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Incarto
n. DA 3031/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con la segretaria Dusca Schindler per giudicare
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ACCU 1 __________ (difeso da: DI 1)
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prevenuto colpevole di coazione
per avere, usando violenza e minaccia di grave danno o intralciando in altro modo la libertà d’agire, costretto CIVI 1 a fare, tollerare, omettere un atto
e meglio, a __________, dicendole che l’avrebbe mandata al cimitero, fatto redigere in data __________2009 a CIVI 1 degli scritti in cui attestava che “gli permetteva la permanenza presso il proprio appartamento in via __________, rispettivamente che gli era debitrice di euro 1500 e che era stata assista in maniera amorevole” nonché in data __________2009 gettandola sul divano, tenendola per la bocca, trascinandola in cucina, costretto CIVI 1e per timore a trascorrere la notte in stanza senza uscire chiedendo aiuto il mattino seguente dalla finestra;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 181 CP; richiamati gli artt. 42 cpv. 1 CP, art. 42 cpv. 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 13 luglio 2009 n. 3031/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP); da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 6 (sei).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 luglio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 10 marzo 2010, al quale l'accusato, benché regolarmente citato, non è comparso;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa, il quale viene corretto dando atto che la detenzione è durata 5 giorni (dal 20 al 24 aprile 2009) e che i fatti si sono realizzati il 29 gennaio 2009 e la notte del 13-14 aprile 2009;
sentita una teste;
sentiti il Procuratore pubblico ed il patrocinatore della parte civile, che chiedono la conferma del decreto d’accusa, mentre la difesa chiede il proscioglimento del prorpio assistito;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusato autore colpevole di coazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa?
2. In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente?
4. Chi sopporta gli oneri processuali?
5. Devono essere accolte le pretese civili fatte valere oggi?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 181 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di coazione, ex art. 181 CP,
per avere, usando violenza e minaccia di grave danno o intralciando in altro modo la libertà d’agire, costretto CIVI 1 a fare, tollerare, omettere un atto
e meglio, a __________, dicendole che l’avrebbe mandata al cimitero, fatto redigere in data __________2009 a CIVI 1 degli scritti in cui attestava che “gli permetteva la permanenza presso il proprio appartamento in via __________” rispettivamente “che gli era debitrice di euro 1500 e che era stata assista in maniera amorevole” nonché nella notte del __________.2009 gettandola sul divano, tenendola per la bocca, trascinandola in cucina, costretto CIVI 1 per timore a trascorrere la notte in stanza senza uscire chiedendo aiuto il mattino seguente dalla finestra;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr. 2'700.00 (duemilasettecento), da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 5 (cinque).
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);
§ in caso di mancato pagamento
la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 16 (sedici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00.
Rinvia al foro civile le pretese di parte civile per il torto morale;
assegna fr. 1'000.00 di ripetibili alla parte civile;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
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Intimazione a: |
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio della migrazione, Bellinzona
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 900.00 totale