Incarto n.
10.2009.418

DA 3061/2009

Bellinzona

24 febbraio 2010

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Prisca Renella in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

(difeso da: DI 1,)

 

prevenuta colpevole di    1.  furto

                                        per avere, nel periodo __________ al __________, a __________,

                                        per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene sottratto in danno a CIVI 1 due carte di credito __________ (carta numero __________ e carta numero __________);

 

                                    2.  truffa (ripetuta)

                                        per avere, per procacciarsi un indebito profitto, ripetutamente ingannato con astuzia il personale addetto alla vendita presentando le carte della Banca __________ previamente rubate come al sub. 1 al momento di pagare la merce e falsificandone la relativa ricevuta di pagamento, indotto in tal modo il personale alla vendita a cagionare un danno al patrimonio altrui, e meglio:

 

2.1   nel periodo __________/__________, presso il negozio __________, presentando per cinque differenti acquisti la carta __________ card numero __________, indotto gli addetti alla vendita a cagionare un danno per complessivi fr. 606.60;

 

2.2.  nel periodo __________ sino al __________ presso un negozio in Kosovo __________ e il negozio __________ presentando la carta __________ numero __________, indotto il personale addetto alla vendita a cagionare un danno per complessivi fr. 392.20;


3.    truffa di lieve entità

per avere, per procacciarsi un indebito profitto, agendo nelle stesse modalità di cui al sub. 2, nel periodo __________ sino al __________ [recte __________] presso il negozio __________, presso la __________ e presso la __________ presentando la carta __________ card numero __________ indotto il personale addetto alla vendita a cagionare un danno di fr. 196.-;

 

4.    falsità in documenti

per avere, per procacciarsi un indebito profitto, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 2 e 3, falsificando la firma dell’avente diritto delle carte di credito, formato un documento falso;

 

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reati previsti dagli art. 139 cifra 1, 146 cpv. 1, 146 richiamato l'art. 172ter CP, 251 cifra 1 CP;

 

perseguita                         con decreto d’accusa n. 3061/2009 di data 13 luglio 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

 

                                  1.   Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.- (trenta).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   2.   Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 17 (diciassette) giorni.

                                   3.   Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

                                   4.   La parte civile è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 luglio 2009 dall'accusata;

 

indetto                               il dibattimento 24 febbraio 2010, al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il suo difensore, la parte civile, il patrocinatore della parte civile mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentita una teste;

 

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e l’accoglimento dell’istanza di risarcimento;

 

sentito                               il difensore, il quale in merito al reato di furto chiede in via principale la derubricazione ad appropriazione semplice di lieve entità e in via subordinata che il furto sia riconosciuto essere di lieve entità; postula il proscioglimento dalle imputazioni di truffa, truffa di lieve entità e falsità in documenti;

 

sentita                               da ultima l'accusata;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

                                        1.1.  furto, sub. appropriazione indebita

                                               1.1.1 se si tratta di reati di lieve entità

                                        1.2.  ripetuta truffa

                                        1.3.  truffa di lieve entità

                                        1.4.  falsità in documenti

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

 

                                 3.     Se deve essere accolta la richiesta della parte civile che chiede in via principale fr. 5’361.75 e in via subordinata fr. 1'736.35 come risarcimento.

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     ACCU 1 è nata a __________ nel Kosovo e si è trasferita in Svizzera all’età di circa 4 anni. Dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo a __________ ha svolto diversi lavori senza concludere una formazione.

                                        Nel __________ ha contratto matrimonio con __________, anche lui di origine kosovara.

                                        Nel giugno __________ il marito lavorava solo saltuariamente e l’accusata beneficiava della disoccupazione. La loro situazione personale e finanziaria, per stessa ammissione dell’imputata, era piuttosto precaria (cfr. verbale di interrogatorio ACCU 1 del __________, pag. 2).

                                        A partire da luglio l’accusata è stata assunta come stiratrice da CIVI 1 nella sua lavanderia di __________, o meglio quest’ultima l’aveva presa in prova, ripromettendosi di insegnarle il mestiere. La collaborazione è durata fino a dicembre __________, poiché da gennaio l’imputata cominciava l’attività di addetta alle pulizie per l’amministrazione cantonale.

 

                                 2.     Il __________ CIVI 1 ha denunciato la ex dipendente, sostenendo che nel periodo in cui ha lavorato per lei erano spariti diversi capi di abbigliamento e del denaro contante e rimproverandole di avere sottratto due carte __________ emesse dalla __________, che sono poi state usate per acquisti vari tra __________ e __________.

                                        Più precisamente la datrice di lavoro afferma che le è stata sottratta una carta di credito con il numero __________ nel mese di __________ o __________ e di essersene accorta nel corso del mese di settembre quando a __________ voleva farne uso. La carta è stata immediatamente bloccata e dopo un po’ di tempo, non essendo ricomparsa, ne è stata emessa una nuova con il numero __________. Il relativo costo è stato addebitato con valuta __________ e la stessa è stata utilizzata in __________ dalla titolare il __________ e __________ (cfr. act 6, conteggio __________).

 

                                        CIVI 1 si è accorta di non essere più in possesso della nuova carta __________ nel __________ dopo il suo ritorno dalla Serbia e ricezione del conteggio __________, il quale riportava acquisti in Kosovo, che lei stessa non poteva avere fatto. Da lì è subito partito il sospetto sull’accusata, poiché che era stata in quel paese durante le vacanze natalizie.

                                        La titolare ha precisato di non essersi accorta prima della scomparsa della carta sia perché ne possiede un’altra della __________ e non usa spesso carte di credito, sia perché in quel periodo faceva sparire subito i conteggi per timore di rimproveri da parte del figlio. Ha inoltre soggiunto che il pagamento delle fatture non era un problema, poiché sapeva all’incirca quanto aveva speso ed era solita versare di tanto in tanto qualcosa alla banca per mezzo di polizze di versamento che possedeva in buon numero.

 

                                 3.     Con decreto di accusa il Procuratore pubblico ha ritenuto l’accusata autrice di entrambi i furti e colpevole di truffa per aver acquistato a varie riprese merce ingannando con astuzia il personale addetto alla vendita, al quale presentava le carte di credito rubate, falsificando la ricevuta di pagamento. A causa della falsificazione della firma dell’avente diritto delle carte è pure stata considerata autrice colpevole di falsità in documenti.

 

                                 4.     ACCU 1 ha ammesso di essere entrata in possesso della carta di credito della datrice di lavoro attorno a fine agosto e di averne in seguito fatto uso. Più precisamente ha dichiarato:

                                        “Verso la fine di __________ /inizio __________ parlando con la signora CIVI 1 è sorta la discussione su come potevo ottenere una carta di credito __________, lei aveva dei formulari e mi ha spiegato più o meno come fare per ottenerla. Così facendo la signora CIVI 1 mi ha mostrato una carta di credito __________ dicendomi che ne avrei ricevuta una uguale a casa.

                                        Di lì a poco sono giunti dei clienti, io ho messo via tutto e così facendo la carta di credito della signora era in mezzo a tutte quelle carte.

                                        Come ripeto ero in una situazione economica problematica, non so cosa mi sia preso, ho utilizzato la carta di credito della signora CIVI 1 e mi sono recata al negozio __________ vicino alla lavanderia dei generi alimentari, ne avevo bisogno.

                                        Mi viene mostrato un estratto della __________ della signora CIVI 1 dove risulta che in data __________ sono stati eseguiti degli acquisti al negozio __________ di __________ in ragione di fr. 606.60, questi acquisti sono stati da me eseguiti, lo riconosco.” (verbale di interrogatorio ACCU 1 del __________, pag. 2)

 

                                        L’accusata contesta di aver sottratto una seconda carta di credito pur ammettendo di avere effettuato i seguenti acquisti: a novembre alla __________ di __________ e nei negozi __________ di __________ e __________ di __________, a __________ e __________ in Kosovo e il __________ in un negozio di abbigliamento di __________ (cfr. verbale di interrogatorio ACCU 1 del __________, pag. 3).

                                        Al dibattimento ha tenuto a rilevare di aver usato la carta esclusivamente per soddisfare bisogni essenziali vista la sua precaria situazione finanziaria. Ha precisato che nei negozi inseriva la carta di credito nell’apposito apparecchio situato nelle vicinanze della cassa e si limitava a premere il tasto OK; in seguito apponeva una firma a caso sulla ricevuta quando la commessa lo richiedeva. Mai le è stato chiesto un documento di identità.

 

                                        La carta con il numero __________ è poi stata consegnata dall’imputata al legale della datrice di lavoro. La decisione di restituire la carta di credito è stata maturata all’indomani di un incontro in lavanderia, presenti la titolare, il suo legale, l’accusata e il di lei padre, in occasione del quale ACCU 1 aveva negato di aver sottratto sia le carte di credito sia altri oggetti.

 

                                 5.     Il difensore, dopo aver rilevato che il perseguimento della sua assistita è possibile solo grazie alla confessione, contesta che sia data la fattispecie del furto, perché l’accusata quando ha messo via la carta di credito per inavvertenza assieme agli altri documenti non aveva la volontà di appropriarsene. Chiede quindi che il fatto sia derubricato a sottrazione semplice.

                                        Qualora ciò non fosse il caso si tratterebbe comunque di furto di poca entità, perché con la carta non era possibile acquistare merce per più di fr. 300.- dal momento che il conto era in rosso e la banca non accettava uno scoperto superiore a fr. 2’000.-, salvo fr. 200.-/300.- di tolleranza.

                                        La difesa contesta pure il reato di truffa, perché non è dato l’inganno astuto. L’accusata infatti presentava la carta alla commessa, la quale, pur potendolo fare, non chiedeva un documento e non controllava la firma, che non è neppure sempre stata pretesa, come dimostra il fatto che agli atti vi sono solo tre ricevute di pagamento. Così facendo non ha quindi ingannato nessuno. Inoltre le commesse della __________ non si sono neppure accorte che il nome sulla carta di credito e quello sulla carta cumulus dell’imputata, che ella pure presentava per accumulare punti, non corrispondeva. Una semplice verifica in questo senso avrebbe permesso di scoprire qualsiasi inganno.

                                        Lo stesso dicasi per il raffronto delle firme, giacché ACCU 1 non ha mai tentato di imitare la firma della titolare della carta di credito.

                                        Va inoltre osservato che il pagamento con una carta di credito semplicemente inserendo la stessa nell’apparecchio e premendo il tasto OK senza alcuna firma non costituisce una truffa, ma un abuso di un impianto per l’elaborazione di dati punito dall’art. 147 CP.

                                        Vi sono infine dubbi sull’esistenza di un danno patrimoniale, perché il conto della titolare presentava un saldo passivo.

                                        Per quanto concerne la falsità in documenti il reato non è dato dal momento che l’imputata non ha mai tentato di imitare la firma di CIVI 1.

                                        In definitiva, la difesa postula il proscioglimento dalle imputazioni di truffa e falsità in documenti.

 

                                 6.     Per l’art. 139 cifra 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

                                        Dal punto di vista soggettivo la volontà di appropriazione deve essere data nel momento della sottrazione della cosa, se interviene solo in seguito (dolus subsequens) non è dato il furto, ma entra in considerazione il reato di appropriazione semplice, previsto dall’art. 137 CP (cfr. Marcel Niggli/Christof Riedo, Commentario basilese, N. 67 all’art. 139 CP; Andreas Donatsch, Strafrecht III, 2008, pag. 143, n. 2.2 all’art. 139 CP).

 

                                        In concreto l’accusata riconosce di avere sottratto verso fine __________ /inizio __________ la carta __________ di CIVI 1, ma sostiene di averlo fatto per inavvertenza e di avere deciso solo in un secondo tempo di tenerla per effettuare acquisti. Agli atti non vi sono elementi sufficienti per confutare questa affermazione. Ne segue che, nel dubbio, occorre ammettere che nel momento in cui è entrata in possesso della carta ACCU 1 non aveva la volontà di appropriarsene e che questa intenzione è sopraggiunta solo in seguito. Ella si è quindi resa in quel momento autrice colpevole di appropriazione semplice.

 

                                        Questo reato è stato commesso quando l’imputata ha deciso di tenere e utilizzare la carta n. __________, ossia quella che è stata da lei usata nel mese di settembre alla __________ di __________ (cfr. act 1 conteggio __________). Non poteva trattarsi dell’altra carta intestata a CIVI 1, quella con il n. __________ da lei restituita nel __________, perché la stessa è stata emessa solo più tardi.

                                        Ci si deve a questo punto chiedere come ACCU 1 sia giunta in possesso della carta poi effettivamente restituita. Dagli atti emerge che la prima carta di credito è stata bloccata nel mese di settembre dopo la scoperta della scomparsa e che la seconda è stata emessa nel mese di ottobre e utilizzata in un primo tempo dalla titolare in Germania. La stessa era inserita in uno dei due borselli di CIVI 1, che ella è solita tenere in lavanderia, uno nel proprio zainetto e l’altro sotto il bancone, utilizzato anche dai dipendenti quando in cassa non vi è resto a sufficienza (cfr. verbale di audizione di CIVI 1, pag. 1). Entrambi i borselli erano quindi accessibili ai dipendenti.

                                        L’accusata ammette di aver effettuato acquisti alla __________ nel __________ e il negozio ha confermato che la carta è stata utilizzata da una persona che ha presentato nel contempo la carta cumulus intestata a ACCU 1.

                                        L’imputata nega di avere sottratto una seconda carta di credito, ma così facendo nega l’evidenza, poiché se a settembre ha utilizzato la carta con il n. __________ e in seguito ha usato e riconsegnato la n. __________, non può esserne entrata in possesso che rubandola. Certo, una cosa è riconoscere di essere entrata in possesso inavvertitamente di una carta e di avere poi deciso di tenerla, un’altra è dover ammettere di averne rubata una dopo avere frugato fra le cose della titolare.

                                        In definitiva questo giudice giunge con tranquillante certezza alla conclusione che con riferimento alla seconda carta __________ l’accusata si è resa autrice colpevole di furto.

 

                                 7.     Per la difesa il furto della carta di credito è da ritenere un reato di lieve entità, perché farebbe stato solo il valore della cosa rubata. Questa opinione non può essere condivisa in concreto. L’accusata infatti ha rubato la carta con l’intenzione di farne uso. La sottrazione della seconda carta è avvenuta con il preciso scopo di poter continuare ad acquistare beni come con quella che era stata bloccata. La volontà delittuosa andava quindi ab inizio oltre all’impossessarsi della carta di credito. In queste circostanze occorre tenere conto anche del valore di ciò che si poteva con essa ottenere.

                                        A questo proposito non può neppure essere ammessa la tesi della difesa, per la quale, essendo il conto apparentemente scoperto per un importo vicino al limite massimo accettato dalla banca, non si poteva comunque acquistare per somme superiori a fr. 300.-, perché determinante è, anche qualora ciò fosse vero, quanto l’accusata si attendeva di poter acquistare con la carta. Non conoscendo ella né l’ammontare scoperto né un eventuale limite di credito la sua volontà non era certo quella di non superare la somma di fr. 300.-, che la giurisprudenza considera fare stato per stabilire se un reato è di lieve entità, ma l’intenzione era, a non averne dubbio, di comperare quanto le occorreva indipendentemente dal valore.

                                        Quanto detto per il furto vale anche per l’appropriazione semplice.

 

                                 8.     Secondo l’art. 146 cpv. 1 CPS, si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

                                        E’ dato un “inganno con astuzia” quando l’autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a; DTF 126 IV 165 consid. 2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a controllare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 18 consid. 3a; DTF126 IV 165 consid. 2a; DTF 125 IV 128).

 

                                        Il diritto penale non tutela per contro chi invece può evitare l’inganno con un minimo di attenzione (Sentenza del Tribunale federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2; DTF 128 IV 18 consid. 3a).

                                        Affinché questo principio trovi applicazione, è comunque necessario che la vittima abbia disatteso le più elementari misure di prudenza, tenuto conto delle circostanze concrete e del suo grado di preparazione. Non è invece protetto colui che artatamente sfrutta la debolezza e il bisogno di protezione di controparte. L’attitudine sconsiderata della vittima può perciò essere d’ostacolo all’inganno astuto soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore.

 

                                        L’inganno è astuto quando le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale invece ove la situazione nel suo complesso o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l’intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d). Qualora sussista una struttura di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d). Inoltre, affinché si possa riconoscere la truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili ed immaginabili; è sufficiente che essa abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata. L’astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato le elementari misure di prudenza (Sentenza del Tribunale federale 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid. 2.2.1; Sentenza del Tribunale federale 6S.41/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2).

 

                                 9.     La commissione di una truffa attraverso l’utilizzo di carte di credito può essere ritenuta per astuzia quando l’autore fa capo ad una messa in scena comportante il ricorso a documenti o atti particolarmente ingegnosi, in grado di indurre in inganno anche una vittima con spirito critico. Ciò avviene ad esempio con la produzione di documenti falsi o con l’aiuto di una terza persona a sostegno del sotterfugio.

                                        L’astuzia è pure data, come visto, laddove non si può pretendere dalla vittima una verifica approfondita dei presupposti per procedere all’operazione con la quale dispone del patrimonio. Ciò si verifica ad esempio nelle operazioni correnti con le carte di credito relative a importi piuttosto limitati, per le quali un controllo comporterebbe costi sproporzionati o una perdita di tempo eccessiva oppure non può essere preteso per ragioni commerciali (Sentenza del Tribunale federale 6S.90/2005 del 22 luglio 2005, consid. 2.2).

 

                                        In materia di carte di credito, gli usi commerciali (così come il contratto che lega l’impresa contrattuale all’organismo di emissione nell’ambito di un sistema tripartito) non impongono al fornitore di prestazioni di richiedere la carta d’identità del cliente che fa uso della carta di pagamento. E’ sufficiente che il titolare presenti la sua carta e firmi la fattura sottopostagli. Questo trova giustificazione nel fatto che un controllo sistematico dell’identità ostacolerebbe la rapidità degli scambi commerciali e rimetterebbe in discussione addirittura il sistema di pagamento con le carte di credito.

                                        Ciononostante il fornitore di prestazioni è chiamato ad effettuare un certo numero di controlli elementari, quali la verifica della data di scadenza, la consultazione delle carte bloccate e il controllo della corrispondenza tra la firma sulla carta e quella sulla fattura. Si tratta di accertamenti imposti al fornitore di prestazioni affinché possa ottenere il rimborso dall’organismo di emissione nei casi di uso indebito di una carta di credito andata persa o rubata.

                                        La verifica della corrispondenza delle firme fa dunque parte delle misure di prudenza elementari che deve prendere ogni fornitore di prestazioni quando accetta una carta di credito per un pagamento. L’astuzia deve quindi essere negata quando le due firme non hanno nulla in comune al primo colpo d’occhio ed un controllo di routine avrebbe consentito di scoprire l’inganno. La semplice presentazione della carta e la firma della fattura non sono sufficienti ad ammettere l’astuzia (Sentenza del Tribunale federale 6S.90/2005 del 22 luglio 2005, consid. 2.3), ma è necessario che l’autore adotti delle manovre supplementari che impediscano alla vittima di scoprire la falsa identità, ad esempio imitando la firma del titolare della carta o dissuadendo il commerciante dalla verifica della conformità della firma apposta sulla ricevuta con quella figurante sulla carta (Daniel Stoll, Les cartes et moyens de paiement analogues, tesi, Losanna 2001, pag. 285 s.; Andreas Eckert, Die strafrechtliche Erfassung des Check- und Kreditkartenmissbrauchs, tesi, Zurigo 1991, pag. 110).

 

                               10.     In concreto occorre dapprima rilevare come sia del tutto improbabile che in occasione degli acquisti non sia stata chiesta la sottoscrizione delle ricevute, poiché questa è la prassi è perché non può assolutamente essere sufficiente inserire una carta di credito senza codice (come quella in esame) e premere semplicemente il tasto OK per comprovarne la titolarità.

                                        Il fatto che agli atti vi siano solo tre ricevute non è idoneo a provare che nelle altre circostanze non sia stata richiesta la firma.

                                        Dall’esame di queste tre ricevute si evince che l’accusata non ha fatto una firma completamente diversa da quella della parte civile. Quest’ultima sottoscrive comunque con un segno illeggibile, dove si distingue solo una B all’inizio e in seguito uno scarabocchio. Lo stesso si può dire delle firme apposte da ACCU 1 sulle ricevute agli atti, che risultano peraltro analoghe fra loro (quindi non inventate di volta in volta). Non bisogna neanche dimenticare che le firme nei negozi sono spesso fatte in posizioni precarie e/o su supporti non idonei e quindi non sempre corrispondono esattamente a quella originale e di questo i commessi sono consapevoli.

                                        Inoltre, l’imputata neppure consegnava o presentava la carta di credito alla commessa, limitandosi a inserirla nell’apparecchio che si trova nelle vicinanze della cassa e a premere il tasto OK prima di riprenderla. Così facendo non dava la possibilità alla cassiera di controllare la corrispondenza della firma. Questo accadeva oltretutto con la consapevolezza che nei negozi come la __________, perlomeno per importi non elevati, non vi è alcuna verifica, perché ciò comporterebbe un rallentamento indesiderato - e quindi commercialmente improvvido - delle operazioni di pagamento. Anche qualora si volesse ammettere che inizialmente l’accusata nutrisse qualche dubbio in proposito, la consapevolezza deve poi per forza di cose essere ben presto maturata.

                                        L’astuzia è quindi data, perché l’imputata, oltre a sottoscrivere in modo simile alla titolare, confidava nel fatto che per il tipo di acquisti da lei fatti non ci sarebbe stato per ragioni commerciali controllo della firma, tant’è che non risulta che lei abbia mai dovuto mostrare la carta __________ alla cassiera. Motivo per il quale quest’ultima non poteva neppure accorgersi del fatto che il nome della titolare era diverso da quella della carta cumulus, la quale peraltro viene di regola presa dalla cassiera è fatta passare velocemente dallo scanner senza leggere il nome. E anche questo l’accusata lo sapeva, perché è la prassi.

 

                                        La difesa solleva altresì il dubbio che vi sia un danno, poiché vi sarebbe solo un aumento del passivo sul conto in banca intestato a CIVI 1.

                                        Questa censura risulta invero poco comprensibile. Innanzitutto la legge non richiede che sia la vittima dell’inganno a subire il danno, è sufficiente che vi sia qualcuno che subisca un pregiudizio al patrimonio. In concreto è indubbio che sia la banca che paga una somma senza che il proprio cliente abbia ricevuto la controprestazione, sia la parte civile che vede aumentare il suo debito nei confronti della banca subiscono un pregiudizio.

 

                                        Non si può pertanto che concludere che ACCU 1 è autrice colpevole di truffa.

 

                               11.     Il Procuratore pubblico ha suddiviso i vari acquisti e ha stabilito che per quelli fra il __________ e il __________ e quelli tra il __________ e il __________ è dato il reato di truffa, mentre che per quelli tra il __________ e il __________ è dato il reato di truffa di lieve entità. Egli ha poi omesso inspiegabilmente di considerare gli acquisti effettuati tra il __________ e il __________, benché gli stessi siano stati riconosciuti dall’accusata e risultino chiaramente dalla documentazione agli atti (cfr. act 6 conteggio __________).

                                        Questi fatti non sono contemplati nel decreto di accusa e non sono stati prospettati al dibattimento. Per essi l’accusata non può quindi essere condannata in questa sede.

 

                                        In casu l’imputata ha commesso le truffe - che prese singolarmente sarebbero di lieve entità - a breve e brevissima distanza l’una dall’altra in esecuzione di un piano unico congeniato per i primi acquisti nel momento in cui ha deciso di appropriarsi della carta di credito rimasta in suo possesso e per i seguenti quando si è determinata a rubare la seconda carta __________. In queste circostanze ben si può sommare il valore della refurtiva e ritenere unicamente il reato di truffa per tutti gli acquisti fatti. Si tratta in altre parole di un caso diverso di quello che vede coinvolto un ladro che, pur per abitudine, decide di volta in volta di rubare merce di poco valore in un negozio.

 

                               12.     Giusta l’art. 251 cpv. 1 CP chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso a scopo di inganno, di tale documento.

                                        Elemento costitutivo oggettivo fondamentale del reato è l'esistenza di un titolo ai sensi dell'art. 110 cifra 5 CP, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica.

 

                                        Una ricevuta recante la firma che attesta di avere ottenuto della merce per un determinato controvalore è da ritenere un documento, perché ha precise conseguenze giuridiche, inducendo fra l’altro la banca emittente la carta di credito a effettuare il versamento di una somma di denaro a favore del venditore e a carico del proprio cliente e titolare della carta.

 

                                        Come visto sopra l’accusata ha imitato la firma di CIVI 1 sulle ricevute che le venivano sottoposte. ha quindi falsificato questi documenti.

 

                               13.     Per quanto concerne la pena occorre considerare a favore dell’imputata che ella non ha precedenti, che ha ammesso parzialmente le proprie colpe, che ha utilizzato la carta di credito per soddisfare bisogni di prima necessità e non per l’acquisto di beni superflui e che la somma complessiva della truffa non è molto alta.

                                        A suo carico va ritenuto il fatto di aver tradito la fiducia di un persona che le aveva dato un lavoro e le stava insegnando un mestiere, l’ostinazione a non voler ammettere tutte le sue colpe nonostante l’evidenza e la circostanza di non aver cercato di risarcire almeno parzialmente il danno causato.

                                        Tutto ben ponderato la pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di 30.- proposta dal Procuratore pubblico appare confacentemente commisurata al grado di colpa e alle particolarità del caso concreto. A questa pena, tenuto pure conto che l’accusata a agito a scopo di lucro, va aggiunta, come chiesto dal Procuratore pubblico, la multa di fr. 500.-.

 

                                        Nulla osta alla sospensione condizionale della pena pecuniaria per il periodo di prova minimo di 2 anni.

 

                               14.     Questo giudice non può entrare nel merito delle pretese della parte civile, perché non è stata fatta opposizione al rinvio al foro civile decretato dal Procuratore pubblico.

 

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 137, 139 cifra 1, 146 cpv. 1, 172ter, 251 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                       ACCU 1

                                        autrice colpevole di

1.    appropriazione semplice per avere nel periodo __________ -__________, a Lugano, sottratto in danno di CIVI 1 la carta di credito __________ della __________ (carta numero __________);

2.    furto per avere nel periodo __________ -__________ __________, a __________, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene sottratto in danno di CIVI 1 la carta di credito __________ della __________ __________ (carta numero __________);

3.    truffa per avere

3.1. nel periodo __________./__________, presso il negozio __________, presentando per cinque differenti acquisti la carta __________ numero __________, indotto gli addetti alla vendita a cagionare un danno per complessivi fr. 606.60;

3.2. nel periodo __________ sino al __________ presso un negozio in Kosovo __________ e i negozi __________, Boutique __________, __________ __________ e __________, presentando la carta __________ numero __________, indotto il personale addetto alla vendita a cagionare un danno per complessivi fr. 525.60;

4.    falsità in documenti per avere, per procacciarsi un indebito profitto, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 3, falsificando la firma dell’avente diritto delle carte di credito, formato un documento falso.

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.- (seicento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                        2.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.

 

 

comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

dà atto                             che nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

,

 

 

 

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       600.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                    1'300.00       totale