|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. DA 1772/2010 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Flavio Biaggi |
|||||
|
|
|||||
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare
|
|
ACCU 1ACCU 1 (difesa dall’DI 1, __________)
|
prevenuta colpevole di
1. incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale
per avere facilitato il soggiorno illegale in Svizzera del cittadino italiano __________, benché fosse a conoscenza che quest’ultimo era privo del necessario permesso di soggiorno, ospitandolo fra il mese di __________ e la fine del mese di __________, presso la propria abitazione di __________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 116 cifra 1 lett. a LStr;
2. ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni
per avere, per malizia, fra il mese di __________ e l’inizio di __________ a __________ ed in altre imprecisate località, abusato ripetutamente di un impianto di telecomunicazione per importunare l’utente LESA 1, chiamandola ripetutamente ed insistentemente al telefono sia di giorno sia di notte;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 179septies CP;
perseguita con decreto d’accusa dell’8 aprile 2010 n. 1772/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) ciascuna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 900.- (novecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 16 aprile 2010;
proceduto nelle forme contumaciali, alla presenza del solo difensore poiché l’accusata, benché regolarmente citata, non è comparsa;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusata da entrambi i reati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (art. 116 cifra 1 lett. a LStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. Se ACCU 1 è autrice colpevole di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
3. In caso di risposta affermativa ai quesiti 1 e/o 2, quale deve essere la pena.
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 1, 34, 42, 47, 109 CP; 116 cifra 1 lett. a LStr; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (art. 116 cifra 1 lett. a LStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. DA 1772/2010 dell’8 aprile 2010;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. DA 1772/2010 dell’8 aprile 2010;
condanna ACCU 1,
Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) ciascuna, corrispondenti a complessivi CHF 300.- (trecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di prova di 2 (due) anni.
carica la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 1'000.- (mille) con motivazione scritta e di CHF 600.- (seicento) senza motivazione scritta a ACCU 1 e allo Stato in ragione di metà a ciascuno;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza;
avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a: - seduta stante
|
|
DI 1, __________,
|
- per raccomandata
AINQ 1, __________ ACCU 1, via __________,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Sezione della popolazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
|
terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
CHF 100.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 200.- spese giudiziarie
CHF 300.- totale
a carico dello Stato,
CHF 100.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 200.- spese giudiziarie
CHF 300.- totale