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Incarto
n. DA 3951/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 __________ DI 1 __________)
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prevenuto colpevole di lesioni semplici
per avere, a __________ in data 07 febbraio 2009, afferrato per i vestiti e trascinato fino all’ascensore la convivente CIVI 1 colpendola al volto con un pugno, provocandole così le lesioni attestate dai certificati medici 07.02.2009/09.2.2009 dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 123 cifra 2 cpv. 5 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 14 settembre 2009 n. 3951/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'000.- (tremila), corrispondente a 12 (dodici) aliquote da fr. 250.- (duecentocinquanta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 settembre 2009;
indetto il dibattimento 21 maggio 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito e si oppone alle pretese della parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 3'604.30.-.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3951/2009 del 14 settembre 2009.
carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 900.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 500.- totale