Incarto n.
10.2009.55

DA 4940/2008

Bellinzona

29 aprile 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali),

                                        per avere, dal 1. febbraio 2008 al 26 marzo 2008, a __________, in correità con __________, ognuno con proprio ruolo, in qualità di gerente del locale notturno __________ e proprietario dello stabile nel quale il medesimo è ubicato, permettendo che la società __________, alla quale egli aveva affidato la gestione di detto locale, e per essa __________, assumesse presso il citato night club __________, cittadina dominicana, facilitato ed aiutato il soggiorno illegale di una straniera;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 dicembre 2008 n. 4940/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 120.-- (centoventi) - (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 dicembre 2008 dall’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 29 aprile 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione della teste;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito evidenziando come non vi sia alcuna prova che la signora __________ sia stata assunta presso il locale in questione. Anzi in base all’odierna deposizione della teste ritiene dimostrato il contrario. Ad ogni modo il reato non è nemmeno adempito soggettivamente poiché il prevenuto non sapeva né poteva sapere il quale veste era presente nel locale la citata signora;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 34 segg., 42. segg. CPS; 116 cpv. 1 lett. a LStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 


proscioglie                       ACCU 1

 

                                        dall’accusa di:

                                        infrazione alla Legge federale sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali), art. 116 cpv. 1 lett. a LStr,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4940/2008 del 15 dicembre 2008;

 

 

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona (per conoscenza).

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

 

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         30.00       teste                     

                                        fr.                      430.00       totale