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Incarto
n. DA 3503/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 (difensore, Avv. Sandro Patuzzo, Lugano)
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prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.98 - max. 1.30 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in fase di svolta a sinistra, negligentemente omesso di concedere la precedenza al motoveicolo __________ targato __________ condotto da CIVI 1 regolarmente sopraggiungente in senso inverso, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 36 cpv. 3 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 17 agosto 2009 n. 3503/2009 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 2'000.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 agosto 2009;
indetto il dibattimento 18 marzo 2010, al quale sono comparsi l’accusato assistito dal suo difensore e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 29 gennaio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile, la quale chiede l’accoglimento della sua istanza di risarcimento, mediante la quale postula il pagamento di fr. 8'000.- per torto morale;
sentito il difensore, il quale chiede una riduzione della pena e la reiezione dell’istanza presentata dalla parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine
1.2. infrazione alle norme della circolazione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa di parte civile che chiede il versamento di fr. 8'000.- quale torto morale.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 47 CO; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3 e 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3503/2009 del 17 agosto 2009.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 12 (dodici) aliquote giornaliere di fr. 190.- (centonovanta), per un totale di fr. 2'280.- (duemiladuecentottanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
condanna ACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1 la somma di fr. 2'000.- per torto morale.
rinvia la parte civile al competente foro civile per eventuali ulteriori pretese di natura civile.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 350.- spese giudiziarie
fr. 2'050.- totale
./. fr. 2'000.- cauzione
fr. 50.- totale