|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. DA 166/2009 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Giovanni Celio |
|||||
|
|
|||||
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
|
|
ACCU 1 difeso da: DI 1
|
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 136 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa del 19 gennaio 2009 n. 166/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 6’000.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1’000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 35 (trentacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt di Lenzburg il 04.04.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 29 gennaio 2009;
indetto il dibattimento in data 23 febbraio 2010, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore DI 1,
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale postula che la pena venga sensibilmente ridotta e che non venga revocata la pena comminata dal Bezirksamt di Lenzburg;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________, autostrada A2, il 21 marzo 2008, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 136 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 35 giorni di detenzione decretata dal Bezirksamt di Lenzburg il 4 aprile 2006?
4.1. In caso di risposta negativa deve essere fissato un nuovo periodo di prova e, se sì, di quanto, o dev’esservi formale ammonimento?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, art. 22 cpv. 1 OSS ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1. e 3., negativamente al quesito posto sub 4., come segue ai quesiti posti sub 2., 4.1. e 5.;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 166/2009 del 19 gennaio 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 2'250.-- (duemiladuecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 700.-- (settecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- per complessivi fr. 400.— (quattrocento);
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 35 giorni di detenzione decretata dal Bezirksamt di Lenzburg il 4 aprile 2006, ma fissa, richiamato l’art. 46 cpv. 2 ultima frase CP, un nuovo periodo di prova di 6 (sei) mesi;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
|
Intimazione a: |
|
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81053),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'100.-- totale