Incarto n.
10.2009.390

DA 2659/2009

Bellinzona

21 gennaio 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuto colpevole di         furto,

                                        per avere, in data 30 aprile 2009, a __________, presso il negozio di __________, in correità con terze persone, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto due paia di occhiali del valore complessivo di fr. 890.--, refurtiva non recuperata;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 giugno 2009 n. 2659/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 40 e seg. CPS), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CPS e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CPS).

                                        2.  Non si prelevano né tasse né spese giudiziarie.

                                        3.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.-- (trenta), decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 10 aprile 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS).

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 giugno 2009 dall’accusato;

 

 

indetto                               il dibattimento 21 gennaio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato e l’interprete, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto in quanto non ha partecipato in alcun modo al furto e non sapeva nemmeno che i suoi compaesani avevano rubato degli occhiali. In caso di condanna chiede di poter svolgere lavoro di pubblica utilità, rispettivamente di poter pagare a rate l’eventuale sanzione pecuniaria;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di furto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        1.1.  Trattasi eventualmente di complicità in furto?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 1’800.-- decretata nei suoi confronti il 10 aprile 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 139 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       ACCU 1

 

                                        dall’accusa di:

                                        furto, art. 139 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2659/2009 del 15 giugno 2009;

 

 

carica                               la tassa e le spese di giustizia allo Stato;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

 

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      200.00       totale