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Incarto
n. DA 3652/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 DI 1)
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prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato:
1.1. a Semione nel periodo agosto 2006/28 febbraio 2007, senza essere autorizzato, coltivato complessivamente 145 piante di canapa con metodo indoor e 7 piante madri di canapa con metodo outdoor destinate alla produzione di sostanza stupefacente (canapa) per un raccolto pari, al minimo, a 2175 grammi di fiori secchi di canapa;
1.2. a Biasca ed in altre località non meglio precisate, nel periodo autunno 2006/28 febbraio 2007, venduto/regalato/offerto a tali __________, __________ e a __________ __________ ed altre persone rimaste sconosciute, un quantitativo complessivo di, al minimo, grammi 350 di fiori secchi di canapa incassando in totale fr. 3'000.-;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta
per avere, a Semione ed in altre località non meglio precisate, nel periodo autunno 2006/febbraio 2007, senza essere autorizzato, ripetutamente consumato canapa proveniente dalle coltivazioni di cui sub. 1.1. del presente decreto d’accusa;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dagli art. 19 cifra 1 e 19a LS;
perseguito con decreto d’accusa del 24 agosto 2009 n. 3652/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'300.- (tremilatrecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 110.- (centodieci) da dedurre il carcere preventivo sofferto di 5 giorni.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 800.- (ottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (otto) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Alla devoluzione allo Stato dell'importo di fr. 3'000.- (tremila) a titolo di illecito profitto (art. 71 CP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 1'000.-.
5. Ordina, previa crescita in giudicato del presente decreto:
- la confisca di 75 piante di canapa e di 7 piante madri di canapa già distrutte, rep. SAD 15/2007;
- la confisca e la distruzione di 58,2 grammi lordi di canapa, rep. SAD 15.1/2007;
- 4 lampade (rep. 8822/2007), diversi sacchetti minigrip, 1 scatola in cartone Sensi Seeds contenente semi di canapa, 3 buste Power Production e 1 busta Power Plant contenenti semi di canapa, 7 vasi,
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 settembre 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 19 maggio 2010, al quale sono comparsi il difensore e il Sostituto Procuratore pubblico;
rilevato che l’accusato è stato autorizzato a non comparire;
data lettura del decreto d'accusa, sentito un teste;
sentito il Sostituto Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa, fatta eccezione per la contravvenzione che è prescritta;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dalla contravvenzione per intervenuta prescrizione e una riduzione sostanziale della pena pecuniaria sospesa e della multa, in funzione della necessità di riformulazione verso il basso dei quantitativi riportati nel decreto di accusa sulla base di quanto ammesso dall’imputato nel verbale del 1 dicembre 2008 davanti al magistrato e da quanto risultato dall’odierna testimonianza; chiede pure la verifica dell’importo delle spese giudiziarie, non si oppone alla confisca e postula infine che l’importo da devolvere allo Stato sia di al massimo fr. 600.-;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
1.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se e per quale importo deve essere condannato al risarcimento dell’illecito profitto.
4. Se deve essere ordinata la confisca di 75 piante di canapa e di 7 piante madri di canapa già distrutte (rep. SAD 15/2007) e la confisca e distruzione di di 58,2 grammi lordi di canapa (rep. SAD 15.1/2007) e di 4 lampade (rep. 8822/2007), diversi sacchetti minigrip, 1 scatola in cartone Sensi Seeds contenente semi di canapa, 3 buste Power Production e 1 busta Power Plant contenenti semi di canapa, 7 vasi.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 71, 106, 109 CP; 19 cifra 1, 19a LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di contravvenzione ripetuta alla LF sugli stupefacenti.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere senza essere autorizzato:
1.1. a Semione nel periodo agosto 2006/28 febbraio 2007 coltivato complessivamente 75 piante di canapa con metodo indoor e 7 piante madri di canapa con metodo outdoor destinate alla produzione di sostanza stupefacente (canapa) per un raccolto pari, al minimo, a 700 grammi di fiori secchi di canapa;
1.2. a Biasca ed in altre località non meglio precisate, nel periodo autunno 2006/28 febbraio 2007, venduto e regalato a __________ e regalato a altre persone rimaste sconosciute un quantitativo complessivo di al minimo grammi 60 di fiori secchi di canapa incassando in totale fr. 600.-.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 2'200.- (duemiladuecento), già dedotto il carcere preventivo sofferto di giorni 5 (cinque);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'320.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
condanna ACCU 1 a devolvere allo Stato l’illecito profitto di fr. 600.- (seicento).
ordina alla crescita in giudicato di questa sentenza la confisca di 75 piante di canapa e di 7 piante madri di canapa già distrutte (rep. SAD 15/2007) e la confisca e distruzione di di 58,2 grammi lordi di canapa (rep. SAD 15.1/2007) e di 4 lampade (rep. 8822/2007), diversi sacchetti minigrip, 1 scatola in cartone Sensi Seeds contenente semi di canapa, 3 buste Power Production e 1 busta Power Plant contenenti semi di canapa, 7 vasi.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Polizia scientifica, Giubiasco
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 1'100.- spese giudiziarie
fr. 600.- risarcimento dell’illecito profitto
fr. 20.- testi
fr. 2'420.- totale