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Incarto
n. DA 340/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , difesa da: DI 1 |
prevenuta colpevole di incendio colposo,
per aver negligentemente dimenticato una pentola contenente olio bollente sulle placche elettriche accese della cucina, scatenando in tal modo l’incendio che si propagava poi in tutto il locale cucina ed in altri locali, causando così dei danni allo stabile di proprietà della LESA 1 e l’intervento dei pompieri;
fatti avvenuti __________ il 21 novembre 2008;
reato previsto dall’art. 222 cpv. 1 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 340/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 50.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 250.--.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 febbraio 2009 dall’accusata;
indetto il dibattimento 29 settembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento evidenziando come non vi sia alcun riconoscimento di colpa da parte dell’imputata. Quanto dichiarato alla Polizia non corrisponde infatti a quello che voleva dire: l’incendio non è stato causato da una sua negligenza. Ella si è allontanata soltanto per pochissimi secondi. Inoltre l’accusa non ha provato le cause dell’incendio. In via principale chiede il proscioglimento in virtù del principio in dubio pro reo, in via subordinata postula l’assoluzione per non aver commesso i fatti. Protesta spese e ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, in applicazione del principio in dubio pro reo;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 340/2008 del 26 gennaio 2009;
carica la tassa e le spese di giustizia allo Stato;
assegna alla signora ACCU 1, , fr. 750.-- a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 800.00 totale