatorio degli accusati nell’EP in questione sia stata esercitata la prostituzione. In effetti, da un lato, quanto risulta dal contestato richiamo odierno di incarti concernenti presunte prostitute non costituisce prova, ritenuto che le ragazze non hanno nemmeno firmato i rispettivi verbali, e dall’altro, le dichiarazioni del proprietario dello stabile sono inattendibili. In conclusione, egli chiede, in virtù del principio in dubio pro reo, il proscioglimento dei suoi assistiti. In subordine, in considerazione della loro difficile situazione personale ed economica, postula una riduzione per entrambi della multa a fr. 500.--;

 

sentiti                                da ultimi gli accusati

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.1.    E’ il signor ACCU 2 autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2840/2009 del 23 giugno 2009?

                                        1.2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        1.3.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

 

                                        2.1.    E’ il signor ACCU 1 autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2841/2009 del 23 giugno 2009?

                                        2.2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        2.3.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto:

 

                                 1.     ACCU 2, cittadino italiano, nato il 21 maggio 1957 a I-__________, vive con la moglie a __________. I due figli della coppia sono oramai maggiorenni ed indipendenti.

 

                                        All’epoca dei fatti qui in discussione egli era impiegato al 100% presso le __________ di __________, in qualità di disegnatore di costruzioni in acciaio, con un salario netto di fr. 4’400.-- per tredici mensilità.

                                        Dal 21 febbraio 2008 all’8 luglio 2009, egli, oltre alla normale attività professionale, è stato anche amministratore unico, con firma individuale, della __________ di __________, società gestore del __________ di __________. Per questa attività egli non percepiva un salario fisso, ma unicamente dei bonus premio, da lui quantificati in fr. 4'000.--/5'000.-- annui.

 

                                        Attualmente il prevenuto, dopo un periodo di disoccupazione, è impiegato nella logistica della ditta __________ di __________.

 

                                        Quale attività accessoria remunerata il signor ACCU 2 svolge pure la funzione di pompiere presso il __________ di __________.

 

                                        Il prevenuto figura inoltre quale amministratore unico della __________ di __________.

 

                                 2.     ACCU 1, nato il 30 giugno 1946 a __________, è coniugato ed è domiciliato a __________. Il figlio è maggiorenne ed indipendente.

 

                                        Nel 1984 egli ha svolto il corso cantonale per esercenti, conseguendo il relativo certificato di capacità. Egli possiede pure il diploma federale quale guardiano di animali.

                                        Dal settembre 2006 al 30 settembre 2009 il prevenuto è stato gerente e cuoco dell’esercizio pubblico __________. Il suo stipendio mensile lordo era di fr. 3’500.-- per tredici mensilità.

 

                                        Attualmente egli è percepisce una rendita AVS di fr. 1’478.-- mensili e lavora presso il __________ a __________ con uno stipendio di fr. 2'000.-- al mese.

 

                                 3.     La società __________, __________, è proprietaria dell’immobile in cui ha sede l’omonimo esercizio pubblico sito sulla particella n. __________ RFD del Comune di __________, in località __________. Presidente con diritto di firma individuale di detta società è il signor __________.

 

                                        Come visto sopra, gestore ai sensi della Les pubb dell’esercizio pubblico __________ __________ è la società __________ di __________, attualmente amministrata dal signor __________.

 

                                        Fra le due società è in corso da diversi anni una vertenza legale in merito al contratto di locazione.

 

                                 4.     Con risoluzione municipale n. 341/2009 del 9 febbraio 2009, recante la data del 12 febbraio 2009 (cfr. AI 2, allegato 1), il Municipio di __________, preso atto del rapporto di segnalazione del 21 novembre 2008 della Polizia cantonale, dal quale è emerso che il __________, durante gli anni 2007 e 2008, è stato oggetto di 4 controlli che hanno permesso di accertare l’esercizio illecito della prostituzione, ha statuito quanto segue:

                                        “1.   è fatto ordine di sospendere immediatamente l’esercizio della prostituzione nello stabile denominato __________ sito sulla particella __________ RFD e di ripristinare l’uso dell’immobile a scopo alberghiero, conformemente alla destinazione approvata con licenze edilizie dell’ottobre 1965, 21 febbraio 1979 e 31 ottobre 1981 a:

                                               1.1   __________, tramite il presidente, signor __________;

                                               1.2   __________, tramite l’amministratore unico, signor ACCU 2, gestore secondo la Lespubb;

                                               1.3   ACCU 1, gerente secondo la Lespubb;

                                        2.    il presente ordine viene intimato sotto comminatoria dell’art 292 CPS, che recita: “Chi non ottempera ad una decisione a lui intimata da un’Autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”;

                                        3.    al Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona, viene richiesto di far rispettare il presente ordine, conformemente agli articoli 34 LPamm e 48 RLE;

                                        4.    contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni;

                                        5.    la decisione è immediatamente esecutiva. Il ricorso non ha effetto sospensivo;

                                        6.    resta impregiudicata la procedura contravvenzionale;

¨                                       7.    intimazione tramite raccomandata a:

                                               -    __________, tramite il presidente, signor __________, __________;

                                               -    __________, tramite l’amministratore unico, signor ACCU 2, __________, __________;

                                               -    ACCU 1, __________, __________;

                                               -    Comando Polizia Cantonale, 6500 Bellinzona;

                                               -    Sezione dei permessi e dell’immigrazione, 6500 Bellinzona.”.

 

                                        Questa risoluzione è stata impugnata di fronte al Consiglio di Stato. Non è tuttavia noto a che stadio si trovi attualmente la procedura ricorsuale.

 

                                 5.     In ossequio alla risoluzione municipale, immediatamente esecutiva in virtù del fatto che ad un eventuale ricorso era stato preventivamente tolto l’effetto sospensivo, la Polizia cantonale ha eseguito un controllo il 6 maggio 2009, verso le 14:30, presso il __________. In tale occasione sono state controllate 33 donne straniere (15 brasiliane, 15 rumene, 1 italiana, 1 ceca ed 1 greca), tutte donne sole (non accompagnate) e di giovane età. Soltanto due di loro erano in possesso di un permesso di dimora B (una di queste per attività lucrativa indipendente - prostituta). Tutte alloggiavano nell’esercizio pubblico in questione ed erano state regolarmente registrate mediante l’apposito programma online. Da una verifica delle notifiche di Polizia è inoltre emerso che nell’esercizio pubblico non soggiornavano turisti con famiglia (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 10 giugno 2009, AI 2, pagg. 2-3).

 

                                        Fra le ospiti della struttura alberghiera figuravano pure le cittadine rumene __________, nata __________, 7 maggio 1980, e __________ (alias __________), 12 febbraio 1985.

                                        Dagli accertamenti posti in essere dalla Polizia è emerso che a carico della prima vi erano due condanne, regolarmente cresciute in giudicato: una prolata il 15 luglio 2008 da questa Pretura per esercizio illecito della prostituzione ed infrazione alla Legge federale sugli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale svolgendo attività lucrativa senza autorizzazione), l’altra emessa dal Ministero pubblico per esercizio illecito della prostituzione ed infrazione alla Legge federale sugli stranieri (soggiorno illegale svolgendo attività lucrativa senza autorizzazione). Nei suoi confronti risultavano pure pendenti un ordine di arresto emanato dalla SEPEM per una pena detentiva di 6 giorni, commutabile in una multa di fr. 800.--, nonché un Divieto di entrata nel nostro Paese notificatole in data 20 novembre 2008 e valido fino al 10 marzo 2011.

                                        A carico della seconda è invece emerso un decreto d’accusa emesso dal Ministero pubblico in data 12 gennaio 2007, regolarmente cresciuto in giudicato, per esercizio illecito della prostituzione ed infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (ripetuta entrata illegale, ripetuto soggiorno illegale svolgendo attività lucrativa senza autorizzazione). Anche nei suoi confronti era pendente un Divieto d’entrata valevole sino all’11 gennaio 2010.

                                        Per queste ragioni entrambe sono state denunciate al Ministero pubblico per infrazione alla Legge federale sugli stranieri ed esercizio illecito della prostituzione (cfr. rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria, AI 2, pagg. 2-3; incarti 10.2009.366-367 di questa Pretura).

 

                                 6.     Con decreto d’accusa 22 giugno 2009 il Procuratore Pubblico AINQ 1 ha proposto la condanna della signora __________ ad una pena pecuniaria di fr. 1’200.--, corrispondente a 40 aliquote da fr. 30.--, al pagamento di una multa di fr. 200.--, oltre alla tassa ed alle spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--, nonché alla revoca del beneficio della condizionale concesso alle due precedenti pene pecuniarie, ritenendola colpevole di esercizio illecito della prostituzione ed infrazione alla Legge federale sugli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale con attività lucrativa senza autorizzazione), per avere in particolare soggiornato illegalmente a __________ presso l’esercizio pubblico __________, nel periodo 30 marzo 2009-6 maggio 2009, esercitando la prostituzione senza essere in possesso dei necessari permessi per svolgere un’attività lucrativa e senza essersi notificata alle competenti autorità (cfr. incarto 10.2009.366 di questa Pretura).

 

                                        Con decreto d’accusa di medesima data il Magistrato inquirente ha pure proposto la condanna della signora __________ ad una pena pecuniaria di fr. 1’800.--, corrispondente a 60 aliquote da fr. 30.--, al pagamento di una multa di fr. 400.--, oltre alla tassa ed alle spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--, nonché alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla precedente pena pecuniaria, ritenendola colpevole di esercizio illecito della prostituzione, infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ripetuta entrata illegale e ripetuto soggiorno illegale) ed infrazione alla Legge federale sugli stranieri (ripetuta entrata illegale e soggiorno illegale con attività lucrativa senza autorizzazione), per avere, fra le altre cose, soggiornato illegalmente a __________ presso l’esercizio pubblico __________, nel periodo 24 aprile 2009-6 maggio 2009, esercitando la prostituzione senza essere in possesso dei necessari permessi per svolgere un’attività lucrativa e senza essersi notificata alle competenti autorità (cfr. incarto 10.2009.367 di questa Pretura).

 

                                        Siccome entrambe le accusate hanno interposto opposizione tramite l’avv. DI 1, i relativi incarti sono stati trasmessi a questa Pretura.

                                        Questo giudice, dopo aver preso atto del fatto che il legale aveva revocato il mandato alle proprie assistite, ha congiunto, in data 21 gennaio 2010, i procedimenti in questione, fissando il processo per il 30 marzo 2010 alle ore 14:30.

                                        A titolo informativo, non potendo la cosa essere utilizzata per il presente giudizio essendo la decisione posteriore allo stesso, si segnala che al termine del dibattimento entrambe le accusate sono state condannate in contumacia, con la conferma integrale dei rispettivi decreti d’accusa (cfr. incarti 10.2009.366-367 di questa Pretura).

 

                                 7.     In data 23 giugno 2009, il Procuratore Pubblico AINQ 1, fondandosi sulle risultanze istruttorie, ha emanato i decreti d’accusa qui in esame, reputando i signori ACCU 2 ed ACCU 1 autori colpevoli di disobbedienza a decisioni dell’autorità ai sensi dell’art. 292 CPS.

 

                                        Il medesimo giorno il Magistrato inquirente ha pure emesso un decreto di non luogo a procedere nei confronti di __________ per insufficienza di prove sul dolo. In effetti, in data 17 aprile 2009, il denunciato aveva inviato, tramite il proprio legale, una lettera al Municipio di __________, mediante la quale chiedeva “ancora una volta un intervento a ripristinare lo stato di legalità alla decisione da voi emessa” (cfr. NLP 4049/2009 del 23 giugno 2009, acquisito agli atti nel corso del dibattimento).

 

                                 8.     Con scritti di data 23 giugno 2009 il difensore di ACCU 2 e ACCU 1 ha interposto opposizione ai citati decreti d’accusa.

 

                                        Il 5 gennaio 2010 è stata decisa la congiunzione dei procedimenti in questione.

 

                                        Da qui la presente procedura.

 

                                 9.     In apertura del dibattimento questo giudice ha disposto d’ufficio l’acquisizione agli atti del suddetto Decreto di non luogo a procedere emanato nei confronti del signor __________, nonché degli incarti 10.2009.366 e 10.2009.367 di questa Pretura concernenti le opposizioni interposte dalle signore __________ e __________ avverso i decreti d’accusa emessi il 22 giugno 2009 nei loro confronti.

 

                                        Il difensore non ha eccepito nulla in merito all’assunzione del citato Decreto di non luogo a procedere, mentre si è opposto all’acquisizione dei suddetti incarti, poiché la stessa sarebbe intempestiva e violerebbe il diritto di essere sentito, non avendo egli potuto accedere agli stessi.

 

                                        Le argomentazioni della difesa sono prive di consistenza e, sotto certi aspetti, persino temerarie. In effetti, da un lato, in base all’art. 227 cpv. 5 CPP, applicabile anche ai processi di fronte alla Pretura penale (art. 273 CPP), il presidente può disporre d’ufficio l’assunzione di prove al dibattimento, e, dall’altro, il difensore durante il dibattimento ha avuto la facoltà di consultare gli incarti in questione e di discutere le risultanze con i propri clienti, per cui non vi è stata alcuna violazione del diritto di essere sentito.

                                        A quest’ultimo proposito, non va inoltre dimenticato come dai suddetti incarti risulti che il difensore, come accennato in precedenza, sia stato sino al 19 gennaio 2010 pure il patrocinatore legale delle accusate e che in tale veste abbia chiesto ed ottenuto di avere in visione gli atti così da poterli esaminare e discutere con le clienti (cfr. suoi scritti di data 7 luglio 2009 e 19 gennaio 2010).

 

                                        La decisione di acquisire agli atti i summenzionati incarti deve essere pertanto riconfermata anche in questa sede.

 

                               10.     Giusta l’art. 292 CPS, chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.

 

                                        Tale disposizione tende ad assicurare, mediante comminatoria penale, il rispetto di ordini impartiti validamente dall’autorità competente.

                                        La decisione deve quindi ingiungere al destinatario di fare o di non fare qualcosa (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 292, n. 2), descrivendo con sufficiente precisione il comportamento richiesto (DTF 127 IV 119 consid. 2a; DTF 124 IV 297 consid. 4d). La diffida va interpretata conformemente alle regole della buona fede (DTF 105 IV 278 consid. 2a), muovendo comunque dal suo tenore letterale.

                                        La comminatoria penale deve essere contenuta in una decisione individuale riguardante una o più persone facilmente determinabili. L’ordine può anche essere impartito ad una società, in quest’ultimo caso deve essere indirizzata agli organi o ai rappresentanti della stessa (cfr. Christof Riedo in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Basilea 2003, art. 292, n. 45).

                                        L’ingiunzione deve emanare da un’autorità o da un funzionario competenti dal profilo territoriale, materiale e funzionale. La condanna per disobbedienza ad una decisione di un’autorità incompetente è infatti esclusa (DTF 122 IV 340 consid. 2).

                                        La decisione deve essere esecutiva, ma non necessariamente cresciuta in giudicato (DTF 90 IV 82; Rep 1965 261).

                                        Secondo la giurisprudenza, nel quadro di un procedimento penale per disobbedienza a decisione dell’autorità, il giudice penale non può esaminare la decisione la cui legalità è stata accertata da un tribunale amministrativo. Invece, se questa autorità non è stata adita o non ha ancora statuito, esso non è vincolato a detta decisione nel caso di manifesta violazione della legge o di abuso del potere di apprezzamento. Infine esso esercita un libero controllo nei casi in cui è escluso il ricorso ad una giurisdizione amministrativa (DTF 98 IV 106 consid. 3; DTF 121 IV 31 consid. 2a). Per contro, il Tribunale federale ha finora lasciato aperta la questione a sapere in che misura il giudice penale può rivedere una decisione di un giudice civile (DTF 121 IV 32 consid. 2a; DTF 124 IV 297 consid. II.4).

                                        Questa giurisprudenza non è unanimemente condivisa dalla dottrina e dai tribunali cantonali (cfr. Christof Riedo, op. cit., art. 292, n. 64 e segg.; Bernard Corboz, op. cit., art. 292, n. 11 e segg.; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, art. 292, n. 7).

                                        Quale principio generale si può comunque ritenere che il giudice penale non è vincolato dalle decisioni delle altre autorità nei casi di manifesta violazione della legge o di abuso del potere di apprezzamento da parte di quest’ultime.

 

                                        Dal profilo soggettivo occorre almeno il dolo eventuale. L’autore deve quindi conoscere l’ingiunzione, la sua validità e le conseguenze penali in caso di disobbedienza (DTF 119 IV 238 consid. 2a). L’errore sui fatti è ipotizzabile; in una simile circostanza, anche se esso fosse stato evitabile, l’autore va giudicato secondo l’apprezzamento erroneo, non essendo possibile adempiere il reato dell’art. 292 CPS per negligenza (cfr. Bernard Corboz, op. cit., art. 292, n. 23).

 

                               11.     La difesa ha contestato innanzitutto la validità della notifica della decisione del Municipio di __________. In effetti, a suo dire, la stessa, come peraltro risulta dall’intestazione, sarebbe stata formalmente intimata soltanto alla società __________, quindi ad una ditta terza. Dal canto loro, i prevenuti l’avrebbero ricevuta per posta unicamente a titolo di conoscenza. Essi devono pertanto essere prosciolti già solo per questo vizio formale.

 

                                        La censura è pretestuosa. In effetti, se, da un lato, è vero che agli atti figura soltanto la copia della risoluzione municipale recante nell’intestazione l’indirizzo della __________, dall’altro, non si può sottacere come dalla stessa emerge chiaramente che è stata intimata per raccomandata anche al signor ACCU 2, nella sua qualità di amministratore unico della __________, ed al signor ACCU 1. Risulta pertanto francamente strano, per non dire impossibile, che sia stata recapitata a quest’ultimi, benché l’intestazione rechi l’indirizzo di un’altra persona giuridica. Ben più probabile e logico è che ad ogni destinatario sia stata intimata una decisione recante il proprio indirizzo nell’intestazione.

 

                                        In ogni caso, quand’anche si volesse credere che sia effettivamente andata come sostenuto dai prevenuti, non può certo essere disatteso che entrambi hanno esplicitamente riconosciuto di aver ricevuto la decisione al loro domicilio.

                                        Il signor ACCU 1, che, è bene ricordarlo, era il gerente, ha inoltre aggiunto di aver chiesto spiegazioni in merito sia al direttore del locale, tale __________, sia al padrone dello stesso, tale __________, i quali lo hanno informato che tramite un legale era già stato interposto ricorso al Consiglio di Stato e che si poteva continuare con l’attività così come era prima di ricevere la risoluzione (cfr. suo verbale d’interrogatorio 6 maggio 2009, pag. 3).

                                        Il signor ACCU 2 ha invece affermato di averla consegnata all’avv. DI 1, patrocinatore legale della società di cui lui era amministratore unico, subito dopo averla letta (cfr. suo verbale d’interrogatorio 6 maggio 2009, pag. 3).

 

                                        In simili circostanze la risoluzione è dunque stata validamente notificata ai prevenuti. Non va inoltre dimenticato che non è necessario che il destinatario dell’ordine sia indicato per nome, bensì che sia facilmente individuabile (cfr. Stefan Trechsel, op. cit., art. 292, n. 3).

                                        Nel caso specifico, anche una semplice e sommaria lettura della stessa è sufficiente per capire che era destinata anche a loro, nella loro qualità di amministratore unico della società gestrice, rispettivamente di gerente. Tanto i considerandi, quanto il dispositivo della risoluzione sono infatti espliciti in tal senso. A questo proposito è oltremodo indicativo ciò che gli imputati hanno fatto subito dopo averla ricevuta: come visto in precedenza, uno ha chiesto spiegazioni agli asseriti responsabili dell’esercizio pubblico, mentre l’altro ha informato il legale della propria società, il quale ha poi interposto ricorso contro la risoluzione (cfr. loro verbali di interrogatorio 6 maggio 2009, pag. 3). Ciò dimostra, senza ombra di dubbio, che essi non solo hanno preso atto del contenuto della decisione, ma anche del fatto che li riguardava. Diversamente non si spiegherebbe per quale recondita ragione essi abbiamo ritenuto necessario attivarsi prontamente.

 

                               12.     In secondo luogo, a detta della difesa, gli imputati non avrebbero letto il contenuto della risoluzione, visto che la stessa non era loro indirizzata. Essi non avrebbero quindi potuto rendersi conto della comminatoria di cui all’art. 292 CPS.

                                        Alla luce di quanto esposto sopra, questa tesi rasenta la malafede. Non è dunque necessario esaminarla ulteriormente.

                                        Di transenna si precisa che colui che, ricevendo uno scritto a lui indirizzato, decide di non leggerlo o di esaminarlo superficialmente, se ne assume le responsabilità e deve essere trattato come se avesse preso conoscenza dei suoi contenuti.

 

                               13.     A mente della difesa, gli accusati, non solo non sarebbero cogniti in materia, ma fra i loro compiti ed i loro doveri non vi sarebbe quello di occuparsi delle questioni burocratiche ed amministrative connesse con l’attività dell’esercizio pubblico in questione; in modo particolare essi non sarebbero dunque competenti per garantire il rispetto, rispettivamente il ripristino, della destinazione turistico-alberghiera concessa dalla licenza edilizia.

                                        ACCU 1 ha, da un lato, sostenuto di essersi occupato di tutte le mansioni che competono ad un gerente/cuoco, per poi, dall’altro, riferire di aver affidato al direttore __________ l’incarico di notificare le ospiti alle competenti autorità. A suo dire l’unica mansione di cui si era fatto carico era quella di verificare che le turiste pagassero la pigione giornaliera della stanza. Di certo si è guardato bene dal verificare cosa succedesse all’interno delle stanze a queste locate, in modo particolare se vi veniva esercitata la prostituzione, poiché non era una problematica di sua competenza (cfr. suo verbale d’interrogatorio 6 maggio 2009, pag. 3).

                                        ACCU 2, per contro, ha affermato che erano il gerente ed il direttore ad occuparsi della clientela dell’albergo, i quali di tanto in tanto gli comunicavano il numero degli ospiti presenti. A suo dire, non spettava infatti a lui informarsi sulla tipologia degli avventori che alloggiavano nelle camere e sapere cosa accadeva al loro interno (cfr. suo verbale d’interrogatorio 6 maggio 2009, pag. 2).

 

                                        Queste argomentazioni non sono pertinenti e denotano ancora un volta una mancanza di serietà e di rispetto per l’autorità scrivente, alla quale si tenta di propinare tutta una serie di fandonie inaccettabili.

                                        Gli imputati dimenticano infatti bellamente di essere stati, nel periodo in esame, l’amministratore unico della società gestrice, rispettivamente il gerente, del __________. In tali vesti la responsabilità per il rispetto degli obblighi e dei doveri previsti dalla legislazione sugli esercizi pubblici incombeva pertanto in prima persona proprio a loro e non certo ai - veri o presunti che fossero - “direttore” e “padrone del locale”. Come sancito da una recente sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, il proprietario dello stabile, il gestore ed il gerente sono infatti tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare che venga utilizzato in conformità della licenza accordata. Qualsiasi locatore di immobili è tenuto ad fare capo agli accorgimenti indispensabili per evitare che lo stabile venga utilizzato da parte del locatario in modo differente dalla sua destinazione. L’uso difforme basta a renderlo perturbatore per situazione. La sua responsabilità è oggettiva. Non dipende da una sua colpa, ma dalla sua qualità di datore di alloggio. Agli stessi vincoli soggiacciono il gestore ed il gerente di un esercizio pubblico come quello in oggetto. Per assicurare il rispetto della destinazione autorizzata essi devono, in primo luogo, evitare di dare alloggio ad improbabili turiste provenienti da paesi noti come esportatori di prostitute (come ad esempio il Brasile e la Romania), e, in secondo luogo, adottare misure volte ad impedire l’accesso all’esercizio pubblico da parte di estranei. In quanto possessori dell’immobile, gestore e gerente devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le ospiti portino in camera clienti adescati nel locale stesso o altrove (cfr. sentenza TRAM 52.2008.409 del 6 marzo 2009, consid. 3.4.5).

 

                                        Conseguenza logica di questo assioma è che l’ottemperanza dell’ordine impartito dalle autorità comunali nel caso concreto competeva principalmente ai qui imputati.

 

                               14.     Infine, a mente della difesa, i prevenuti hanno sempre riferito di non essere mai stati a conoscenza del fatto che nell’esercizio pubblico venisse esercitata la prostituzione. Inoltre non vi sarebbe neppure una prova che dalla data della decisione municipale a quella del controllo del 6 maggio 2009 sia stata esercitata la prostituzione nell’esercizio pubblico in questione. Dagli atti non risulta infatti che ci siano state delle condanne penali in tal senso, ma solo dei generici ed insufficienti sospetti. Quanto risulta dagli incarti acquisiti al dibattimento concernenti le presunte prostitute non avrebbe alcun valore probatorio, ritenuto che le ragazze non hanno nemmeno firmato i rispettivi verbali d’interrogatorio, mentre le dichiarazioni del proprietario dello stabile sarebbero inattendibili, considerata l’astiosa vertenza fra quest’ultimo e gli inquilini.

 

                                        Il fatto che i responsabili di questo tipo di esercizi pubblici non siano mai al corrente di ciò che accade al loro interno non stupisce più di quel tanto. In effetti è oramai prassi che gli unici ad esserne all’oscuro - guarda caso - sono proprio loro, mentre a tutta l’opinione pubblica questo tipo di locali che non solo sopravvivono, ma addirittura fanno lauti guadagni con l’esercizio della prostituzione, sono perfettamente noti.

                                        Il fatto di trincerarsi dietro un “non so cosa accada nelle camere” è irritante e rappresenta un tentativo di prendere per i fondelli i rappresentanti della giustizia. Simili giustificazioni non possono e non devono trovare spazio alcuno nella valutazione di questo tipo di fattispecie.

 

                                        A conferma della vacuità e della temerarietà delle argomentazioni difensive, sussiste, nel caso specifico, tutta una serie di riscontri, di elementi e di indizi convergenti, che permettono di stabilire, senza timore di smentita, che all’interno del __________ venisse esercitato il mestiere più antico del mondo.

                                        Innanzitutto, come detto, è un fatto notorio. Basta infatti una rapida scorsa ai vari media (stampati, video ed elettronici) per rendersene conto. Inoltre nel passato anche questa Pretura si è trovata confrontata con diversi casi riguardanti prostitute che svolgevano la loro attività in quella struttura, rispettivamente incarti concernenti i vari responsabili della stessa.

                                        A convalida di tale circostanza vi è la deposizione del proprietario dell’immobile, signor __________, il quale alla domanda a sapere se ritenesse che il __________ fosse stato trasformato in un postribolo, ha risposto “Penso proprio di sì. E’ un fatto conosciuto”. Egli ha inoltre aggiunto di non poter dire nel dettaglio che tipo di clientela alloggiasse nell’esercizio pubblico, ma di essere sicuro che vi fossero anche delle prostitute (cfr. suo verbale d’interrogatorio 19 maggio 2009, pagg. 3-4).

                                        Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la deposizione di __________ non può essere reputata inattendibile per il solo fatto che è coinvolto in una vertenza giudiziaria con gli inquilini. Egli non aveva infatti alcun interesse a sostenere una tale versione, visto che, quale proprietario dell’immobile, avrebbe potuto comportare delle sanzioni penali anche per lui. Inoltre è noto, anche a questa Pretura, che egli, per usare un eufemismo, conosce bene l’ambiente dei locali a luci rosse del Cantone Ticino (cfr. ad esempio rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10 giugno 2009, AI 2, pag. 5).

 

                                        Nel caso in discussione, per ritenere accertata la trasformazione in postribolo dell’esercizio pubblico, sono tuttavia sufficienti i risultati emersi dal controllo di Polizia del 6 maggio 2009. In effetti, come già esposto in precedenza, quel giorno il Distaccamento Speciale “TESEU” della Polizia cantonale ha constatato la presenza nella struttura alberghiera di 33 donne straniere (15 brasiliane, 15 rumene, 1 italiana, 1 ceca ed 1 greca), tutte sole (non accompagnate) e di giovane età. Soltanto due di loro erano in possesso di un permesso di un permesso di dimora B (uno dei quali peraltro proprio per attività lucrativa indipendente quale prostituta). Dalla verifica delle notifiche di Polizia è inoltre risultato che nella struttura non soggiornava nemmeno un turista con famiglia al seguito.

                                        Infine, dopo i necessari accertamenti, è pure emerso che a carico delle due ragazze rumene in cui incarti sono stati qui richiamati, incontestabilmente fermate in occasione della summenzionata retata al __________ (fatto provato dagli atti delle loro rispettive procedure e dal fatto che per lo meno hanno sottoscritto i formulari di autocertificazione), risultavano delle precedenti condanne per esercizio illecito della prostituzione (una per fatti svoltisi nel 2007 addirittura nel medesimo locale) e dei divieti di entrata in Svizzera (cfr. rapporti d’inchiesta di polizia giudiziaria 10 giugno 2009, AI 2, pagg. 2-3, nonché rapporti d’inchiesta di polizia giudiziaria 7 maggio 2009, pagg. 2-3, e 13 maggio 2009, pagg. 2-3, in incarti 10.2009.366-367).

                                        Secondo una recente giurisprudenza, l’occupazione di camere esclusivamente da parte di giovani donne, non accompagnate, provenienti da paesi noti come esportatori di donne di piacere, quali ad esempio il Brasile e la Romania, che soggiornano per sedicenti motivi turistici in un villaggio privo di particolari attrazioni, come lo è la località di __________, appare sufficiente ad integrare la violenta suspicio dell’avvenuta trasformazione dell’esercizio pubblico in un postribolo (cfr. sentenza TRAM 52.2008.409 del 6 marzo 2009, consid. 3.2).

                                        Nella presente fattispecie, questa (logica) deduzione, è confermata, oltre che da quanto emerso dal citato controllo di Polizia, anche dalle notifiche incluse negli incarti concernenti le signore __________ e __________ (cfr. incarti 10.2009.366-367). Il fatto che agli atti non figurino condanne per il reato di esercizio illecito della prostituzione nel motel in oggetto e che le due suddette cittadine rumene non abbiano riconosciuto d’aver esercitato la prostituzione nel medesimo locale (si sono avvalse - poiché così evidentemente ben istruite - del diritto di non rispondere e non hanno firmato i rispettivi verbali d’interrogatorio) non basta certo a far crollare il castello accusatorio nei confronti dei qui imputati. Esso è infatti fondato essenzialmente sulle altre predette convergenti risultanze istruttorie e cioè: sulle dichiarazioni di __________, sul fatto che gli incarti richiamati attestano che due persone con precedenti per prostituzione e con il divieto di entrata in Svizzera sono state fermate in occasione del controllo del 6 maggio 20076, sul relativo rapporto di polizia dal quale emerge che vi erano solo cittadine straniere, giovani e provenienti da Paesi noti quale luogo d’origine delle prostitute attive in Ticino.

 

                                        A titolo meramente abbondanziale, va evidenziato come la signora __________ nell’imminenza del processo a suo carico abbia richiesto l’invio di una copia del rapporto di polizia che la concerne, indicando come recapito l’__________ a __________, altro noto locale a luci rosse del nostro Cantone (cfr. www.__________.ch).

 

                               15.     Stante tutto quanto precede, entrambi gli accusati devono essere condannati per il reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità.

 

                                        Nei decreti d’accusa il Magistrato inquirente rimprovera agli imputati di aver commesso il reato da metà febbraio 2009 in poi.

                                        Tuttavia, considerato che agli atti vi sono soltanto le notifiche di Polizia relative alle signore __________ e __________ (cfr. incarti 10.2009.366-367), che attestano il loro soggiorno presso il __________ dal 30 marzo 2009, rispettivamente dal 24 aprile 2009, sino al 6 maggio 2009, giorno in cui la Polizia cantonale ha effettuato la retata, ingiungendo loro, unitamente alle altre donne controllate, di abbandonare la citata struttura alberghiera, si deve giocoforza precisare e ridurre da fine marzo 2009 al 6 maggio 2009 il periodo in cui essi hanno perpetrato l’illecito.

 

                               16.     In base all’art. 106 CPS, applicabile alle contravvenzioni, ossia ai reati cui è comminata la multa (art. 103 CPS), se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi (cpv. 1). In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi (cpv. 2). Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (cpv. 3).

 

                                        Nella presente fattispecie, la pubblica accusa ha chiesto di infliggere ad entrambi i condannati una multa di fr. 2’000.--. La difesa, per contro, nella denegata ipotesi di una conferma delle accuse, ha postulato una riduzione della multe a fr. 500.--, in considerazione della difficile situazione economica in cui versano i suoi assistiti.

 

                                        Per fissare l’ammontare della multa è determinante in prima battuta la colpa del reo ed in seconda la sua situazione finanziaria. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per la pena pecuniaria, la legge non prevede che il giudice debba indicare nel dettaglio il peso che due questi fattori hanno avuto nella scelta dell’importo della multa.

                                        Come per i crimini ed i delitti, occorre quindi stabilire innanzitutto, ai sensi dell’art. 47 CPS, quale sia stata la vita anteriore del condannato, quali siano i suoi motivi personali, nonché quale sarà l’effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CPS). In seconda battuta deve poi essere definita l’ampiezza della colpa, esaminando quali siano il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico violato, la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché quali sono le circostanze interne ed esterne all’origine dei suoi atti, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, (art. 47 cpv. 2 CPS).

                                        Giacché le sanzioni pecuniarie colpiscono le persone in maniera differente a dipendenza della loro situazione economica, la multa deve essere ponderata in modo che l’autore ne subisca gli effetti in proporzione alla sua colpa. Il giudice deve soppesare la capacità finanziaria del condannato in modo che per la medesima colpa ciascun autore subisca la stessa restrizione nel suo tenore di vita.

                                        Per l’apprezzamento delle condizioni personali sono rilevanti sostanzialmente i medesimi criteri validi per la commisurazione dell’aliquota giornaliera ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 CPS, ovvero il reddito e la sostanza, il tenore di vita, gli obblighi familiari e assistenziali ed il minimo vitale dell’autore. Per le multe il criterio più importante è comunque il reddito netto, gli altri giocano invece un ruolo minore, essenzialmente per casi molto particolari (cfr. Stefan Heimgartner in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Basilea 2007, art. 106, n. 20-33).

 

                                        A carico degli accusati pesa in maniera importante la gravità della contravvenzione commessa e l’ostinazione con la quale non hanno voluto riconoscere i propri errori ed assumersene le conseguenze, arrivando ad addurre argomentazioni ai limiti della ragionevolezza.

                                        Pur non avendo influito sulla commisurazione non va sottaciuto, che gli accusati, malgrado agli atti non figurino i rispettivi estratti del casellario giudiziale, risultano conosciuti ai servizi di polizia: ACCU 1 per infrazione alla LDDS e ACCU 2 per infrazione alla LCStr, alla LStup ed alla LOP (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10 giugno 2009, AI 2, pag. 5).

                                        La leggera riduzione del periodo in cui è stato commesso il reato non è infine tale da diminuirne la gravità.

 

                                        Tutto ciò ben ponderato, preso atto dei risultati degli accertamenti esperiti in merito alla sua condizione economica, si impone di ridurre a fr. 1’000.-- la multa a carico del signor ACCU 1, mentre quella a carico del signor ACCU 2 può rimanere invariata a fr. 2’000.--.

 

                                        La pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento della multa può essere quantificata in 20 giorni per ACCU 2 ed in 10 giorni per ACCU 1, applicandosi per ognuno di essi un tasso di conversione di un giorno per fr. 100.--.

 

                               17.     La tassa e le spese di giustizia vanno poste a carico degli accusati.

Per questi motivi,

 

visti                                   gli art. 292 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                    1.     ACCU 2

 

                                        autore colpevole di:

                                        disobbedienza a decisioni dell’autorità, art. 292 CPS,

                                        per non aver ottemperato, perlomeno da fine marzo 2009 sino al 6 maggio 2009, alla risoluzione emanata il 12 febbraio 2009 dal Municipio di __________, secondo la quale gli fu fatto ordine, nella sua veste di amministratore unico della __________ (società gestrice ai sensi della Legge sugli esercizi pubblici), di sospendere immediatamente l’esercizio della prostituzione nello stabile denominato __________ sito sulla particella __________ e di ripristinare l’uso dell’immobile a scopo alberghiero, conformemente alla destinazione approvata con licenze edilizie dell’ottobre 1965, 21 febbraio 1979 e 31 ottobre 1981;

 

 

 

 

condanna                 1.     ACCU 2

 

                                        1.  alla multa di fr. 2’000.-- (duemila);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.--;

 

 

comunica                         che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

 

 

dichiara                    2.     ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        disobbedienza a decisioni dell’autorità, art. 292 CPS,

                                        per non aver ottemperato, perlomeno da fine marzo 2009 sino al 6 maggio 2009, alla risoluzione emanata il 12 febbraio 2009 dal Municipio di __________ secondo la quale gli fu fatto ordine, nella sua veste di gerente ai sensi della Legge sugli esercizi pubblici, di sospendere immediatamente l’esercizio della prostituzione nello stabile denominato __________ sito sulla particella __________ e di ripristinare l’uso dell’immobile a scopo alberghiero, conformemente alla destinazione approvata con licenze edilizie dell’ottobre 1965, 21 febbraio 1979 e 31 ottobre 1981;

 

 

condanna                 2.     ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 1’000.-- (mille);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.--;

 

 

comunica                         che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 2

 

 

                                        fr.                     2000.00       multa

                                        fr.                       600.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     2800.00       totale

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

 

 

                                         fr.                     1000.00       multa

                                        fr.                       600.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1800.00       totale