Incarto n.
10.2009.57

DA 109/2009

Bellinzona

12 gennaio 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pe­ricolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere circo­l­ato con il motoveicolo __________ targato __________, effettuato una brusca manovra di svolta a sinistra collidendo conseguentemente con il motoveicolo __________ targato __________ condotto da LESA 2, regolarmente sopraggiungente da tergo. Nella collisione la (recte: il) protagonista LESA 2 ha subito le lesioni di cui al certificato medico del 2.12.2008 del __________ e della dottoressa med. __________ dell’Ospedale Regionale di Lugano;

 

                                       fatti avvenuti a __________;

 

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCStr, art. 3 cpv. 1 ONC;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 gennaio 2009 n. 109/2009 del che propone la condanna:

1.    Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-.

                                         L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                    2.   Alla multa di fr. 1'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                    3.   Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

                                    4.   La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 26 gennaio 2009;

 

indetto                               il dibattimento in data 12 gennaio 2010, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, DI 1; il Procuratore pubblico con lettera 16 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentiti                               i testi __________  e __________ ;

 

                                        il difensore, il quale postula il proscioglimento del proprio assistito;

 

                                        per ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1o autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per aver violato gravemente, a __________ il __________, le norme medesime cagionando un serio pe­ricolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere circo­l­ato con il motoveicolo __________ targato __________, effettuato una brusca manovra di svolta a sinistra collidendo conseguentemente con il motoveicolo __________ targato __________ condotto da LESA 2, regolarmente sopraggiungente da tergo. Nella collisione il protagonista LESA 2 ha subito le lesioni di cui al certificato medico del 2.12.2008 del __________ e della dottoressa med. __________ __________?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

 

visti                                  gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

considerato                        che la causalità adeguata è venuta meno poiché quale causa concomitante all’agire dell’accusato va ritenuto il comportamento stradale tenuto dalla vittima LESA 2 (che andava a oltre 100 km/h ove vigeva il limite di 50 km/h, sapendo che in quel luogo avrebbe dovuto svoltare a sinistra per accedere al distributore Agip di __________), che ha avuto effetto interruttivo del nesso, imponendosi come la causa più probabile ed immediata dell'evento conside-rato, relegando in secondo piano gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, segnatamente il comportamento dell'accusato (TF 6B_66/2009 del 30.10.2009; DTF 134 IV 255 consid. 4.4.2, 133 IV 158 consid. 6.1, 131 IV 145 consid. 5.2 e rinvio);

 

rispondendo                      negativamente al quesito posto sub 1; decaduti i quesiti posti sub 2 e 3; come segue al quesito posto sub 4;

 

proscioglie                      ACCU 1 dall’accusa di infrazione grave alle norme della circolazione;

 

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

 

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

 Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (2008_15595),

 SWICA, servizio Regressi, Römerstrasse 38, Winterthur (rif. 5.109.946),

 Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

Distinta spese                   a carico dello Stato,

 

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       250.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         60.--         testi                                                                   

                                        fr.                      460.--         totale