Incarto n.
10.2009.46

DA 98/2009

Bellinzona

13 ottobre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Jyothish Kochalummootil in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

                                        per avere, il 30 maggio 2008, a __________ dopo aver fatto cadere a terra LESA 1 colpendolo con calci e trascinandolo per i piedi così da causargli ferite lacero contuse al gomito destro ed ematomi alla coscia destra (e meglio come al certificato medico 30 maggio 2008 dell’Ospedale regionale di __________), intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 gennaio 2009 n. 98/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 500.--, corrispondente a 5 aliquote da fr. 100.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 gennaio 2009 dall’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 13 ottobre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito illustrando nel dettaglio come i fatti addebitatigli nel decreto d’accusa non siano assolutamente dimostrati. Anzi, dalle deposizioni dei testi emerge addirittura che non vi sia stato alcun contatto fisico degno di nota. Inoltre i certificati medici sono troppo generici e poco chiarificatori;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       ACCU 1

 

                                        dall’accusa di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 98/2009 del 19 gennaio 2009;

 

 

carica                               la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 700.--, allo Stato;

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

 

                                        fr.                       550.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      700.00       totale