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Incarto
n. DA 220/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1
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prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________ il 1. febbraio 2007, intenzionalmente colpito CIVI 1 ad una mano utilizzando un travetto di legno, provocandogli le lesioni di cui al certificato medico 1 febbraio 2007 del servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale __________, agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 22 gennaio 2009 n. 220/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.00
(trenta) - (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 26 gennaio 2009;
indetto il dibattimento in data 25 agosto 2009, al quale sono comparsi l’accusato, il suo difensore, avv. DI 1, nonché (dopo la sua audizione quale testimone) la parte civile CIVI 1;
il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 30 giugno 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
presente inoltre l'interprete dal tedesco, __________, generalità a verbale, la quale – resa edotta delle conseguenze penali di una falsa traduzione nel senso dell'art. 307 CP – ha promesso di adempiere fedelmente il suo compito;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
viene sentito il teste CIVI 1 generalità a verbale, il quale viene avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e viene ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP;
sentiti la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
viene data il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito e che siano assegnate ripetibili nella misura, simbolica, di fr. 500.--. In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, postula una massiccia riduzione della pena e la considerazione dell’attenuante della provocazione subita.
sentito per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici, per avere, a __________ il 1. febbraio 2007, intenzionalmente colpito CIVI 1 ad una mano utilizzando un travetto di legno, provocandogli le lesioni di cui al certificato medico 1. febbraio 2007 del servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale __________, agli atti?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Devono essere riconosciute le pretese per ripetibili e se sì in quale misura?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48 lett. b, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1 e 3; come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP in rel. con l’art. 48 lett. b CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 220/2009 del 22 gennaio 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 150.-- (centocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per complessivi fr. 300.-- (trecento);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
respinge la domanda volta al riconoscimento di ripetibili;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.-- totale