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Incarto
n. DA 4570/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , |
prevenuto colpevole di 1. danneggiamento di lieve entità,
per avere, a __________, il 23 agosto 2009, il 5 e il 19 settembre 2009, intenzionalmente danneggiato e/o deteriorato la porta in vetro del corridoio del palazzo comunale, e meglio per aver scritto con della pittura spray frasi del cui contenuto si rimanda alla documentazione fotografica agli atti;
2. abuso di impianti di telecomunicazioni,
per avere, a __________ e in altre non precisate località, nel periodo tra il 3 maggio 2009 e il 3 agosto 2009, per celia o per malizia, ripetutamente utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione, per inquietare e importunare LESA 1 (utenza __________), e meglio per averlo chiamato (o tentato di farlo) a qualsiasi ora del giorno e della notte inviandogli parimenti molteplici messaggi SMS;
3. ingiuria,
per avere, nelle stesse circostanze di cui sub 2, offeso l’onore di LESA 1, tacciandolo di “pirla”, “schtüpit”, “troglodita”, ecc.;
4. minaccia,
per avere, nelle stesse circostanze di cui sub 2, incusso spavento e timore a LESA 1 minacciandolo con le frasi “pagherete caro questo ginchetto…promesso”, “giochetto, scusami, neonato”, “7 anni…avete giocato con un bambino di 7 anni…ed è mio figlio…pagherete”, ecc.;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 144, richiamato l’art. 172ter, 179septies, 177 e 180 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4570/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.-- (trenta) – (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile Municipio del Comune di CIVI 1 al competente foro per eventuali ulteriori pretese di natura civile (art. 94 cpv. 2 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico in data 1. settembre 2008 ma l'ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 ottobre 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 15 settembre 2010, al quale han partecipato l’accusato, mentre la parte civile ha rinunciato a presenziare, così come il Sostituto Procuratore Pubblico il quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale ha chiesto che il giudice nella commisurazione della pena prenda atto dell’effettiva scarsa gravità dei fatti, del contesto in cui egli ha agito e della sua situazione economica alquanto difficile. A titolo abbondanziale egli si è chiesto se quanto prospettato al punto 1 del decreto rappresenti effettivamente un danneggiamento e se nel contesto in cui sono state proferite le minacce esse siano effettivamente caratterizzabili come tali dal punto di vista penale;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Danneggiamento di lieve entità,
1.2. Abuso di impianti di telecomunicazioni,
1.3. Ingiuria,
1.4. Minaccia,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 1’800.-- decretata nei suoi confronti il 1. settembre 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile Comune di CIVI 1 con istanza del 30 giugno 2010, oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 144, 172ter, 177, 179septies, 180 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. danneggiamento di lieve entità, art. 144 cpv. 1 CPS e 172ter CPS,
2. abuso di impianti di telecomunicazioni, art. 179septies CPS
3. ingiuria, art. 177 CP,
4. minaccia, art. 180 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4570/2009 del 26 ottobre 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 1. settembre 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile Comune di CIVI 1 è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale