Incarto n.
10.2009.543

DA 3799/2009

Bellinzona

30 settembre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

 

 

j ACCU 1

 

DI 1)

 

prevenuto colpevole di 1.    furto,

                                        per avere, a __________, nella notte tra il 25 ed il 26 giugno 2009, agendo in correità con __________, nell’intento di procacciarsi un indebito profitto, previo scasso delle vetrine della gioielleria, sottratto al fine di appropriarsene a danno di __________ di Via __________ a __________, gioielli ed orologi per un valore complessivo di fr. 12'582,30, refurtiva non recuperata e parzialmente contestata;

 

                                 2.    danneggiamento,

                                        per avere, a __________, nella notte tra il 25 ed il 26 giugno 2009, agendo in correità con __________, al fine di procedere così come al punto 1 del presente decreto d’accusa, danneggiato due vetrine della gioielleria di proprietà di __________;

 

                                 3.    furto di poca entità,

                                        per avere, a Langnau am Albis il 30 aprile 2009, nell’intento di procacciarsi un indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene a danno del negozio __________, no. 4 stecche di sigarette per un valore complessivo di fr. 254.00, refurtiva recuperata e non contestata;

 

                                 4.    contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,

                                        per avere, in diverse località nel periodo compreso tra il 16 aprile 2009 ed il 14 giugno 2009, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto delle prestazioni di trasporto, nella fattispecie ai danni delle CIVI 1, per un importo complessivo di fr. 3'009,80;

 

                                 5.    contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

                                        per avere, a __________ nel periodo compreso tra il 27 marzo 2009 ed il 14 agosto 2009, senza esservi autorizzato, acquistato da persone non identificate almeno 200 grammi di eroina, corrispondente a circa 10 grammi a settimana, sostanza destinata al suo consumo personale.

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reati previsti dall'art. 139 cifra 1 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. 139, richiamato l'art. 172ter CP, 51 LTP, 19 a LStup;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 28 agosto 2009 n. 3799/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena unica di  90 giorni  di detenzione (art. 40 e seg. CP, 46 CP, 49 CP), da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 14, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP), tenuto conto della revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote [di fr. 30.-] di cui al Strafbefehl __________, decretata nei suoi confronti il 9.05.2009 dalla Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland (art. 46 cpv. 1 seconda frase CP).

                                        2. Si rinvia la parte civile CIVI 2 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

                                        3. Al versamento alla parte civile FFS dell'importo di fr. 3'009.80 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 settembre 2009 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 30 settembre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente, il suo difensore e l’interprete;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal reato di danneggiamento e che il furto di cui al punto 1 del decreto di accusa sia limitato solo ai 5 orologi e due anelli ammessi dall’imputato; in via principale chiede, ritenuta pure la scemata responsabilità che va riconosciuta all’accusato, una massiccia riduzione della pena; qualora la pena fosse quella detentiva la stessa deve essere limitata a 47 giorni; se invece fosse inflitta un’altra pena la stessa deve essere sospesa condizionalmente;

 

viene sentito                      per ultimo l'accusato, il quale dichiara di accettare la pena che gli verrà inflitta e di riconoscere di dovere pagare alla CIVI 1 l’importo di fr. 3'009,80 a titolo di risarcimento;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                   

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  furto

                                        1.2.  danneggiamento

                                        1.3.  furto di poca entità

                                        1.4.  contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

                                        1.5.  contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

 

                                    3.  Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di 30 aliquote di fr. 30.- di cui al Strafbefehl __________ decretata nei suoi confronti il 9 maggio 2009 dalla Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland.                         

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

 

visti                                   gli art. 19 cpv. 2, 41, 42, 46, 47, 49, 139 cifra 1,172ter CP; 51 LTP, 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

 

rispondendo                       ai quesiti posti

 

 

proscioglie                       ACCU 1,

                                        dall’imputazione di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3799/2009 del 28 agosto 2009.

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di furto di poca entità, contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3799/2009 del 28 agosto 2009 e di furto per avere, a __________, nella notte tra il 25 ed il 26 giugno 2009, nell’intento di procacciarsi un indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene a danno di CIVI 2 di Via __________ a __________, gioielli e orologi per un valore complessivo di circa fr. 2'000.-, refurtiva non recuperata;

 

 

revoca                              il beneficio della sospensione condizionale della pena di 30 aliquote di fr. 30.- di cui al Strafbefehl __________ decretata nei suoi confronti il 9 maggio 2009 dalla Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland.

 

 

condanna                         ACCU 1,

 

                                        come pena unica (art. 46 cpv. 1 CP),

 

                                        1.  alla pena di 33 (trentatre) giorni di detenzione, già dedotto il carcere preventivo sofferto di giorni 47 (quarantasette);

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

dà atto                             che nel decreto di accusa la CIVI 2 è stata rinviata al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura e che l’accusato non si è opposto al versamento alla CIVI 1 dell’importo di fr. 3’009.80 a titolo di risarcimento.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

La sentenza è definitiva.

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            Il segretario:

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese               a carico di j ACCU 1

 

                                   

                                    fr.                           600.-          tassa di giustizia

                                    fr.                           200.-          spese giudiziarie  

                                                                                                                                                          

                                    fr.                            800.-          totale