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Incarto
n. DA 539/2009 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DUF 1 |
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________ in data 23 dicembre 2007, strattonandola e afferrandola per un braccio provocato a CIVI 1, che cadde repentinamente a terra, le lesioni attestate dai certificati medici 25 dicembre 2007, 15 gennaio 2008, 7 gennaio 2008, 23 aprile 2008, 11 giugno 2008 e 26 ottobre 2008 rilasciati dall’Ospedale Civico di __________ e dalla Clinica di riabilitazione di __________, agli atti;
2. minaccia,
per avere, a __________, nel giugno 2008, incusso spavento e timore a CIVI 1 minacciandola, durante una telefonata, con le parole: “ti rompo l’altra gamba, ti tiro sotto con l’auto”, “ti ammazzo”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e 180 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 5 febbraio 2009 n. 539/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2’400.-- (duemilaquattrocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 80.-- (ottanta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 febbraio 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 8 giugno 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, ed il patrocinatore della parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato;
accolta la richiesta della difesa, nonostante l’opposizione della parte civile, di procedere all’audizione testimoniale della signora __________;
proceduto all’audizione della teste;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale si è limitato a chiedere genericamente la conferma del decreto d’accusa, ritenuto che tutti gli elementi della fattispecie penale sono agli atti;
sentito il difensore, il quale, per quanto concerne il capo di imputazione di lesioni semplice ha osservato come la versione fornita dal suo assistito non sia meno credibile di quella della parte civile, ritenuto che la completa assenza di prove oggettive e certe circa lo svolgimento dei fatti. Per quanto concerne il capo di imputazione di minaccia egli ha rilevato innanzitutto come la frase “ti ammazzo” non risulti minimamente dagli atti. Inoltre, a suo avviso, non essendo stato possibile rintracciare il numero di telefono usato per proferire le asserite minacce e soprattutto la data in cui sarebbero state pronunciate, è possibile che al momento della denuncia fosse scaduto il termine di 3 mesi per sporgere querela. In ogni caso, visto il rapporto di confidenzialità ed i frequenti litigi fra le parti, le frasi in questione non adempiono i requisiti di cui all’art. 180 CPS. In conclusione egli ha pertanto postulato il proscioglimento del proprio assistito. In via subordinata, egli ha rivendicato una riduzione sia del numero delle aliquote sia del loro ammontare, in considerazione delle particolarità del caso specifico e della situazione finanziaria dell’accusato;
sentito in replica il patrocinatore della parte civile, il quale ha rilevato molto brevemente le incongruenze nella versione fornita della difesa. A suo avviso, il complesso dei fatti dimostra che qualcosa sia successo. Per quanto concerne l’accusa di minaccia le argomentazioni del difensore sono ridicole ed insostenibili;
data in duplica la parola al difensore, il quale non ha ritenuto necessario controbattere alle osservazioni della parte civile;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
1.2. Minaccia,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. L’imputato, ACCU 1, nato a __________ il __________, è separato da 10 anni dalla moglie, non ha figli e vive da solo a __________.
Egli è al beneficio della pensione, dalla quale percepisce all’incirca fr. 1’808.-- mensili.
Dopo aver seguito la scuola di elettronica e di tecnica industriale di Milano, ha esercitato nel settore per innumerevoli anni.
L’accusato ha pure la passione per la ricerca e le invenzioni ed ha al suo attivo alcune decine di brevetti. Egli si definisce artista inventore.
La parte civile, CIVI 1, nata all’__________ (__________) __________, divorziata, è domiciliata a __________ ed è pensionata.
2. Con scritto 18 gennaio 2008 indirizzato al Ministero pubblico di Lugano (AI 2) CIVI 1 ha sporto denuncia nei confronti del prevenuto per i titoli di lesioni gravi, vie di fatto, omissione di soccorso, esposizione a pericolo della vita altrui, aggressione, diffamazione, ingiuria, minaccia, coazione ed ogni altra fattispecie penale applicabile al caso concreto, asserendo di essere stata da lui aggredita e strattonata presso il suo domicilio in data 23 dicembre 2007, ad un non precisato orario, comunque situato tra le 22:15 e le 24:00.
Alla querela è stato allegato, tra le altre cose, un certificato medico, datato 25 dicembre 2007, del servizio di chirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, attestante la presenza di una frattura di lussazione bi malleolare esposta di 2° grado Gustillo alla caviglia sinistra, causata da un trauma, a proposito del quale “la paziente riferisce che sarebbe caduta dalle scale dopo esser stata spinta da un uomo.” (AI2, doc. 2).
Il 17 giugno 2008 il legale della parte civile ha comunicato al Ministero Pubblico che la sua assistita è stata oggetto di ingiurie e minacce telefoniche da parte del prevenuto, che le avrebbe detto “Ti spacco la faccia”, “Ti spacco le gambe”, “Ti seguo con l’auto” e “Ti ammazzo” (AI 9).
3. Sulla scorta dei risultati delle indagini che hanno fatto seguito, il Procuratore Pubblico, in data 5 febbraio 2009, ha emanato il decreto d’accusa qui in esame, con il quale ha posto ACCU 1 in stato di accusa per il titolo di lesioni semplici e per quello di minaccia.
Con scritto di data 11 febbraio 2009, l’imputato ha interposto regolare opposizione allo stesso. Da qui la presente procedura.
4. Innanzitutto va precisato che, non potendo la parte civile impugnare una sentenza di condanna, art. 287 cpv. 2 CPP, il ricorso della signora CIVI 1 va inteso unicamente diretto solo contro l’assoluzione del prevenuto dal reato di lesioni semplici, mentre la condanna per quello di minaccia, e meglio per averle, a __________, nel giugno 2008, incusso timore dicendole, durante una telefonata, “ti rompo l’altra gamba, ti tiro sotto con l’auto”, è cresciuta in giudicato.
Non appare dunque necessario approfondire i fatti in merito a questo reato, se non rilevando come le minacce siano unicamente quelle summenzionate, mentre quella di “ti ammazzo” non ha potuto essere tenuta in considerazione in quanto non sufficientemente sostanziata.
5. Su quanto avvenuto il 23 dicembre 2007 le versioni delle parti sono discordanti, soprattutto con riferimento ai punti determinanti per il giudizio. Vale dunque la pena riprenderle testualmente nei punti essenziali.
CIVI 1 dopo aver premesso di aver conosciuto il prevenuto ad inizio anni ‘80, per poi rivederlo nel 1997, anno a partire dal quale ha intensificato i rapporti con lui, ha così esposto le premesse che hanno condotto ai fatti: “Conoscendolo ho capito che ACCU 1 era un inventore capace e, dopo che grazie alle mie premure si è rimesso, ha ricominciato a creare. Lo stesso ha quindi inventato diversi oggetti tra cui alcuni brevettati presso l’ufficio brevetti di Berna. Di sua iniziativa ACCU 1 mi ha inserito al 50% in due brevetti e più precisamente la barra di traino e la sella ginnastica che, per inciso, è stata creata su mia iniziativa. Preciso che come inventore ACCU 1 ha fatto molto successo e quindi vi sono parecchie persone che hanno tentato di appropriarsi delle invenzioni oppure di copiarle. Questo ha fatto sì che negli anni ACCU 1 si sia sentito una vittima di queste manovre che lo hanno messo in difficoltà anche finanziarie. Con delle manovre subdole queste persone sono riuscite a convincerlo che la colpa di tutto sia esclusivamente mia quando io, invece, l’ho aiutato a uscire dal momento difficile che ha attraversato negli anni precedenti al 1997. Tutta questa vicenda ha probabilmente generato gli eventi del 23 dicembre 2007 che sono l’oggetto della denuncia.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 13 giugno 2008, pag. 1 seg.).
Su quanto accaduto il 23 dicembre 2007 ha spiegato: “Quel giorno, verso le ore 21:45, sono uscita di casa a far fare una passeggiata con uno dei miei cani. Verso le ore 22:00, notando in lontananza ACCU 1 e non volendo incontrarlo, ho deciso di entrare nel bar __________ che si trovava poco distante dalla mia posizione. Mi trovavo all’interno da qualche minuto quando il denunciato è entrato come un “pallone gonfiato” e si è seduto al bancone. Da parte mia ho capito immediatamente che ACCU 1 era in uno stato psico-fisico alterato e quindi ho fatto segno alla cameriera che avrei pagato la consumazione in un’altra occasione. Ho appena accennato di voler andarmene quando ACCU 1 mi ha afferrata per un braccio e mi ha fatto sedere nuovamente ma, al secondo tentativo, sono riuscita ad uscire dal bar. Appena all’esterno mi sono messa a correre verso casa ma in pochi metri mi ha raggiunta ed afferrato per i capelli, nella parte sinistra dove sono affetta da ostemeolite, per fermarmi. In questo frangente ho incrociato alcune persone che, nonostante il mio evidente stato d’animo, non mi hanno aiutata. Da quel punto sino al mio domicilio lo stesso mi è rimasto praticamente appiccicato con l’intento di farmi andare in un bar. Quanto siamo giunti sul parcheggio del mio palazzo ho iniziato a gridare per attirare l’attenzione di un ragazzo, che abita nel palazzo di fronte al mio, il quale si trovava in strada che per`non ha saputo aiutarmi. Non vedendo arrivare nessuno ho comunque cercato, con molta circospezione e dicendo che dovevo andare alla toilette, di avvicinarmi all’entrata del palazzo e senza farmi scorgere ho sfilato dalla tasca la chiave della porta. Preciso che per arrivare alla porta d’entrata del palazzo in cui abito bisogna passare dal livello del piazzale sino a quello della porta salendo due gradini e inoltre che il mio cane è sempre stato con me. Quando ACCU 1 si è accorto che stavo tentando di aprire la porta ha persona ancora di più il controllo e mi ha afferrata per il braccio sinistro strattonandomi in dietro con forza. A seguito del suo strattone ho perso l’equilibrio girando su me stessa e indietreggiando sono caduta dagli scalini procurandomi una frattura esposta alla caviglia sinistra e una contusione alla testa che, nella caduta, ha urtato il muro all’altezza degli scalini (…). Naturalmente la caduta dagli scalini è stata provocata dalla strattonata del denunciato e non da altri fattori. Dopo essere caduta, per il forte dolore, ho avuto un attimo di smarrimento e subito dopo ho iniziato a lamentarmi per i dolori. Nel frattempo alcune persone sono giunte in mio soccorso e qualcuno, forse un inquilino del terzo piano, ha avvisato i soccorritori. Nonostante la mia ferita il ACCU 1 non ha smesso di importunarmi e anzi, anche all’arrivo dell’ambulanza, ha cercato di ostacolare il lavoro dei soccorritori afferrandomi il braccio quando mi stavano caricando con la barella e provocando la reazione delle persone presenti. Inoltre nonostante di certo fosse in possesso del suo cellulare, non ha avvisato i soccorsi.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 13 giugno 2008, pag. 2 seg.).
6. Da parte sua il prevenuto ha sempre negato di aver strattonato la donna e di averla fatta cadere, pur ammettendo di avere avuto una vivace discussione con lei quella sera: “In pratica quella sera avevo incontrato la signora CIVI 1 in un bar di __________ e, dopo un po’, siamo usciti dallo stesso e ci siamo recati verso il suo domicilio di via __________. Ricordo che CIVI 1 aveva con sé uno dei suoi cani di piccola taglia che teneva al guinzaglio. Giunti sul piazzale antistante il palazzo ricordo che stavamo discutendo sempre per questioni legate al brevetto della mia invenzione della barra di traino. Nel dettaglio ho chiesto alla signora di consegnarmi i miei documenti che, a mio modo di vedere, la stessa aveva trafugato dal mio appartamento. La stessa ha atteso che un altro inquilino uscisse dall’entrata principale e quindi si è messa a correre in direzione della stessa. Come già dichiarato la signora ha difficoltà motorie e, nel salire gli scalini prima della porta principale, ha inciampato ed è caduta. Questo anche a causa del cane che era legato al guinzaglio che ha ostacolato la sua corsa. Ho notato subito che dalla gamba fuoriusciva del sangue e, a un paio di persone che erano presenti, (ho detto, ndr) di chiamare i soccorsi. Poco dopo, sapendo che un signore aveva chiamato l’ambulanza, ho detto a questi che mi recavo al mio domicilio a prendere i miei documenti. (cfr. suo verbale di interrogatorio 10 luglio 2008, pag. 1 seg.). Nello stesso verbale egli ha curiosamente dichiarato: “D4- I testimoni hanno entrambi dichiarato che lei non ha fatto nulla per soccorrere la signora che stava sanguinando. Cosa ha da dire? R4- Dico che è falso, io ho soccorso la signora invitando un uomo a chiamare l’ambulanza.”. Egli ha poi tenuto a precisare di non aver toccato la donna e di essersi trovato a circa due metri dai gradini quando ella è caduta. Secondo la sua versione la signora CIVI 1 sarebbe inciampata da sola negli scalini. La stessa versione era stata illustrata in occasione della prima verbalizzazione da parte della polizia, il 24 dicembre 2007.
7. __________ è una delle persone che sono intervenute in soccorso della parte civile. Egli ha dichiarato: “(…) ho notato che a terra, sugli scalini di fronte all’entrata, vi era una donna ferita. Uscendo ho visto che a una distanza di 1-2 metri dalla signora, sulla destra rispetto alla mia direzione di marcia, vi era un uomo in piedi. Avvicinandomi alla signora che era seduta sull’ultimo scalino con le gambe verso il basso, ho notato che il suo piede era “staccato” dal resto della gamba a causa di una brutta frattura (frattura esposta). Da parte sua l’uomo, che non conosco assolutamente, mi ha invece mostrato un documento che teneva in mano ed ha parlato in modo confuso di un brevetto. Io, che non sapevo cosa centrasse il brevetto, sono rimasto molto sorpreso che l’uomo non era minimamente preoccupato della frattura della donna che stava abbondantemente sanguinando. Visto che l’uomo non accennava a voler aiutare la donna e visto che la signora lo aveva indicato mi sono rivolto a lui e gli ho chiesto di allontanarsi che la priorità non era il suo brevetto ma era soccorrere la donna. Nel frattempo un altro inquilino, di cui non so il nome ma ricordo che aveva capelli sino al collo e probabilmente era spagnolo o portoghese, è giunto anche lui all’esterno e io gli ho chiesto di chiamare l’ambulanza poiché non avevo il telefono con me.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 8 luglio 2008, pag. 1 seg.). A richiesta egli ha poi precisato che il signor ACCU 1 “mi è sembrato confuso e agitato ma nei miei confronti non è stato aggressivo.”.
__________, pure intervenuto in aiuto della vittima, è arrivato sul luogo dell’incidente solo a fatti avvenuti. Egli ha avuto comunque modo di chiarire che: “Da quel punto ho visto una signora che era seduta sugli scalini con una gamba rotta che sanguinava vistosamente. Vicino a lei, a meno di un metro, c’era un uomo in piedi che parlava alla signora dicendo: “non sono stato io ma sei caduta da sola”. La signora da parte sua rispondeva che non era vero e di avvisare l’ambulanza che aveva male alla gamba. A questo punto mi sono recato velocemente sul luogo del fatto all’esterno del palazzo portando con me il telefono cellulare. Una volta uscito dalla porta principale la donna mi ha chiesto di chiamare subito l’ambulanza mentre l’uomo continuava a dire che non era stato lui ma che la donna era scivolata e nessun altro. (…) D4- Come le è sembrato lo stato d’animo dell’uomo? R4- Era nervoso ma non posso essere più preciso. D5- Lei ha chiamato di sua iniziativa o gliel’ha chiesto un altro inquilino? R5- Mi ricordo che è stata la donna a chiedermi di chiamare e ricordo che vi era un altro inquilino, giunto dopo di me, che diceva all’uomo di stare lontano dalla donna altrimenti lo denunciava. D6- A suo modo di vedere l’uomo ha cercato di soccorrere la donna? R6- No, guardava la donna gridando che non era stato lui ma non ha fatto nulla per aiutare la donna e, tanto meno, ha fatto qualcosa per far giungere i soccorsi.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 9 luglio 2008, pag. 1 segg.).
Un altro teste interrogato, __________, ha solo potuto dire di aver visto le due parti litigare per strada animatamente, ma senza che tra loro vi fosse alcun contatto fisico. La signora CIVI 1 gli ha pure chiesto di aiutarla e di chiamare la polizia ma lui, ritenendo la richiesta esagerata visto quanto stava accadendo, ha preferito continuare per la sua strada. Le due persone litigavano ma “senza degenerare” e tra loro due vi era almeno un metro di distanza. A lui era sembrato un normale litigio (cfr. suo verbale di interrogatorio 22 luglio 2008).
8. Al dibattimento è poi stata sentita, accogliendo la richiesta della difesa, nonostante l’opposizione del legale di parte civile, la signora __________. Il suo interrogatorio si è in effetti rilevato indispensabile in base alle dichiarazioni dell’accusato, che ha pure prodotto uno scritto della signora che in sostanza lasciava intendere che la parte civile le avesse chiesto di confermare alla polizia la sua versione anche se questa nulla aveva visto. In effetti la teste ha poi asserito: “La signora CIVI 1 mi ha chiesto, una volta sola, se potevo dichiarare di aver visto quanto successo il 23 dicembre 2007. La signora CIVI 1 mi ha chiesto di dichiarare di aver visto l’imputato strattonarla. Quella sera io ero a casa con mio marito per cui ho risposto alla signora CIVI 1 che non potevo raccontare bugie. La signora CIVI 1 è rimasta un po’ delusa e non ha più detto niente. Attualmente la signora CIVI 1 non è più amica, ma non ne conosco i motivi.”.
9. Ulteriori riscontri oggettivi agli atti sono innanzitutto i risultati delle analisi del tasso alcolemico dei campioni di sangue prelevati alla parte civile dalla polizia immediatamente dopo i fatti del 23 dicembre 2007, che attestano la presenza di una percentuale irrilevante di alcool, inferiore allo 0.1 per mille.
I certificati medici prodotti agli atti parlano unicamente delle gravi lesioni alla caviglia e di ematomi in zona occipitale sinistra con importante soffusione ematica.
10. Giusta l’art. 123 cifra 1 CPS, chiunque intenzionalmente cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona che non raggiunga gli estremi di una lesione grave ai sensi dell’art. 122 CPS, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con un pena pecuniaria.
L’imputato non ha contestato che la parte civile abbia subìto le lesioni documentate dai certificati medici. Pure incontestato è che le stesse siano da qualificare come lesioni semplici ai sensi del predetto disposto di legge.
Il signor ACCU 1 ha tuttavia chiesto il proscioglimento per non aver commesso il fatto.
11. Ben ponderate le risultanze dell’istruttoria dibattimentale non sussistono, a mente dello scrivente giudice, sufficienti elementi probatori per poter concludere che la dinamica dell’incidente sia quella descritta al punto n. 1 del decreto d’accusa. Non è in effetti stato dimostrato che il signor ACCU 1 abbia realmente fatto cadere la signora CIVI 1 afferrandola per un braccio e strattonandola.
Nel ambito del diritto penale la presunzione di innocenza rappresenta un punto fermo che si fonda sugli art. 32 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II. Il suo corollario è il principio “in dubio pro reo”, in base al quale nella valutazione delle prove il giudice non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono ragionevoli dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo.
Incombe alla pubblica accusa l’onere di provare la colpevolezza dell’imputato, non a questi dimostrare la sua innocenza.
Nella fattispecie ci troviamo di fronte a due versioni dei fatti completamente opposte per quanto concerne la dinamica e le cause della caduta a seguito della quale la donna ha subito la lussazione esposta e le contusioni al capo. Se da un lato ella sostiene di aver perso l’equilibrio dopo che l’imputato l’ha ghermita al braccio sinistro e l’ha tirata bruscamente verso di sé, quest’ultimo ha negato di averle messo le mani addosso ed ha asserito che la vittima è inciampata da sola nel tentativo di correre verso la porta di casa.
Nessuno ha assistito direttamente all’evento. I testi sentiti hanno confermato unicamente che quando loro hanno visto i due contendenti, non vi era alcun contatto fisico tra di essi. Il litigio tra le parti era stato sino a quel momento un normale diverbio, senza che indizi che facessero ritenere necessario un intervento da parte di tersi, come dichiarato dal signor __________.
Le lesioni riportate dalla parte civile sono compatibili con una caduta, mentre non vi sono segni (ad esempio sul braccio sinistro) di lotta, o quantomeno del fatto che la donna sia stata afferrata con violenza all’arto.
A destare qualche sospetto circa la credibilità della versione della signora CIVI 1 contribuisce poi il tentativo da lei effettuato con l’ex amica, sentita in aula, di farle dichiarare, contrariamente al vero, di aver visto l’accusato strattonarla.
A fronte di simili elementi non è possibile giungere alla convinzione, oltre ogni ragionevole dubbio, che la versione della vittima sia più credibile di quella dell’imputato. Quest’ultima, tra l’altro, potrebbe essere verosimile, poiché una caduta nel tentativo di correre verso la porta d’entrata per una persona che ha già dei problemi di deambulazione è facilmente ipotizzabile. Non è un evento impossibile.
L’atteggiamento vaneggiante del prevenuto negli istanti che hanno fatto seguito alla lesione e prima che arrivassero i soccorsi attesta unicamente che egli si è trovato in uno stato simile a quello di shock. Questo potrebbe essere stato cagionato anche solo alla vista della ferita aperta della donna e non è un indizio che permette di concludere che sia stato lui a cagionarla. In effetti la visione del sangue e di un “piede staccato dal resto della gamba” (come lo ha descritto il teste __________) è in grado di destabilizzare chiunque, a maggior ragione una persona come il signor ACCU 1.
In definitiva, dunque, non si può che prosciogliere il prevenuto dall’accusa di lesioni semplici.
12. Il signor ACCU 1 deve pertanto venire condannato solo per la fattispecie di cui all’art. 180 CPS, che sanziona il reato di minaccia con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, ritenuta la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico del prevenuto gioca la gravità delle minacce, soprattutto se si tiene conto che sono riferite alle serie lesioni riportate in precedenza dalla vittima, e la situazione conflittuale tra le parti.
A suo favore si deve tener conto dell’incensuratezza e della normale situazione socio famigliare.
Una pena di tre aliquote giornaliere da fr. 40.-- l’una, sospesa per un periodo di due anni appare quindi equa.
Ad essa va aggiunta una multa, art. 42 cpv. 3 CPS, che in proporzione non può che essere di fr. 50.--.
13. Preso atto dell’esito della procedura, che vede parzialmente vincente il prevenuto, gli oneri della stessa vanno posti a suo carico in forma ridotta.
Per questi motivi,
visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 123 cifra 1 e 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
minaccia, art. 180 CPS,
per avere, a __________, nel giugno 2008, incusso spavento e timore a CIVI 1 minacciandola, durante una telefonata, con le parole: “ti rompo l’altra gamba, ti tiro sotto con l’auto”;
e lo proscioglie dall’accusa di:
lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto di accusa n. 539/2009 del 5 febbraio 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr. 120.-- (centoventi);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 270.--.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 220.00 spese giudiziarie
fr. 320.00 totale