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Incarto
n. DA 1425/2010 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Fabia Giannini in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1) |
prevenuto colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità;
per avere, a __________, __________, particella n.ro __________, autorizzando il deposito di materiale sulla propria particella nonostante formale diffida del Municipio di __________, con la comminatoria del presente articolo, omesso di ottemperare ad una decisione a lui intimata dalla competente Autorità,
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo,
reato previsto dall'art. 292 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 1425/2010 di data 22 marzo 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 5'000.- (cinquemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 marzo 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale ha sostenuto che formalmente la diffida del 26 agosto 2008 non era munita dei termini di ricorso per cui è da considerare una decisione non formalmente efficace. Nel merito ha addotto che i mattoni fotografati sono stati trasportati in discarica e che sul fondo n.ro __________ veniva messa unicamente della terra per cui non è da considerarsi una discarica. Il comportamento dell’accusato non è pertanto da considerarsi grave per cui l’ammontare della multa deve essere diminuito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l’imputato è autore colpevole di disobbedienza a decisione dell’autorità per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Quale deve essere l’eventuale pena.
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 292 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità, 292 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1425/2010 del 22 marzo 2010.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 2’500.- (duemilacinquecento);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 25 (venticinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- con motivazione scritta e di fr. 450.- senza motivazione scritta.
comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
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- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2500.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 2950.00 totale