Incarto n.
10.2009.657/

DA 4872/2009

Bellinzona

23 novembre 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso)

                                         per avere, il 7 e l’8 ottobre 2009, a __________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato presso il Ristorante __________ il cittadino yemenita __________ benché non autorizzato ad esercitare un’attività lavorativa in Svizzera;

 

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

 

                                         reato previsto dall'art. 117 cpv. 1 LStr; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 novembre 2009 n. 4872/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla pena pecuniaria di fr. 750.- (settecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 50.- (cinquanta) - (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 6(sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

                                    4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 23 novembre 2009;

 

indetto                               il dibattimento 23 novembre 2010, al quale è comparso il solo accusato; il Procuratore pubblico con lettera 14 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale chiede che la pena venga ridotta;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso), per avere, il 7 e l’8 ottobre 2009, a __________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato presso il Ristorante __________ il cittadino yemenita __________ benché non autorizzato ad esercitare un’attività lavorativa in Svizzera?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 117 cpv. 1 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1 e 3, come segue agli altri quesiti;

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 cpv. 1 LStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4872/2009 del 16 novembre 2009;

 

condanna                         ACCU 1

 

                                    1.       alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                       

                                    2.       alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                                    3.       al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--  (duecentocinquanta);

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza,

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

Intimazione a:

 

 

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       150.--         multa

                                        fr.                       125.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       125.--         spese giudiziarie

                                        fr.                      400.--         totale