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Incarto
n. DA 1604/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con la segretaria Prisca Renella per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di minaccia,
per avere, il 2.10.2006, a __________, telefonando a __________ e riferendogli “..con il signor __________, visto che so chi è, dove abita e come arrivare a casa sua, la cosa la metto a posto io, ma alla mia maniera, e la sua pistola di merda gliela caccio su per il culo...” con il chiaro intento che lo stesso avesse a riferirlo __________, cosa effettivamente avvenuta, usato grave minaccia e incusso spavento a __________;
reato previsto dall'art. 180 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. 1604/2008 di data 29 ottobre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
800..- (ottocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 80.- (ottanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) anni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
richiamata la sentenza 7 aprile 2009 del giudice Giovanni Celio, resa in contumacia su opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 ottobre 2008, mediante la quale ACCU 1 è stato dichiarato autore colpevole di minaccia (art. 180 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1604/2008 del 29 ottobre 2009 e condannato:
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 800.- (ottocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1. in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l’istanza 16 settembre 2009 per un nuovo giudizio;
proceduto ai sensi dell’art. 277 cpv. 3 e 4 CPP;
indetto il dibattimento il 22 gennaio 2010, al quale l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 5 novembre 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
richiamato l’art. 277 cpv. 5 CPP;
dichiara
avverte il condannato del diritto di presentare contro la dichiarazione di contumacia, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento.
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Intimazione a: |
ACCU 1, __________
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 totale