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Incarto
n. DA 4587/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 attualmente disoccupato, |
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, a __________, il 18 ottobre 2007, offeso l’onere degli agenti della Polizia comunale LESA 2 e LESA 1 tacciandoli ripetutamente di “facce di culo, teste di cazzo”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 177 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4587/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (trecento), corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 20 luglio 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale ha contestato i fatti ma ha preso atto che a suo carico vi sono 2 testimonianze di agenti della Polizia. Ha chiesto pertanto di rivalutare la sanzione in virtù delle sua precaria situazione economica e dell’esigua gravità dei fatti;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 177 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4587/2009 del 26 ottobre 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 10.-- (dieci), per un totale di fr. 50.-- (cinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento della tassa di giustizia di 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta:
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale