Incarto n.
10.2009.393

DA 2673/2009

Bellinzona

3 febbraio 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

 

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo giugno 2006 sino al 26 marzo 2009, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 9 grammi di eroina;

 

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall'art. 19a LStup;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 giugno 2009 n. 2673/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 2 luglio 2009 dall’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 3 febbraio 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto non avendo mai consumato eroina né in Svizzera né all’estero. Le sue dichiarazioni rese a verbale in Polizia non corrispondono al vero e sono state rese per assecondare il poliziotto e nella speranza che poi un giudice potesse giudicare oggettivamente;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

proscioglie                       ACCU 1

 

                                        dall’accusa di:

                                        contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2673/2009 del 15 giugno 2009;

 

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

Intimazione a:

 

 

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

 

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      400.00       totale