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Incarto
n. DA 5190/2009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Gabriel De Ambrogi in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 (difensore:DI 1,)
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prevenuto colpevole di minaccia
per avere, __________ 2009 ad __________, incusso timore e spavento a LESA 1, minacciandolo con frasi dal seguente tenore ”...puoi essere contento che l’altra sera non hai ricevuto le forbici nella schiena...” e “...se vuoi che mettiamo apposto la cosa, vieni fuori che ti gonfio la faccia...;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 180 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 14 dicembre 2009 n. 5190/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 80.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 800.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 dicembre 2009;
indetto il dibattimento 20 ottobre 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente assistito dal suo difensore e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5190/2009 del 14 dicembre 2009.
carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 800.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
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La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale