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Incarto
n. 10.2010.177 DA 1095/2010 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
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ACCU 1
ACCU 2
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ACCU 1prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.05 - max. 1.70 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 8 marzo 2010 n. 1095/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
ACCU 2prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.92 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 8 marzo 2010 n. 1094/2010 del Procuratore pubblico AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'650.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'200.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
viste le opposizioni interposte tempestivamente in data 19 marzo 2010 dagli accusati;
sentiti da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
A) ACCU 1
1. È l’accusato autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto d’accusa sopra menzionato?
2. In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4. Chi sopporta gli oneri processuali?
B) ACCU 2
1. È l’accusato autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto d’accusa sopra menzionato?
2. In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 91 cpv. 1 LCStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole del reato di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1095/2010 del 8 marzo 2010;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 1'000.- (mille);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 1'000.- (mille);
§ in caso di mancato pagamento la
pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- con motivazione scritta e di fr. 600.- senza motivazione scritta.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
proscioglie ACCU 2
dal reato di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1094/2010 del 8 marzo 2010.
carica gli oneri processuali in complessivi fr. 600.- (fr. 1’000.- con motivazione) per ACCU 2 allo Stato;
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
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- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico ACCU 2
fr. 1000.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1600.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato per,
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale