Incarto n.
10.2010.22

DA 205/2010

Bellinzona

14 agosto 2012

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

 

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1          

difeso da: DI 1  

 

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento;

 

fatti avvenuti                       nel periodo da __________ a in __________;

 

reato previsto                     dall'art. 217 cpv. 1 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 205/2010 di data 18 gennaio 2010 del AINQ 1  che propone la condanna dell'accusato:

 

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.- (trenta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Pena parzialmente aggiuntiva alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni sospesa condizionalmente per un periodo di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal MP di Bellinzona il 14.03.2005.
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni.
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________ dell'importo di fr. 28'270.- a titolo di risarcimento.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).
5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni, decretata nei suoi confronti dal MP di Bellinzona il 14.03.2005, ma l'ammonisce formalmente.
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 27 gennaio 2010 dall'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

1.    È autore colpevole trascuranza degli obblighi di mantenimento reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CP?

2.    In caso di risposta affermativa al quesito che precede quale deve essere la pena?

 

3.  Devono essere riconosciute le pretese di parte civile?

 

4.    Chi sopporta gli oneri processuali?

 

5.    Può non essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva?

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto

                                   

1.     Con decisione dell’ 8 maggio 2006, il Pretore del Distretto di __________ ha condannato ACCU 1 al pagamento di un contributo alimentare mensile di fr. 635.- a favore della moglie CIVI 1, dal __________ al __________ e di fr. 548.- mensili dal __________. Non avendo egli onorato a tale obbligo dal __________ al __________ ha quindi accumulato arretrati per complessivi fr. 28'270.-. Detta decisione è divenuta definitiva.

 

2.   Nonostante la summenzionata sentenza pretorile, l’imputato non ha corrisposto alcunché alla creditrice. Il 9 giugno 2006 CIVI 1 l’ha pertanto denunciato per trascuranza degli obblighi di mantenimento. Il mancato versamento degli alimenti nel periodo da __________ ad __________ è per finire stato quantificato in fr. 28'270.-. Nel contempo CIVI 1 si è costituita parte civile.

 

                                        In base alle risultanze istruttorie, il Procuratore pubblico ha emanato, il 18 gennaio 2010, il decreto d’accusa in oggetto, proponendo di ritenere ACCU 1 autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento.

                                        Con scritto datato 27 gennaio 2010, il difensore dell’imputato ha interposto opposizione al citato decreto d’accusa.

 

 

3.     Per l’art. 217 cpv. 1 CP chiunque non presta gli alimenti che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito a querela di parte.

                                       Il reato è punibile con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Si tratta di un delitto di omissione in senso stretto, i cui elementi oggettivi costitutivi sono:

 

·         l’esistenza di un obbligo di mantenimento,

·         la violazione dello stesso nonostante la possibilità per la persona tenuta al versamento di farvi fronte economicamente.

 

                                       L’ammontare degli importi dovuti deve essere appurato in base agli estremi specifici di ogni singolo caso. Non è necessario che vi sia già stata una decisione del giudice civile in merito. Tuttavia, come nel presente caso, se un pretore ha statuito sulla questione, il giudice penale è vincolato alla sua decisione. In altre parole non si può in questa sede mettere in discussione l’entità dei contributi fissati in sede civile con una sentenza esecutiva (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, tomo I, pag. 850; DTF 106 IV 36 ss.).

 

 

4.     Ciò posto sono perciò irrilevanti -ai fini di questo procedimento- le asserzioni della difesa riguardo la “reale” situazione finanziaria e patrimoniale dell’accusato. Il presente Giudice non può entrare nel merito della richiesta del difensore di una diversa valutazione della situazione economica del suo patrocinato. Ininfluenti sono dunque le considerazioni d’arringa secondo cui la posizione patrimoniale e finanziaria dell’accusato non fosse stata valutata correttamente o che la parte civile abbia sottaciuto l’esistenza di diversi beni a lei riconducibili.

Basta infatti, per quanto qui interessa prendere atto che la decisione della Pretura di __________ esiste, è avalida, che la stessa è stata impugnata, ma che l’appello, come si è appreso da ACCU 1, è stato respinto.

 

 

                                5.     L’imputato era quindi tenuto a corrispondere mensilmente, nelle mani della

                                        consorte, un contributo alimentare di complessivi fr. 635.- per il periodo

                                        __________ e in seguito di fr.548.- mensili, accumulando quindi un

                                        importo pari a fr. 28'270.- per il periodo __________.

                                       Non versando nulla durante il periodo __________, ha contravvenuto ai suoi obblighi coniugali sanciti da una decisione giudiziaria regolarmente cresciuta in giudicato.

 

6.     Per la valutazione della colpevolezza non ha alcuna influenza il fatto che il prevenuto abbia oggi prodotto della documentazione volta ad attestare un’avvenuta “tacitazione” del suo debito in data __________ e con in versamento di Euro 20'000.- da parte del suo attuale suocero, __________.

                                       Ciò in ragione del fatto che, detto pagamento, non corrisponde al preciso dovuto e che la creditrice non ha mai rititato la propria querela. Non si giunge a diversa soluzione se si analizza l’accordo 59/10 che secondo la difesa è a suffragio di una tacitazione della parte lesa, ritenuto che lo stesso non si riferisce ai rapporti alimentari tra i coniugi, bensì unicamente alle loro proprietà immobiliari.

 

 

7.     Come spiegato, per poter rimproverare al debitore alimentare d’aver violato i suoi doveri ai sensi dell’art. 217 CP, deve essere accertato che egli fosse effettivamente in grado di farvi fronte economicamente. In effetti, se l’accusato non disponeva o non poteva disporre dei mezzi necessari per fornire la prestazione viene meno uno dei pilastri oggettivi che sostengono la fattispecie penale ed il castello accusatorio crolla. La giurisprudenza e la dottrina sono unanimi nel riconoscere come non sia indispensabile che la persona chiamata a corrispondere i contributi abbia posseduto i mezzi per fornire in maniera completa la prestazione, ma sia sufficiente che ella abbia potuto versare più di quanto effettivamente dato (Bernard Corboz, op. cit., pag. 852; DTF 114 IV 124 consid. 3b). L’accertamento di questo presupposto avviene sulla scorta dei principi derivanti dall’art. 93 LEF, laddove risulta essere di primaria importanza la definizione dell’eccedenza rispetto al minimo vitale dell’accusato che, in linea di principio, non deve essere intaccato (DTF 121 IV 277 consid. 3c-d). Oltre alle entrate ed alle uscite, merita ovviamente considerazione anche l’entità della sostanza del debitore alimentare.

 

                                       Per quanto qui interessa di specifico va detto che il debitore non può scegliere  i debiti che intende onorare. In effetti, i creditori di alimenti hanno la precedenza rispetto agli altri (Bernard Corboz, op. cit., pag. 852).

                                       E non solo. Anche nella misura in cui si dovesse giungere alla conclusione che il debitore non aveva i mezzi necessari per rispettare i suoi obblighi alimentari, si deve ancora esaminare se avrebbe potuto averli. In effetti, l’art. 217 CP esige dal debitore che metta in atto tutto quanto è ragionevolmente nelle sue possibilità per procurarsi i mezzi sufficienti (DTF 126 IV 134 consid 3a/cc e Bernard Corboz, op. cit., pag. 854).

 

8.     Ora, nel caso concreto il Procuratore pubblico ha accertato che in data 18 gennaio 2005 il saldo del conto del prevenuto presso __________ ammontava a ben fr. 169'595,75 e che lo stesso è stato chiuso nel giro di due giorni (cfr. doc 36, verbale interrogatorio 15.11.2007). Ha pure apputato che l’interessato  disponeva (e dispone) di proprietà immobiliari site in __________.

                                       Al dibattimento ACCU 1 ha precisato a questo giudice di avere versato a terzi (in luogo e vece degli alimenti) ingenti somme (fr. 119'000.- + 10'000.--prelevati dal conto __________ in data 18 gennaio 2005 cfr. doc 36 e ricavati dalla vendita di una __________, verbale interrogatorio 15.11.2007), a titolo di rimborso di un prestito a due amici per una casa in __________.

 

 

                                       Si deve dunque forzatamente concludere che anche da questo profilo il reato risulta perfettamente adempiuto.

 

 

9.     Vi è per finire poi da chiedersi se, alla luce delle capacità lavorative dell’intessato, q uest’ultimo, nel corso del suo lungo periodo di mora non avesse duvuto attivarsi maggiormente nel percepire un’entrata, ritenuto che la sua incapacità lavorativa (AI) era del 45% e non totale. Detto questo può comunque, viste le risultanze di cui sopra, rimanere irrisolto.

 

 

Visti                                  gli art. 217 cpv. 1 CPS; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

 

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 205/2010 del 18 gennaio 2010.

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                    1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per

                                        un totale di fr. 450.- (quattrocentocinquanta);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        1.2                                      pena parzialmente aggiuntiva alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 14 marzo 2005.

 

                                    2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.

 

rinvia                               la parte civile al foro civile per tutte le sue pretese in tal senso;

 

 

non revoca                       il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni

                                        decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Bellinzona il 14 marzo

                                        2005, ma l’ammonisce formalmente;

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 


 

 

Intimazione a:                    per raccomandata

                                          

ACCU 1  

  

CIVI 1 di ignota dimora (a disposizione presso la Cancelleria della

                                        Pretura penale)

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                   

                                        fr.                       200.-          multa

                                        fr.                       500.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       300.-          spese giudiziarie

                                                                                                                                                          

                                        fr.                     1000.-          totale

 

 

 

Avvertenza:                      la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione  scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.