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Incarti
n. 10.2010.293
DA 4808/2009 DA 4809/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , entrambi difesi da: DI 2 |
prevenuti colpevoli di 1. ACCU 2
violazione di domicilio,
per essersi introdotto, in correità con la moglie ACCU 1, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, all’interno della proprietà di __________ (recte: __________) ad __________ il 14 giugno 2009;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 186 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre 2009 n. 4808/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 720.-- (settecentoventi), corrispondente a 6 (sei) aliquote da fr. 120.-- (centoventi) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso infruttuoso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
2. ACCU 1
violazione di domicilio,
per essersi introdotta, in correità con il marito ACCU 2, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, all’interno della proprietà di __________ (recte: __________) ad __________ il 14 giugno 2009;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 186 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 16 novembre 2009 n. 4809/2009 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 720.-- (settecentoventi), corrispondente a 6 (sei) aliquote da fr. 120.-- (centoventi) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso infruttuoso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione ai decreti d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2009, rispettivamente 30 marzo 2010;
indetto il dibattimento 16 novembre 2010, al quale hanno partecipato gli accusati, il loro difensore e l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei decreti d’accusa;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati ed all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento di entrambi i clienti in quanto il reato non è adempito dal profilo oggettivo. In effetti l’accesso è stato autorizzato e ne sono usciti non appena l’avente diritto ha intimato loro di andarsene. Inoltre il giardino in questione non era chiuso come prevedono dottrina e giurisprudenza. In effetti dal fondo adiacente, al quale gli imputati avevano il permesso di accedere, era possibile entrare sul quella del denunciante senza ostacoli. La prova è che il contrario avveniva regolarmente come attestato dal teste odierno. In via subordinata ha chiesto l’applicazione dell’art. 17 CPS e ha sottolineato come i suoi assistiti abbiano agito in buona fede. Protestate tasse, spese e ripetibili;
sentiti da ultimi gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. E’ il signor ACCU 2 autore colpevole di violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4808/2009 del 19 novembre 2009?
1.2. Ha agito in stato di necessità esimente ex art. 17 CPS?
1.3. Quale deve essere l’eventuale pena?
1.4. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
1.5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
2.1. E’ la signora ACCU 1 autrice colpevole di violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4809/2009 del 16 novembre 2009?
2.2. Ha agito in stato di necessità esimente ex art. 17 CPS?
2.3. Quale deve essere l’eventuale pena?
2.4. L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
2.5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 186 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie 1. ACCU 2
dall’accusa di:
violazione di domicilio, art. 186 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4808/2009 del 16 novembre 2009;
carica la tassa e le spese allo Stato;
proscioglie 2. ACCU 1
dall’accusa di:
violazione di domicilio, art. 186 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4809/2009 del 16 novembre 2009;
carica la tassa e le spese allo Stato;
assegna ai signori Marino Lodovico Porta e Heide Faensen Porta, I-Porto Cervo, l’importo di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili in solido;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello StatoACCU 2 per il procedimento nei confronti di ACCU 2,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 80.00 1/2 indennità testi
fr. 480.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato, per il procedimento nei confronti di ACCU 1,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 80.00 1/2 indennità testi
fr. 480.00 totale