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Incarto
n. DA 1428/2010 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Flavio Biaggi |
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sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
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ACCU 1ACCU 1 , __________ (DI 1 __________)
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prevenuto colpevole di falsità in documenti
per avere, nel periodo __________ - __________, presumibilmente a __________, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, allestito un documento falso facendone altresì uso a scopo di inganno, e meglio per avere creato un documento attestante il pagamento dello stipendio del mese di gennaio __________ per un importo di CHF 4'500.- lordi, utilizzandolo quale documento di causa (doc. B dell’incarto n. __________ della Pretura di __________) nell’ambito della causa civile per pretese salariali da lui intentata nei confronti del suo ex datore di lavoro, al fine di dimostrare uno stipendio mensile maggiorato rispetto a quanto stabilito nel relativo contratto di lavoro (doc.A dell’incarto n. __________ della Pretura di __________) e di conseguenza ottenere un maggior profitto dall’esito della causa civile;
fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP, richiamati gli artt. 34, 42, 44, 47 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 22 marzo 2010 n. 1428/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 1’200.- (milleduecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da CHF 120.- (centoventi) ciascuna (artt. 34 segg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 300.- (trecento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 23 marzo 2010;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato con protesta di CHF 3'500.- a carico del denunciante per il torto morale e le spese sostenute;
sentito per ultimo l’accusato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
3. Se devono essere riconosciute le pretese risarcitorie a carico del denunciante formulate dall’accusato e, se sì, in quale misura.
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 34, 42, 47, 106, 251 cifra 1 CP; ;453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara Sergio ACCU 1
autore colpevole di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) per avere, in data __________, presumibilmente a __________, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, fatto uso a scopo di inganno di un documento falso, e meglio per avere utilizzato un documento attestante il pagamento dello stipendio del mese di gennaio __________ per un importo di CHF 4'500.- lordi, servendosene quale documento di causa (doc. B dell’incarto n. __________ della Pretura di __________) nell’ambito della causa civile per pretese salariali da lui intentata nei confronti della sua ex datrice di lavoro, al fine di dimostrare uno stipendio mensile maggiorato rispetto a quanto stabilito nel relativo contratto di lavoro (doc.A dell’incarto n. __________ della Pretura __________) e di conseguenza ottenere un maggior profitto dall’esito della causa civile;
condanna ACCU 1ACCU 1
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un totale di CHF 500.- (cinquecento).
L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di CHF 250.- (duecentocinquanta).
In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 855.- (ottocentocinquantacinque).
La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
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ACCU 1
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- per raccomandata
AINQ 1
PR 1, __________ (per sé e per la parte civile CIVI 1), __________)
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
CHF 250.- multa
CHF 500.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 250.- spese giudiziarie
CHF 105.- testi
CHF 1'105.- totale