Incarto n.
10.2009.64

DA 74/2009

Bellinzona

8 giugno 2010

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di 1.    violazione delle regole dell'arte edilizia

                                        per avere, nella sua veste di direttore della ditta __________ SA di __________, intenzionalmente trascurato di far rispettare le regole riconosciute dall’arte, in particolare di far montare dei parapetti di protezione sul tetto dello stabile sul quale stavano lavorando gli operai da lui diretti, mettendo così in pericolo la vita e l’integrità di quest’ultimi, come infatti avvenne con la caduta da ca. 6,5 metri di uno di loro;

 

                                         fatti avvenuti a __________ il __________;

 

                                         reato previsto dall’art. 229 cpv. 1 CPS;

 

2. lesioni colpose gravi

                                        per aver negligentemente cagionato al suo operaio AINQ 1, le gravi lesioni corporali documentate nel certificato medico __________2008 della __________ __________ di __________, a seguito della sua caduta dall’altezza di ca. 6,5 metri dove si trovava a lavorare su un cantiere da lui diretto, e ciò a causa della volontaria scelta di omettere il montaggio dei prescritti parapetti di protezione;

                                   

                                         fatti avvenuti a __________ il __________;

 

                                        reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 e 2 CPS;

 

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 74/2009 di data 12 gennaio 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

 

                                        1. Alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 180.00 cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 16'200.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.00  e delle spese giudiziarie di CHF 300.00.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 gennaio 2009 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 8 giugno 2010, al quale hanno preso parte l’accusato, il difensore, la parte civile CIVI 1 ed il suo patrocinatore PR 1, mentre che il AINQ 1, con scritto 16 ottobre 2009, ha comunicato la propria rinuncia a comparire, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa; 

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa; 

 

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato,

 

sentiti                                la parte civile CIVI 1 , nonché i testimoni __________, __________ e __________;

 

prospettato                        all’accusato il reato di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza ex art. 229 cpv. 2 CP;

 

sentiti                                il patrocinatore della parte civile, il quale ha chiesto la conferma del decreto d’accusa; il difensore il quale ha postulato il proscioglimento da ogni accusa del proprio assistito; sentito da ultimo l’accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                    1.  E’ ACCU 1 autore colpevole di:

 

                                        1.1.    violazione delle regole dell'arte edilizia, per avere a __________ il __________, nella sua veste di direttore della ditta __________ SA di __________, intenzionalmente trascurato di far rispettare le regole riconosciute dall’arte, in particolare di far montare dei parapetti di protezione sul tetto dello stabile sul quale stavano lavorando gli operai da lui diretti, mettendo così in pericolo la vita e l’integrità di quest’ultimi, come infatti avvenne con la caduta da ca. 6,5 metri di uno di loro?

 

                                        1.1.1. Ha ACCU 1 agito per negligenza?

 

                                        1.2.    lesioni colpose gravi, per avere, a __________ il __________, negligentemente cagionato al suo operaio CIVI 1, le gravi lesioni corporali documentate nel certificato medico __________2008 della Clinica __________ di __________, a seguito della sua caduta dall’altezza di ca. 6,5 metri dove si trovava a lavorare su un cantiere da lui diretto, e ciò a causa della volontaria scelta di omettere il montaggio dei prescritti parapetti di protezione?

                                   

                                        2.       In caso di condanna quale deve essere la pena?

 

                                        3.       Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                        4.       A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

 

rilevato                              in data 11 giugno 2010 l’accusato, per il tramite DI 1, ha inoltrato dichiarazione di ricorso e contestuale richiesta di motivazione scritta della sentenza; da qui la presente motivazione;

 

considerato                        in fatto ed in diritto:

 

                                 1.     Alla ditta __________ SA di __________, facente capo alla persona dell’accusato (che ne è amministratore unico) e specializzata in carpenteria, era stata appaltata la sostituzione di due tetti, uno curviforme l’altro a due falde, di un doppio capannone a __________. Per quanto attiene al tetto a falde si trattava in particolare di sostituire le vecchie lastre di copertura in eternit con delle nuove lastre in alluminio.

 

                                 2.     Il __________ 2008 erano presenti sul cantiere due operai della ditta __________ SA, __________ e __________, nonché CIVI 1, operaio preso a prestito dalla ditta __________ SA di __________. Verso le ore 15:00 __________ e CIVI 1 si trovavano sul tetto a falde, il primo sul colmo, il secondo al limite del tetto (zona gronda), intenti a posare l’ultima lastra. Il lavoro avrebbe poi dovuto proseguire con la sostituzione delle lastre sull’altra falda. Il tempo era piovigginoso. Ad un certo punto CIVI 1 scivolava sulla superficie del tetto e cadeva nel vuoto da un’altezza di almeno 6 metri, rovinando al suolo.

 

3.     Egli riportava un grave trauma cranico con edema subdurale acuto emisferico e diverse fratture della teca cranica. Ricoverato presso l’Ospedale regionale di __________, subiva un intervento di craniectomia decompressiva, con plastica di allargamento durale e evacuazione di un ematoma subdurale acuto emisferico. Rimaneva degente sino all’__________ __________, dopo di che veniva trasferito alla Clinica __________ di __________ per la riabilitazione, nel corso della quale il 15 settembre __________ accusava una paresi della mano sinistra che rendeva necessario un nuovo ricovero all’Ospedale regionale di __________ sino al 25 settembre __________, seguito dal rientro in clinica a __________ per il proseguimento della riabilitazione, estesa da questo momento anche alla paresi della mano. Il 27 maggio __________ il paziente tornava nuovamente all’Ospedale regionale di __________ per un intervento di cranioplastica con rete di titanio e cemento. Dal 16 agosto __________ al 24 agosto __________ veniva nuovamente trasferito dalla Clinica __________ all’Ospedale regionale di __________ per la rimozione della cranioplastica a seguito di complicanze frattanto insorte (deiscenza della ferita chirurgica in una zona già interessata da alopecia ed estremo assottigliamento del derma). Egli dovrà di conseguenza essere sottoposto ad un nuovo intervento di cranioplastica.

        Da ricordare inoltre che CIVI 1, a fare tempo dal mese di febbraio __________, ha seguito per alcuni mesi una terapia neuropsicologica bisettimanale presso la Casa di cura __________ di __________, ai fini del recupero delle capacità di organizzazione spaziale.

        Dalla data dell’infortunio egli è inabile al lavoro al 100% e percepisce le indennità LAINF. La madre, in precedenza residente in Sicilia si è vista nell’obbligo di trasferirsi presso di lui per stargli vicino ed accudirlo. Al dibattimento CIVI 1 si è presentato claudicante, accompagnato a braccetto dal padre, mostrando evidenti difficoltà di deambulazione. Anche la comprensione è parsa rallentata e la concentrazione ridotta.

        Come detto, attualmente egli è in attesa del nuovo intervento di cranioplastica, nella speranza, un giorno, di poter riprendere una vita normale e lavorativa.

 

3.1   L’evoluzione clinica di CIVI 1 andava riassunta, ancorché sommariamente, onde valutarne la rilevanza alla luce dell’imputazione di lesioni colpose gravi.

        L’art. 125 cpv. 1 CP dispone che chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Per il capoverso 2 della norma se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio.

        In concreto l’accusato è stato effettivamente perseguito d’ufficio avendo l’accusa ravvisato una lesione personale grave.

        Nel silenzio dell’art. 125 CC per la nozione di lesione grave occorre riferirsi all’art. 122 CP che tratta delle lesioni gravi intenzionali (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, Vol I, pag. 148, n. 12). Secondo la definizione legale una lesione grave è data, in particolare, nel caso di un ferimento con messa in pericolo della vita, di una mutilazione del corpo, di un organo o arto importante di una persona, oppure di una perdita dell’uso di un tale organo o arto, oppure ancora di una permanente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, oppure infine di uno sfregio grave e permanente al viso (art. 122 CP).

 

3.2   In concreto la presenza di una lesione di tipo grave non può ragionevolmente essere dubitata. Ne fanno stato gli atti medici, gli interventi chirurgici subiti, i lunghi periodi di riabilitazione a __________ e a __________, ma non solo: al dibattimento CIVI 1 non avrebbe mai potuto presentarsi da solo. L’aiuto dei genitori è parso d’acchito indispensabile per garantirgli la (faticosa) deambulazione, per aiutarlo ad affrontare la sua deposizione ed in generale in un’ottica di assistenza che si impone nei confronti di una persona con importanti deficit. Pure nell’espressione CIVI 1 ha palesato difficoltà, al punto da lasciar credere che un suo reinserimento nel mondo del lavoro non potrà avvenire in tempi brevi.

        Le conseguenze dell’incidente, insomma, sono apparse evidenti al giudice ma anche all’accusato e al suo difensore che non hanno mai messo in discussione che la lesione fosse grave.

 

4.     Venendo ora al cantiere, ed in particolare alle misure di sicurezza adottate, va menzionata la divergente linea difensiva adottata in aula dall’accusato e dal suo difensore.

 

4.1   L’accusato, ricordata la sua pluriennale esperienza nel ramo della carpenteria ed evidenziata la sua conoscenza delle normative concernenti la sicurezza sui cantieri, non ha esitato ad ammettere le proprie inadempienze e, in modo del tutto spontaneo e sincero, a riconoscere che sul cantiere in questione non erano state adottate le minime misure di sicurezza previste dai regolamenti ed in particolare dalla Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr, RS 832.311.141). In effetti, memore di una situazione di pericolo da lui stesso vissuta anni prima, egli ha dichiarato che a richiamare la sua attenzione era stato il pericolo di cadute interne dovute al cedimento delle lastre di eternit. Per questo motivo le misure di sicurezza erano state essenzialmente incentrate alla posa, sotto le lastre di eternit, di una rete metallica di armatura, a valere quale riparo anticaduta. Focalizzata su questi rischi la sua attenzione era stata distolta dal pericolo di cadute esterne, con la conseguenza che la posa delle necessarie protezioni, sebbene a detta sua fosse prevista, era stata omessa.

 

4.2   Di diverso avviso il difensore, per il quale l’accusa non avrebbe svolto accertamenti sufficientemente approfonditi e non avrebbe quindi dimostrato, sulla scorta di riscontri tecnici attendibili, una violazione delle regole dell’arte edilizia, segnatamente l’assenza delle misure di sicurezza che si imponevano nella circostanza. Particolarmente critica nei confronti del testimone __________, responsabile della sicurezza SUVA, la difesa si è prodigata nel tentativo di sconfessare i rilievi da quest’ultimo consegnati nel verbale d’infortunio SUVA del 7 agosto 2008, servito da base per la formulazione del decreto di accusa relativamente alla violazione delle regole dell’arte edilizia.

 

4.3   Dal punto di vista della sicurezza, per valutare se il cantiere di __________ fosse in norma occorre riferirsi in primo luogo alle regole fissate dall’ordinamento giuridico alfine di evitare incidenti legati ad una costruzione o ad una demolizione. Tra queste si annovera la OLCostr (Corboz, op. cit., 12 ad art. 229 CP), normativa che l’accusato ha dichiarato di conoscere. A questo proposito la giurisprudenza ha già statuito che il fatto di non rispettare le prescrizioni dell’ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni nell’esecuzione di scavi, pozzi e lavori del genere (RS 832.311.11) costituisce una violazione dell’arte edilizia (DTF 109 IV 125). Non ne può andare diversamente in caso di violazione dell’OLCostr, normativa del tutto analoga sia per campo di applicazione (costruzioni) sia per scopo (sicurezza) (Corboz, ibidem).

 

4.4   L’accusa rimprovera all’accusato di aver violato le regole dell’arte edilizia, omettendo “in particolare di far montare dei parapetti sul tetto sul quale stavano lavorando gli operai da lui diretti”. Sul fronte opposto, la difesa ha insistito sull’imprecisione nella terminologia utilizzata nel decreto di accusa (“parapetti”); in effetti nel corso dell’istruttoria dibattimentale si è parlato spesso di “ponte da lattoniere”, piuttosto che di parapetti. Al riguardo il teste __________ ha precisato che sul cantiere in questione la posa di un ponte di lattoniere si imponeva assolutamente per garantire la sicurezza conformemente alle regole dell’arte edilizia. In effetti, per l’art. 28 OLCostr ai bordi dei tetti, compresi quelli a due spioventi, devono essere prese misure per evitare le cadute a partire da un’altezza di caduta di 3 m. Nel caso di specie sia la documentazione fotografica sia il verbale d’infortunio SUVA allestito dal teste __________ attestano senza spazio per dubbi e senza necessità di far capo a periti di sorta (come vorrebbe la difesa), che l’altezza di caduta nel punto perimetrale del tetto ove si trovava a lavorare CIVI 1 era largamente superiore a 3 metri. Ciò imponeva la posa di un ponte da lattoniere. Trattasi del ponte più alto di un ponteggio situato in prossimità del bordo del tetto. Esso permette di effettuare in condizioni di sicurezza lavori al bordo dei tetti e di regola è montato sul ponteggio in modo sporgente (art. 47 cpv. 1 OLCostr). Quando l’altezza di caduta misurata a partire dalla gronda o dal bordo del tetto piano è superiore a 3 m, occorre installare un ponte di ponteggio (ponte da lattoniere) 1 m al massimo al di sotto di questi ultimi (art. 47 cpv. 2 OLCostr). Il piano di calpestio del ponte da lattoniere deve essere dimensionato in modo da resistere a una forza dinamica (caduta dal tetto) (art. 47 cpv. 3 OLCostr). La protezione laterale del ponte da lattoniere deve situarsi almeno a 60 cm dalla gronda installata o dallo spigolo esterno del tetto; il suo parapetto superiore deve situarsi almeno 80 cm al di sopra del bordo del tetto (art. 47 cpv. 4 PLCostr). Le distanze tra il parapetto e il corrente intermedio e la tavola fermapiedi non devono superare i 50 cm (art. 47 cpv. 5 OLCostr). Il ponte di lattoniere è quindi montato su un ponteggio (art. 18 OLCostr).

 

4.5   Orbene, nel cantiere di __________ non erano stati posati né il ponteggio né il ponte da lattoniere.

        In verità l’art. 29 cpv. 2 OLCostr prevede un’eccezione, e meglio una possibilità di rinunciare al ponte di lattoniere se l’inclinazione del tetto è inferiore a 10°, a condizione però che sia istallata una protezione laterale continua secondo l’art. 16 OLCostr. La difesa ha tentato di mettere in dubbio che la falda su cui lavorava il CIVI 1 avesse una pendenza superiore a 10°, non avvedendosi però che, quand’anche la pendenza della falda (che può essere facilmente stimata, all’aiuto della documentazione fotografica e di un goniometro, in ca. 20°) fosse stata inferiore a 10° si sarebbe comunque imposta una protezione laterale continua, in concreto completamente omessa. Tutto questa basta e avanza per condurre a ritenere che, data l’assenza sul cantiere di un ponte di lattoniere, le misure di protezione previste dalla OLCostr sono state crassamente violate, ciò che ha avuto come conseguenza la caduta ed il ferimento grave di CIVI 1.

        Ciò posto, discutere sulle imprecisioni terminologiche del decreto di accusa (“ponte da lattoniere” piuttosto che “parapetto”) non può soccorrere la difesa, atteso per di più che all’accusato, perfettamente cognito per suo stesso dire delle disposizioni in materia di sicurezza, era perfettamente comprensibile ciò che gli veniva rimproverato.

 

                                 5.     L’art. 229 cpv. 1 CP commina la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria nei confronti di “chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone”. Giusta il cpv. 2 della norma “se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria”.

                                        Questo reato costituisce un delitto di comune pericolo che, secondo la dottrina dominante, è da ritenersi perfezionato allorquando, attraverso un’azione o un’omissione del suo autore viene a crearsi, appunto, una concreta situazione di pericolo (Roelli/Fleischanderl, in: Basler Kommentar, 2a ed., n. 35 ad art. 229 CP, pag. 1358). Il bene protetto non è il patrimonio, bensì la vita e l’integrità delle persone. (Corboz, op. cit., Vol II, n. 1 ad art. 229 CP). Un reato di evento (come quello di lesioni colpose) implica di regola un’azione. Una commissione per omissione è prospettabile laddove con la sua passività l’autore disattende un obbligo di agire (art. 11 CPS). Quest’onere deve derivare da una posizione di garante ("status giuridico" riprendendo i termini dell’art. 11 cpv. 2 CPS): l’autore deve trovarsi in una situazione che gli impone di salvaguardare e difendere dei beni giuridici determinati contro pericoli sconosciuti che possono minacciare tali beni (obbligo di protezione), o di impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai quali sono esposti dei beni indeterminati (obbligo di controllo; DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1). Gli obblighi giuridici in questione possono derivare dalla legge, da un contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di un rischio (art. 11 cpv. 2 CPS).

                                        Nella fattispecie di tutta evidenza l’accusato rivestiva questa posizione di garante; e ciò nella sua qualità di titolare dell’impresa di carpenteria che lavorava al tetto, nella sua qualità di datore di lavoro, e da ultimo poiché a lui incombeva la direzione dei lavori, nell’ambito della quale – così egli ha dichiarato al dibattimento – visitava il cantiere tre volte al giorno.

 

                               5.1     Altrettanto pacifico che, fossero state installate le protezioni anticaduta più sopra ricordate, CIVI 1 non sarebbe caduto rovinosamente dal tetto su cui lavorava, procurandosi le note ferite.

                                        Ciò comporta una duplice conclusione: primo, che le omissioni imputabili all’accusato realizzano gli elementi oggettivi del reato di violazione delle regole dell’arte edilizia (art. 229 CP); secondo, che deve ritenersi assodato il nesso di causalità adeguato e naturale tra l’omessa posa delle protezioni richiesta dalle regole dell’arte edilizia e la caduta dal tetto della parte civile, con la conseguenza che l’accusato deve nel contempo essere riconosciuto autore colpevole di lesioni colpose gravi a danno di CIVI 1.

 

                               5.2     In questo contesto va ancora osservato che dal dibattimento non sono emersi fatti o comportamenti a carico della parte civile, suscettibili di interrompere il nesso causale adeguato tra le omissioni dell’accusato e il danno alla salute prodottosi con la caduta dal tetto di CIVI 1.

 

                                 6.     Resta da esaminare se nell’ambito della violazione delle regole dell’arte edilizia l’accusato abbia agito con intenzione o meno, ritenuto che la violazione delle regole dell’arte edilizia può essere commessa sia intenzionalmente che per negligenza. Per la miglior dottrina l’infrazione per negligenza può essere realizzata in due ipotesi: nel primo caso l’autore viola per negligenza le regole dell’arte edilizia e, altrettanto per negligenza, non ha coscienza del pericolo; nel secondo caso l’autore viola intenzionalmente le regole dell’arte edilizia, credendo per negligenza che il pericolo per non si realizzi (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 229 CP). La negligenza dell’accusato si iscrive nella seconda ipotesi. Egli infatti era pienamente consapevole che l’assenza delle necessarie protezioni anticaduta costituiva una violazione delle regole dell’arte edilizia, segnatamente delle norme di sicurezza della OLCostr. Per contro, egli ha creduto, negligentemente, che da tale omissione non sarebbe risultato alcun pericolo per la vita o l’integrità delle persone. Avendo riposto tutta l’attenzione ai rischi di cadute interne, la sua negligenza – che a ben vedere si pone ai confini con il dolo eventuale -  va dunque ravvisata nell’aver omesso di guardare più in là, di prestare la sua attenzione e di estendere le sue valutazioni a tutti i pericoli che si ponevano in cantiere, in particolare ai rischi di caduta esterna. Da qui dunque la negligenza cosciente, a completare la realizzazione del reato di cui all’art. 229 cpv. 2 CP.

 

                                 7.     Il dibattimento ha fornito un quadro estremamente positivo dell’accusato. Egli ha dato di sé un’immagine di persona corretta, sensibile ed attenta alle prescrizioni di edilizia e di sicurezza. L’accusato è parso fortemente segnato da questo infortunio, che è stato cagione per lui di depressioni ed è tuttora generatore di stati d’ansia. È perciò indubbio che la presente condanna costituirà per lui motivo di riflessione, astenendolo da ulteriori imprudenze sui cantieri; e questo indipendentemente dalla pena erogata. Per il rimanente non può essere disatteso che egli è incensurato. Date queste premesse, a fronte della pena proposta dall’accusa (90 aliquote giornaliere di CHF 180.00 cadauna) ed in considerazione che viene meno l’intenzionalità in uno dei due reati (per i quali la legge commina peraltro uguale pena), lo scrivente giudice ritiene congruamente commisurata alle colpe del reo - che rimangono comunque gravi, sia per quanto riguarda le lesioni ma anche per quanto riguarda la negligenza nel contesto in cui si è sviluppata (assenza totale delle protezioni obbligatorie in una situazione di grave pericolo) - una pena pecuniaria di sessanta aliquote giornaliere, calcolate secondo i parametri di reddito adottati dall’accusa e sostanzialmente confermati al dibattimento; pena sospesa condizionalmente ed assortita da una multa conformemente all’art. 42 cpv. 2 CP. La multa, assente nel decreto di accusa, si impone in considerazione della gravità dell’omissione, del rischio creato e delle conseguenze derivatene, in un contesto specifico dell’attività quotidiana dell’accusato a lui perfettamente noto.

 

                                  8 .    Trattandosi di sentenza di condanna, la tassa di giustizia e le spese andranno poste a carico dell’accusato.

 

P.Q.M.                              visti gli art. 125 cpv. 1 e 2, 229 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1.1., 1.2., 3., negativamente al quesito posto sub 1.1., come segue agli altri quesiti;

 

dichiara                       ACCU 1

                                        autore colpevole di:

-          violazione per negligenza delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv. 2 CP) per avere a __________ il __________2008, nella sua veste di direttore della ditta __________ SA di __________, negligentemente trascurato di far rispettare le regole riconosciute dall’arte, in particolare di far montare dei parapetti di protezione sul tetto dello stabile sul quale stavano lavorando gli operai da lui diretti, mettendo così in pericolo la vita e l’integrità di quest’ultimi, come infatti avvenne con la caduta da ca. 6,5 metri di uno di loro, e

-          lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 74/2009 del 12 gennaio 2009;

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di CHF 180.00 (centottanta), per un totale di CHF 10’800.00 (diecimilaottocento);

                                       

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                       

                                        2.  alla multa di CHF 1'000.00 (mille);

 

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                                        3.  al pagamento della tassa di giustizia di CHF 700.00 e delle spese giudiziarie di CHF 560.00 per complessivi CHF 1'260.00 (milleduecentosessanta).     

                                   

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

 

proscioglie                       ACCU 1 dall’accusa di violazione intenzionale delle regole dell'arte edilizia;

 

rileva                               che le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza a:

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

 

Distinta spese               a carico di ACCU 1

                                    CHF                      1'000.00       multa

                                    CHF                        700.00       tassa di giustizia

                                    CHF                        400.00       spese giudiziarie

                                    CHF                        160.00       testi                                                                   

                                    CHF                     2'260.00       totale