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Incarto
n. DA 3553/2007 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di 1. contraffazione di merci,
per avere, nel periodo ottobre 2006 - marzo 2007, allo scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, acquistato dalla società __________ di __________ (__________ed importato in Svizzera 12 confezioni di profumo per auto di vario aroma per un totale di 144 flaconcini diffusori contraffatti, con reale valore venale inferiore a quanto desumibile dalle apparenze, tenendoli in deposito e mettendoli successivamente in commercio, e meglio per avere
importato il 13 ottobre 2006 in Svizzera 12 confezioni di profumo per auto di vario aroma da 12 flaconcini diffusori l’una per complessivi 144 pezzi, merce contraffatta sdoganata presso il valico stradale di Chiasso strada facente parte di una partita di cosmetici acquistati presso la società __________ di __________ (__________);
detenuto presso il suo deposito, in via __________ a __________, 12 confezioni di profumi per auto contraffatti nel periodo ottobre - novembre 2006;
venduto nel mese di novembre 2006 al negozio __________ di __________, 11 confezioni di profumi per auto di vario aroma, contraffatti;
consegnato nel mese di marzo 2007 alla gerente del distributore di benzina __________ n. __________ di __________ in via __________, signora __________, una confezione, da 12 pezzi, di profumi per auto contraffatti, a saldo di un rifornimento di benzina per circa fr. 30.--;
reato previsto dall’art. 155 cifra 1 CPS;
2. violazione della Legge federale sui brevetti d’invenzione,
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo sub 1, utilizzato illecitamente un’invenzione brevettata, acquistando dalla società __________ di __________ (__________) 144 flaconcini diffusori contraffatti di profumo, importandoli in Svizzera ed mettendoli in circolazione, trattandosi di copie servili di diffusori di profumo “__________” protetti da brevetti regolarmente registrati dei quali è titolare __________ e licenziataria esclusiva la società CIVI 1;
reato previsto dall’81 LBI in relazione all’art. 66 lett. a) LBI;
3. violazione della Legge federale contro la concorrenza sleale,
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo sub 1, agito in modo ingannevole, influendo intenzionalmente sui rapporti tra concorrenti immettendo sul mercato 144 flaconcini di profumo il cui design è del tutto similare ai diffusori “__________”, protetti da brevetti regolarmente registrati dei quali è titolare __________ e licenziataria esclusiva la società CIVI 1, generando così confusione nel mercato, rendendosi colpevole di concorrenza sleale;
reato previsto dall’art. 23 LCSI in relazione con l’art. 3 lett. d LCSl;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 25 ottobre 2007 n. 3553/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 90.-- (novanta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Ordina la confisca e la distruzione ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 CPS di quanto segue:
- 1 scatola contenente 6 profumi contraffatti “__________” (verbale di sequestro 23 maggio 2007) rinvenuta presso la Stazione di servizio __________ n. __________, __________;
- 11 scatole contenenti 126 profumi di vario aroma contraffatti (registrazione reperti, no reperto settore 62/2007/PG) rinvenute presso il domicilio di __________, __________;
- 3 profumi di vario aroma allegati quali inserto 2 alla denuncia 2 marzo 2007 di CIVI 1, __________;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 novembre 2007 dall’accusato;
ricordato che, con sentenza 16 settembre 2009, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello ha annullato la sentenza 14 maggio 2008 del Presidente della Pretura penale;
indetto il dibattimento 27 aprile 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, ed il patrocinatore della parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato, all’audizione di 1 teste;
ricordato che, con l’accordo delle parti, si è rinunciato all’audizione di tutti gli altri testi convocati;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale ha chiesto la conferma del decreto d’accusa, ad eccezione della proposta di condanna per il reato di cui all’art. 155 CPS. A suo modo di vedere sono infatti dati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dei due reati previsti dalla LCSI e dalla LBI. In effetti i prodotti “__________” erano conosciuti e chiunque avrebbe dovuto chiedersi se non fossero protetti da brevetto;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento integrale del suo assistito poiché i suoi atti non hanno adempito soggettivamente le fattispecie in questione. Egli non era un commerciante ma uno che occasionalmente faceva del commercio. Inoltre non ha agito consapevolmente: non ha immaginato nemmeno lontanamente che i profumini avessero una natura illecita e che ledessero dei diritti altrui. Egli aveva buoni motivi per fidarsi della __________ che da anni gli vendeva merce e non c’era nessun elemento che avrebbe dovuto insinuare in lui il sospetto che fossero un’imitazione illegale dei prodotti “__________”. In via sussidiaria, nella denegata ipotesi che queste argomentazioni non venissero accolte dal giudice, postula una massiccia riduzione della pena per l’unicità dei fatti;
sentito in replica il patrocinatore della parte civile;
sentito in duplica il difensore;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Contraffazione di merci,
1.2. Violazione della Legge federale sui brevetti d’invenzione,
1.3. Violazione della Legge federale contro la concorrenza sleale,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 1 scatola contenente 6 profumi contraffatti “__________” (verbale di sequestro 23 maggio 2007) rinvenuta presso la Stazione di servizio __________ n. __________, __________, di 11 scatole contenenti 126 profumi di vario aroma contraffatti (registrazione reperti, n. reperto settore 62/2007/PG) rinvenute presso il domicilio di __________, __________, e di 3 profumi di vario aroma allegati quali inserto 2 alla denuncia 2 marzo 2007 di CIVI 1, __________?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1, cittadino svizzero di origine egiziana, si trova nel nostro paese dal 1985; in precedenza - a partire dal 1978 - ha risieduto in Italia dove il padre era attivo come direttore di una ditta di tessitura di __________.
L’accusato dopo aver lavorato nella penisola in qualità di pittore ha seguito in Ticino la formazione di piastrellista, professione da lui esercitata dapprima in una ditta del __________ e poi, dagli anni ‘90, come indipendente. Parallelamente a partire dalla fine degli anni ‘80 ha iniziato saltuariamente un commercio di automobili usate, destinate al mercato africano e più precisamente a quello egiziano.
A partire dal 2007 - sebbene in precedenza fosse già l’azionista di maggioranza - è amministratore unico della __________, società anonima che si occupa di “commercio, import-export di prodotti alimentari, di macchinari e veicoli, prodotti, materiali e componenti per l’elettronica, la comunicazione e la telefonia, orologi e abbigliamento. Progettazione, commercio e installazione di impianti industriali. Il prestito di manodopera ed artigiani. Ricerca scientifica in campo ambientale e qualsiasi altra tecnologia. La partecipazione a società similari” (cfr. estratto del Registro di commercio).
Recentemente il prevenuto ha frequentato un corso di turismo a Milano.
Con sentenza delle Assise correzionali di __________ dell’8 marzo 2001, l’accusato è stato condannato per tentata truffa ad una pena di 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Con decreto d’accusa del 25 ottobre 2007 il Procuratore Pubblico ha proposto la condanna dell’imputato per i titoli di contraffazione di merci, di violazione alla Legge federale contro la concorrenza sleale e di violazione della Legge federale sui brevetti.
All’accusato è stato in particolare rimproverato di aver acquistato dalla società __________ di I-__________ (__________) e, in un secondo tempo, di aver importato e messo in commercio in Svizzera, il 13 ottobre 2006, 12 confezioni copie servili di diffusori di profumo per auto “__________”, per un totale di 144 pezzi, protetti da brevetti regolarmente registrati dei quali è titolare __________ e licenziataria esclusiva la società CIVI 1. L’immissione sul mercato è avvenuta nel mese di novembre 2006, allorquando egli ha venduto al negozio __________ di __________, gestito dal cittadino kosovaro __________, 11 confezioni di diffusori e ha in seguito consegnato, nel mese di marzo 2007, la restante confezione alla gerente del distributore di benzina __________ n. __________ di __________, signora __________, a saldo di un rifornimento di benzina per circa fr. 30.--.
Il Procuratore Pubblico, reputando che tale agire configurasse una contraffazione di merci ai sensi dell’art. 155 cifra 1 CPS, un illecito utilizzo di un brevetto d’invenzione, art. 81 LBI in relazione con l’art. 66 lett. a LBI, nonché un atto di concorrenza sleale, art. 23 LCSl in relazione con l’art. 3 lett. d LCSl, ha proposto la condanna del prevenuto ad una pena pecuniaria di fr. 1’800.--, corrispondente a 20 aliquote da fr. 90.-- ciascuna, sospesa per un periodo di prova di due anni, e ad una multa di fr. 500.--.
Il signor ACCU 1 si è opposto al decreto d’accusa con scritto del 6 novembre 2007.
In data 14 maggio 2008 ha avuto luogo il dibattimento presso la Pretura penale, al termine del quale l’accusato è stato prosciolto dall’accusa di contraffazione di merci, non essendone stati ritenuti oggettivamente adempiti i presupposti oggettivi, mentre è stata confermata la condanna per violazione alla LBI e alla LCSI. La pena comminatagli è risultata quindi essere di 15 aliquote da fr. 60.-- l’una, per complessivi fr. 900.--, sospesa condizionalmente per un periodo di due anni, e ad una multa di fr. 500.--. Egli è pure stato condannato a corrispondere fr. 2’942.90 alla parte civile CIVI 1, a titolo di risarcimento delle spese legali.
Statuendo sul ricorso del prevenuto, la Corte di cassazione e revisione penale ha, con decisione del 16 settembre 2009, annullato la suddetta sentenza, rinviando gli atti ad un nuovo giudice per un nuovo giudizio. Essa ha in effetti ritenuto che il giudizio del primo giudice si fosse fondato su presunte dichiarazioni dell’imputato, che sono state da lui veementemente contestate e che non hanno trovato riscontro alcuno negli atti pur essendo state inserite nel verbale del dibattimento. Essendo la loro verbalizzazione palesemente irrita, poiché effettuata in spregio alle disposizioni in materia ed ai diritti della difesa, non poteva essere loro riconosciuto alcun valore probatorio, per cui i fondamenti della sentenza di condanna sono venuti meno.
3. L’istruttoria ha permesso di appurare i fatti nei loro elementi essenziali.
I diffusori incriminati, portanti il marchio “__________” sono stati acquistati dall’accusato presso la __________ di __________, ditta dalla quale egli si riforniva da svariati anni senza aver mai avuto alcun problema. Questi profumi per auto sono stati prodotti in Cina su esplicita istruzione del signor __________, proprietario ed amministratore della società italiana, come da egli stesso ammesso al processo: “Sono proprietario e amministratore della __________ di __________ che si occupa di prodotti di detergenza per la persona e per la casa. Abbiamo circa 250 articoli. Siamo produttori. La __________ è un marchio che abbiamo preso in concessione nel 2004 per un periodo di 3 anni e che ora non abbiamo più. Sotto questo marchio producevamo svariati articoli, in modo specifico deodoranti per ambienti. L’imputato è un nostro cliente con il quale abbiamo un buon rapporto. Lo conosco da circa 10 anni. I prodotti in questione li abbiamo fatti fabbricare, se non sbaglio, in Cina. Ho scelto io il design sulla base di prodotti che avevo visto sul mercato. Il prodotto era risultato da una ricerca di mercato. Non ho mai avuto nessun problema per la commercializzazione di questi profumini. Nessun ci ha mai fatto causa. Ne abbiamo fatti produrre pochi, perché abbiamo constatato che non era un prodotto adatto per la nostra rete di vendita. Noi puntiamo sui grandi magazzini, mentre questi profumini vengono venduti piuttosto nei distributori di benzina. Ricordo di aver venduto questi prodotti anche al signor ACCU 1, ma non so dire in quante occasioni, poiché lui acquistava svariata merce da noi. Non sono in grado di dire su che mercato l’imputato vende i suoi prodotti. So che vende anche in Svizzera. In ogni caso noi facciamo sempre allestire la fattura per l’esportazione dall’Italia (…) Mi pare che ne abbiamo fatti produrre da duemila a tremila pezzi in Cina. Abbiamo fatto fare 4 tipi di fragranze. Non ricordo se la base del profumo fosse alcolica. Abbiamo venduto, sempre in piccole quantità, questi pezzi anche ad altre persone per testare il prodotto. Mi vengono ostensi due campioni di profumi per auto agli atti. Il primo della __________, il secondo della __________. Prendo ora conoscenza del fatto che le istruzioni sul retro sono identiche, ad eccezione dell’indicazione che è sotto brevetto. Non ho scelto io questo tipo di istruzioni, ma mi è stato suggerito dal produttore cinese stesso. Mi impegno a far pervenire al giudice gli estremi esatti di questo fornitore. Di questa commercializzazione ho messo al corrente la __________ perché ogni prodotto doveva essere accettato da loro. Penso che abbiano dato la loro autorizzazione. Non ne sono sicuro perché, come detto, ci siamo fermati alla fase di test.” (cfr. verbale della sua audizione dibattimentale).
Fino ai fatti qui in discussione il prevenuto non ha mai avuto alcun problema con la commercializzazione dei prodotti acquistati presso la __________ Egli ha dichiarato di non aver avuto alcuna consapevolezza della natura illecita della merce e di non aver avuto alcun motivo per dubitarne.
A tal proposito il signor __________ ha chiarito: “Non ho sicuramente detto al signor ACCU 1 che non poteva vendere in Svizzera i profumini in oggetto, in quanto la cosa mi giunge nuova. Non sapevo che fossero protetti da un brevetto. Pensavo non lo fossero perché da una nostra ricerca di mercato parecchi articoli risultano fatti nello stesso modo.” (cfr. verbale della sua audizione dibattimentale).
Alla nuova udienza, il prevenuto, ha tenuto ad esporre le seguenti precisazioni: ”Mi viene riletto il verbale dell’udienza del 14 maggio 2008 che confermo per quanto concerne le mie dichiarazioni ivi registrate con le seguenti precisazioni:
- il mercato ticinese non era per me troppo piccolo ma piuttosto i prodotti della __________ non erano secondo me commerciabili sul suolo cantonale,
- non mi sono occupato di ricerca scientifica in senso stretto o a titolo professionale, mi sono limitato a registrare in Italia un brevetto in base ad una mia idea,
- contesto di aver dichiarato che il signor __________ mi aveva avvertito che non avrei potuto vendere i prodotti in questione in Svizzera. Di riflesso, io non ho risposto a lui quanto indicato nel verbale. Il signor __________ mi ha semplicemente raccomandato di riportagli la fattura della dogana svizzera in modo da poter scaricare l’IVA. Egli mi domandava solitamente se i prodotti che acquistavo da lui erano destinati al mercato italiano o all’estero per i questioni di IVA. Non me l’ha chiesto solo quella volta, ma me lo chiede sempre quando compro qualsiasi prodotto da lui. __________ sa che io vendo i suoi prodotti principalmente in Africa,
- della somiglianza dei flaconcini in questione con quelli del signor __________ non me ne sono accorto da solo ma solo quando il signor __________ è venuto nel mio magazzino e me lo ha fatto notare,
- sapevo che facevano la pubblicità dei prodotti __________ su __________,
- mi ricordavo dei prodotti __________ nella forma che avevano ai tempi in cui li compravo per uso personale ed avevano il laccio in pelle,
- avevo già visto i prodotti __________ alla __________, di sfuggita e senza sapere di che marca fossero. Dopo il processo li ho notati anche alla __________ e dai benzinai,
- non mi sono informato dal signor __________ sull’origine e l’autenticità dei profumini controversi, in quanto la __________ commerciava da tempo prodotti di vario tipo sotto la denominazione __________,
- quando __________ mi ha preso i prodotti in questione gli ho chiesto dove li avrebbe venduti e lui mi ha venduti e lui mi ha detto che lui aveva un grosso cliente albanese. Lo stesso giorno mi ha poi chiamato per dirmi che questo suo cliente ne voleva una grossa quantità. Io ho chiamato il signor __________, il quale mi ha risposto che aveva solo quello stock. Il signor __________ ha insistiti affinché io gli portassi subito tutti i campioni perché doveva spedirli urgentemente,
- per il resto vale quanto già dichiarato in Polizia il 22 maggio 2007;
Aggiungo inoltre, su domanda del patrocinatore della parte civile che quando ho chiamato il signor __________ per chiedere ulteriori profumi da consegnare al signor __________ questi mi ha risposto che si sarebbe informato presso i produttori e che mi avrebbe fatto sapere se ne avevano ancora. La cosa poi non ha avuto alcun seguito. Al momento in cui il signor __________ mi ha informato della somiglianza dei prodotti della __________ con i suoi gli ho risposto che non avrei più trattato gli stessi. Al momento dell’acquisto dei campioncini non mi sono posto il problema se fossero legali o se fossero delle imitazioni illecite, in quanto avevo già sentito il nome __________ e non avevo nessun motivo per dubitare della loro liceità. Ho fatto io lo sdoganamento dei prodotti in questione che ho importato in Svizzera assieme ad altra merce. Quanto ho acquistato i profumini non ho verificato le istruzioni.” (cfr. verbale del dibattimento).
4. L’art. 155 cifra 1 CPS punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione merci.
Dal profilo oggettivo la contraffazione in senso stretto avviene con la trasformazione della natura della merce in questione in modo tale che essa presenti all’apparenza delle caratteristiche fondamentali che in realtà non possiede (ad esempio monete in oro finto, oppure vino allungato con altri liquidi, DTF 110 IV 86 consid. 2).
Un secondo tipo di contraffazione è dato quando una determinata merce è fabbricata da un produttore, con altri materiali o metodologie che non sono quelli suggeriti, come avviene ad esempio allorquando vengono imitati prodotti di marca di case note in tutti i loro aspetti essenziali. In simili casi non è necessario che l’oggetto sia di minor qualità, ma è sufficiente che si tratti di un altro prodotto rispetto a quello del marchio che porta.
Una contraffazione può pure risultare dall’imballaggio, se questo inganna rispetto all’effettivo suo contenuto (si pensi all’etichetta di un vino rinomato posta su una bottiglia contenente vino di tutt’altra qualità).
Il comportamento punibile consiste nel fabbricare, importare, prendere in deposito o mettere in circolazione merce contraffatta.
Dal punto di vista soggettivo, la fattispecie è punibile in presenza di un atto compiuto intenzionalmente, anche nella forma del dolo eventuale, allo scopo di trarre in inganno una terza persona nell’ambito di relazioni d’affari. Non è necessario che l’autore voglia ingannare direttamente qualcuno, è sufficiente che accetti che ciò avvenga per l’intermediazione di altri. Egli deve quindi per lo meno prendere in considerazione che la merce contraffatta sia consegnata ad un terzo che ne verrà indotto in errore (non adempie questi requisiti, e non è perseguibile, quindi colui che importa o fabbrica merce contraffatta per sé stesso).
Nel caso che ci occupa il reato non è oggettivamente adempito. In effetti l’imputato non ha messo in commercio i diffusori vantando delle qualità che non possedevano: egli non ha tentato in alcun modo di indurre a credere che si trattasse di prodotti della linea “__________”. Pur essendo simili esteriormente e nella confezione a quest’ultimi, i profumini in oggetto riportano un marchio differente, cioè quello della “__________” e sono stati commercializzati ad un prezzo decisamente inferiore, senza alcuna pretesa di ingannare l’acquirente.
Nemmeno sotto l’aspetto soggettivo il reato risulta essere realizzato, preso atto che l’accusato non intendeva raggirare nessuno e che mai ha preso in considerazione il fatto che i diffusori avrebbero potuto essere scambiati per dei prodotti “__________”.
Di conseguenza ACCU 1 deve essere prosciolto dall’accusa di contraffazione di merci.
5. La Legge federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986, entrata in vigore il 1. marzo 1988, ha quale ruolo primario quello di assicurare la correttezza dei metodi di commercializzazione, art. 1 LCSl. Di riflesso è sleale ed illecito qualsiasi comportamento o uso d’affari lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti, art. 2 LCSl, o che è destinato ad influenzarli (cfr. sentenza inedita del Tribunale federale 5 luglio 2000, 6P.36/2000, 6S.138/2000).
La legge è di natura prevalentemente civilistica, ma contiene anche una sezione dedicata alle conseguenze penali dell’infrazione di alcune sue disposizioni. In effetti l’art. 23 LCSl prescrive che chiunque si rende intenzionalmente colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 LCSl è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (in precedenza, sotto il vecchio diritto in vigore sino a fine 2006, con la detenzione o con la multa fino a fr. 100’000.--).
Questa dicotomia ha indotto la giurisprudenza a ritenere che le norme penali della LCSl debbano essere interpretate in maniera più restrittiva rispetto a quelle civili (DTF 123 IV 211, 216), per cui una condanna deve intervenire solo di fronte a infrazioni di una certa rilevanza. Come evidenziato dalla dottrina, questo orientamento non può essere sostenuto perché contrario alla volontà del legislatore e perché crea una situazione inaccettabile dove si usano due pesi e due misure. La necessità di trovarsi di fronte da atti di una determinata importanza deve in effetti valere non solo in ambito penale ma anche in quello civile (cfr. Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, 2001, art. 23, n. 3 s.).
L’art. 3 lett. d LCSl dispone che debba essere considerato sleale l’atteggiamento di colui che si avvale di misure atte ad ingenerare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari.
Nel caso che ci occupa, i diffusori per auto della “__________” immessi sul mercato svizzero dal prevenuto sono in tutto e per tutto identici - sia nelle loro componenti, che nel tipo di imballaggio, che per il dépliant con le istruzioni d’uso - a quelli, protetti dal diritto sulla proprietà intellettuale, della “__________”, pure commercializzati su suolo elvetico. Una confusione tra i prodotti è dunque inevitabile per il consumatore medio: ad eccezione del marchio, che come visto è differente, solo un occhio particolarmente attento e critico può distinguere i flaconcini tra loro.
Preso atto di questi estremi, l’adempimento oggettivo della fattispecie non pone pertanto particolari difficoltà e può darsi per acquisito.
Soggettivamente l’adempimento del reato presuppone intenzionalità, cioè che l’atto sia stato compiuto consapevolmente e volontariamente, art. 12 cpv. 2 CPS. Il dolo eventuale è sufficiente. La negligenza, anche consapevole, non è sanzionabile.
L’istruttoria di causa ha permesso di accertare che l’imputato è un commerciante di lunga data, che egli conosce la rilevanza ed il valore delle leggi a protezione di marchi e brevetti, avendo a sua volta già registrato un’invenzione, che si era accorto di una certa somiglianza dei diffusori con quelli “__________”, che era a conoscenza delle pubblicità che i prodotti “__________” facevano su __________ e del fatto che fossero in vendita presso gli uffici della __________ e che non si è informato presso la __________ se i diffusori da lui acquistati fossero autentici. Questi elementi, come già chiarito dalla Corte di cassazione e revisione penale nella sua sentenza citata, sono dei semplici indizi, insufficienti a provare che il prevenuto sapesse - o avesse dovuto sapere o avesse per lo meno preso seriamente in considerazione - che la commercializzazione in Svizzera dei profumini per auto della “__________” fosse vietata.
A favore della buona fede del signor ACCU 1 va considerato poi il fatto che egli ha acquistato i prodotti illeciti presso un grossista con il quale trattava da quasi un decennio e che non aveva mai dato adito a problemi di sorta. Pretendere da lui che effettuasse degli accertamenti particolari sulla liceità dei diffusori, viste le contingenze, sarebbe spingersi troppo oltre.
L’elemento cardine del castello accusatorio che aveva portato ad una condanna del signor ACCU 1 nella prima decisione di questa Pretura penale è venuto meno: in effetti il signor __________ ha smentito categoricamente di averlo avvertito che i diffusori non potevano essere venduti in Svizzera.
In base a questi riscontri si può concludere che il prevenuto ha agito, al limite, negligentemente, visto che si era accorto di una certa analogia tra i due prodotti; non di certo consapevolmente.
Di conseguenza l’accusa di violazione della LCSl decade.
6. Giusta l’art. 81 LBI, è punito a querela di parte con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria (sino al 1. luglio 2008 la pena prevista era della la detenzione fino a un anno o con la multa fino a fr. 100’000.--) chiunque intenzionalmente commette uno degli atti previsti dall’art. 66 LBI. Se agisce a titolo commerciale, l’autore è perseguito d’ufficio.
L’art. 66 lett. a LBI prevede che si possa procedere in via civile o penale contro chiunque utilizza illecitamente un’invenzione brevettata, laddove l’imitazione è parificata all’utilizzazione.
Il diritto di querela si estingue decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha conosciuto l’autore dell’infrazione (art. 81 cpv. 2 LBI).
Elementi oggettivi caratterizzanti della fattispecie sono l’esistenza di un’invenzione protetta da brevetto e lo sfruttamento senza autorizzazione da parte dell’avente diritto di tale invenzione.
Nel nostro caso è dimostrato che i diffusori del marchio “__________” sono il frutto di un’invenzione del signor __________, debitamente registrata presso le competenti autorità e protetta da brevetti di cui egli è titolare (cfr. allegati ad AI 1 dell’inc. 10.2007.443, doc. 5 brevetti internazionali europei __________ ed __________; doc. __________; doc. 7, brevetto USA __________; cfr. inoltre la documentazione prodotta dalla parte civile al dibattimento). La protezione garantita da questi diritti di proprietà intellettuale copre anche il territorio elvetico.
L’elemento innovativo consiste in particolare nell’emissione di essenze profumate nell’aria contenute allo stato liquido in una piccola boccettina di vetro di forma cilindrica, coperta con un tappo in legno ed un cordoncino passante, attraverso cui il liquido lentamente si sprigiona nell’atmosfera; a differenza di tutti gli altri prodotti del genere presenti sul mercato, il liquido non è convogliato sul tappo diffusore per mezzo di stoppini pescanti, ma attraverso il semplice capovolgimento momentaneo del sistema di dosaggio grazie alla sfera interna.
I diffusori “__________” sono una lampante e servile imitazione di quelli “__________”, come confermato dal signor __________ al dibattimento: “I prodotti in questione li abbiamo fatti fabbricare, se non sbaglio, in Cina. Ho scelto io il design sulla base di prodotti che avevo visto sul mercato. Il prodotto era risultato da una ricerca di mercato. (…) Mi vengono ostensi due campioni di profumi per auto agli atti. Il primo della __________, il secondo della __________. Prendo ora conoscenza del fatto che le istruzioni sul retro sono identiche, ad eccezione dell’indicazione che è sotto brevetto. Non ho scelto io questo tipo di istruzioni, ma mi è stato suggerito dal produttore cinese stesso.” (cfr. verbale della sua audizione dibattimentale).
E’ quindi incontestabile che i diffusori di profumi per auto della “__________” infrangono i diritti del signor __________ sui brevetti da lui registrati ed adempiono oggettivamente la fattispecie penale prevista dalla LBI.
Dal punto di vista soggettivo il reato non è però adempito. In effetti, per tutto quanto già esposto al momento dell’analisi della violazione della LCSI, non sussistono le prove della consapevolezza da parte dell’accusato della portata dei suoi atti.
7. Sulla scorta di tutto quanto precede, il signor ACCU 1 deve essere prosciolto da tutti i capi d’imputazione contenuti nel decreto d’accusa qui in esame.
Di riflesso sono da respingere le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile.
La tassa e le spese di giudizio sono accollate allo Stato.
8. L’art. 69 CPS prescrive che il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, possa ordinare la confisca e la distruzione di oggetti che sono serviti o erano destinati a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto, se essi compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico.
Nonostante l’esito della presente procedura, deve essere così ordinata la confisca e la distruzione delle confezioni di diffusori “__________” sequestrati a suo tempo.
Per questi motivi,
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 69, 155 CPS; 66 lett. a, 81 LBI; 3 lett. d, 23 LCSl, 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
1. contraffazione di merci, art. 155 cifra 1 CPS,
2. violazione della Legge federale sui brevetti d’invenzione, art. 81 LBI,
3. violazione della Legge federale contro la concorrenza sleale, art. 23 LCSl,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3553/2007 del 25 ottobre 2007;
carica la tassa e le spese allo Stato;
ordina la confisca e la distruzione, ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 CPS, di:
- 1 scatola contenente 6 profumi contraffatti “__________” (verbale di sequestro 23 maggio 2007) rinvenuta presso la Stazione di servizio __________ n. __________ __________;
- 11 scatole contenenti 126 profumi di vario aroma contraffatti (registrazione reperti, n. reperto settore 62/2007/PG) rinvenute presso il domicilio di __________, __________;
- 3 profumi di vario aroma allegati quali inserto 2 alla denuncia 2 marzo 2007 di CIVI 1, __________;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale