Incarto n.
10.2009.58

DA 296/2009

Bellinzona

27 ottobre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di 1.    guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.04 - max. 2.51 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato;

 

                                        fatti avvenuti a __________;

 

                                        reato previsto dall'art.  91 cpv. 1 LCStr;

 

                                 2.    infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua  destra terminando la corsa nell’adiacente scarpata;

 

                                        fatti avvenuti a __________;

 

                                        reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 296/2009 del che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4'500.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                    2.       Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                    3.       Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 4.12.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                    4.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-  e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

                                    5.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 gennaio 2009;

 

indetto                               il dibattimento 27 ottobre 2009, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, DI 1, Bellinzona; il Procuratore pubblico con lettera 26 giugno 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede che la pena venga ridotta a 60 aliquote giornaliere e la multa a fr. 400.--; inoltre che non sia revocato il beneficio della sospensione condizionale, se del caso, dietro ammonimento formale;

 

                                        per ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

 

                              1.1.     guida in stato di inattitudine,  per aver condotto, a __________, l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.04 - max. 2.51 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato?

 

                              1.2.     infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua  destra terminando la corsa nell’adiacente scarpata?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del 4 dicembre 2006?

 

                              4.1.     In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto, o deve esservi formale ammonimento?

 

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 90 cifra 1 in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2; 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 3. e 4.1.; negativamente al quesito posto sub 4; come segue agli altri quesiti;

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 296/2009 del 26 gennaio 2009;

 

condanna                         ACCU 1

 

                                    1.       alla pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 4'200.-- (quattromiladuecento);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

                                   

                                    2.       alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                                    3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 600.— (seicento);

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del 4 dicembre 2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno;

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

Intimazione a:

 

 

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (4816),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

 

                                        fr.                     1000.--         multa

                                        fr.                       250.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       350.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                     1600.--         totale