Incarto n.
10.2010.240

DA 1677/2010

Bellinzona

3 maggio 2011

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di Segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di    1.  incitazione al soggiorno illegale

                                        per avere favorito il soggiorno illegale in Svizzera del figlio __________ e di __________, sprovvisti di validi documenti di legittimazione, ospitandoli presso la propria abitazione di __________ dal 20.12.2009 fino al momento del controllo di Polizia effettuato il 24.2.2010;

 

                                    2.  impiego di stranieri sprovvisti di permesso

                                        per avere, in qualità di datore di lavoro, impiegato presso la propria ditta di giardinaggio “__________” di __________, per lavori saltuari dal 20.12.2009 fino al 24.2.2010, il cittadino kosovaro __________ sprovvisto di qualsiasi autorizzazione;

 

                                    3.  circolazione senza licenza di condurre

                                        per avere concesso la guida della propria autovettura marca “__________” targata TI __________, il 24.2.2010 sulla tratta __________ ed in altre due o tre circostanze, tra il 20.12.09 ed il 24.2.10 per delle tratte imprecisate nel Cantone Ticino, a __________ malgrado quest’ultimo fosse sprovvisto di una valida licenza di condurre;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;

 

                                        reati previsti dagli artt. 116 cpv. 1 lett.a), 117 cpv. 1 LStr e 95 cifra 1 LCS, richiamato l’art. 42 cpv 1 e 4 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 12 aprile 2010 n. 1677/2010 del AINQ 1, che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 3’600.- (tremilaseicento), corrispondente a 60 aliquote da fr. 60.00 (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                 2.     Alla multa di fr. 1’000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                 4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 aprile 2010;

 

indetto                               il pubblico dibattimento il 3 maggio 2011 al quale sono comparsi l’accusato e il difensore;

 

sentito                               il difensore, il quale postula il proscioglimento del proprio assistito dai reati ascrittigli;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                  a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

 

1.1.          incitazione al soggiorno illegale, per avere favorito il soggiorno illegale in Svizzera del figlio __________ e di __________, sprovvisti di validi documenti di legittimazione, ospitandoli presso la propria abitazione di __________ dal 20.12.2009 fino al momento del controllo di Polizia effettuato il 24.2.2010?

 

1.2.          impiego di stranieri sprovvisti di permesso, per avere in qualità di datore di lavoro, impiegato presso la propria ditta di giardinaggio “__________” di __________, per lavori saltuari dal 20.12.2009 fino al 24.2.2010, il cittadino kosovaro __________ sprovvisto di qualsiasi autorizzazione?

 

                              1.3.     circolazione senza licenza di condurre, per avere concesso la guida della propria autovettura marca “__________” targata TI __________, il 24.2.2010 sulla tratta __________ ed in altre due o tre circostanze, tra il 20.12.09 ed il 24.2.10 per delle tratte imprecisate nel Cantone Ticino, a __________ malgrado quest’ultimo fosse sprovvisto di una valida licenza di condurre?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

 

3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

 

                                 8.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 1 e segg. CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       ACCU 1

 

                                        dalle accuse di incitazione al soggiorno illegale, art. 116 cpv. 1 a LStr, impiego di stranieri sprovvisti di permesso, art. 117 cpv. 1 LStr, circolazione senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCS, per i fatti indicati nel decreto di accusa n. 1677/2010 del 12 aprile 2010.

 

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

 

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

 

Intimazione a:                    - seduta stante

 

 

 

 

                                        - per raccomandata

 

 

                                        - alla crescita in giudicato

                                           Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                           Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

                                           Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                   a carico dello Stato

 

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia senza motivazione

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie                              

                                        fr.                      400.00       totale