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Incarto
n. DA 1359/2010 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giorgio Bassetti |
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sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1
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prevenuto colpevole
di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura VW Golf targata __________ essendo: in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.77 - max. 1.14 grammi per mille); sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del __________ risultata positiva per la cocaina;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr;
2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, in diverse occasioni acquistato per il suo consumo personale da __________, un quantitativo complessivo pari a circa 7 grammi di cocaina;
fatti avvenuti a __________ nel corso del mese di __________ 2009;
reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 22 marzo 2010 n. 1359/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 8'400.- (ottomilaquattrocento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 aprile 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito, limitatamente al capo di imputazione n. 1.2., contestando che lo stesso fosse stato sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, la presenza di cocaina essendo stata accertata unicamente nelle urine e non nel sangue: trattandosi pertanto di due contravvenzioni, potrà essere inflitta unicamente una multa, che dovrà tener conto della situazione personale dell’imputato e che non andrà iscritta a casellario giudiziale;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È Sascha ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine
per avere, a __________ condotto l'autovettura VW Golf targata __________ essendo: in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.77 - max. 1.14 grammi per mille); sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del __________ risultata positiva per la cocaina;
1.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, a __________ nel corso del mese di __________, senza essere autorizzato, in diverse occasioni acquistato per il suo consumo personale da __________, un quantitativo complessivo pari a circa 7 grammi di cocaina;
2. In caso di risposta affermativa ai o ad uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
4. giudizio sugli oneri processuali
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; art. 19a LS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine
per avere, a __________ condotto l'autovettura VW Golf targata __________ essendo: in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.77 - max. 1.14 grammi per mille);
1.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, a __________ nel corso del mese di __________, senza essere autorizzato, in diverse occasioni acquistato per il suo consumo personale da __________ un quantitativo complessivo pari a circa 7 grammi di cocaina;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1'000.- (mille);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'300.- (milletrecento) con motivazione scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
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- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 1700.00 totale