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Incarto
n. 10.2010.251
DA 1696/2010 DA 1698/2010 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Flavio Biaggi |
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sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
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ACCU 1ACCU 1 e ACCU 2ACCU 2 (difensore di entrambi: DI 1, __________)
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ACCU 1
prevenuto colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza
per avere, a __________, nel periodo __________, agendo di comune accordo con ACCU 2, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl,
montando sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg 800 e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti autofilettanti,
omesso di adottare tutte le minime misure precauzionali richieste dalle circostanze, in particolare di eseguire un calcolo della pressione del vento per evitare le possibilità di ribaltamento, per cui per negligenza vennero trascurate le regole riconosciute dell'arte con la conseguenza che a causa di una tempesta di vento le cui raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra regione, le strutture tubolari si staccarono dagli ancoraggi e caddero nel sottostante piazzale aperto al pubblico mettendo così in pericolo l'integrità delle persone;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 229 cpv. 2 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 12 aprile 2010 n. 1698/2010 del AINQ 1 __________, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 1'800.- (milleottocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da CHF 60.- (sessanta) (art. 34 segg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 150.- (centocinquanta).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
ACCU 2
prevenuto colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza
per avere, a __________, nel periodo __________, agendo di comune accordo con ACCU 1, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl,
montando sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg 800 e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti autofilettanti,
omesso di adottare tutte le minime misure precauzionali richieste dalle circostanze, in particolare di eseguire un calcolo della pressione del vento per evitare le possibilità di ribaltamento, per cui per negligenza vennero trascurate le regole riconosciute dell'arte con la conseguenza che a causa di una tempesta di vento le cui raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra regione, le strutture tubolari si staccarono dagli ancoraggi e caddero nel sottostante piazzale aperto al pubblico mettendo così in pericolo l'integrità delle persone;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 229 cpv. 2 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 12 aprile 2010 n. 1696/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da CHF 90.- (novanta) (art. 34 segg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 per ACCU 1 e per ACCU 2
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 150.- (centocinquanta).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente dagli accusati in data 20 aprile 2010;
richiamato il decreto di riunione dei procedimenti 22 dicembre 2011;
sentito il difensore, il quale sostenendo la nullità della perizia allestita dall’Ing. __________ l’assenza del nesso causale adeguato e l’applicazione, alla fattispecie, dell’art. 53 CP, postula l’annullamento dei decreti d’accusa a carico dei suoi assistiti, per cui domanda pertanto il proscioglimento con tasse e spese a carico dello Stato;
sentiti per ultimi gli accusati, i quali ricordano entrambi le tante fatalità che hanno caratterizzato la fattispecie, in cui non intravvedono una loro negligenza;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP), per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. Se ACCU 2 è autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP), per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
3. In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1 e/o 2, quale deve essere la pena.
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 34, 42,47, 48 lett. d), 106, 229 cpv. 2 CP; 453, 455 CPP-CH; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP), per avere, a __________, nel periodo __________, agendo di comune accordo con ACCU 2, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl,
montando sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg 800 e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti autofilettanti,
omesso di adottare le misure precauzionali richieste dalle circostanze, in particolare ritenuto che i lavori di fissaggio e i controlli di stabilità non erano ancora stati eseguiti, per cui per negligenza vennero trascurate le regole riconosciute dell'arte, con la conseguenza che a causa di una tempesta di vento le cui raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra regione, le strutture tubolari si staccarono dal sistema di fissaggio e caddero nel sottostante piazzale aperto al pubblico, mettendo così in pericolo l'integrità delle persone;
condanna ACCU 1,
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 70.- (settanta), per un totale di CHF 700.- (settecento).
L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di CHF 200.- (duecento).
In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
dichiara ACCU 2,
autore colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP), per avere, a __________, nel periodo __________, agendo di comune accordo con ACCU 1, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl,
montando sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg 800 e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti autofilettanti,
omesso di adottare le misure precauzionali richieste dalle circostanze, in particolare ritenuto che i lavori di fissaggio e i controlli di stabilità non erano ancora stati eseguiti, per cui per negligenza vennero trascurate le regole riconosciute dell'arte, con la conseguenza che a causa di una tempesta di vento le cui raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra regione, le strutture tubolari si staccarono dal sistema di fissaggio e caddero nel sottostante piazzale aperto al pubblico, mettendo così in pericolo l'integrità delle persone;
condanna ACCU 2,
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un totale di CHF 1'000.- (mille);
L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di CHF 200.- (duecento).
In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
carica la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 750.- (settecentocinquanta) a ACCU 1 e ACCU 2 nella misura di ½ a ciascuno.
La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;
comunica che le condanne saranno iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
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ACCU 1, , __________ ACCU 2, __________ DI 1, __________,
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- per raccomandata
- Procuratore pubblico __________, __________,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Sezione della popolazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
CHF 200.- multa
CHF 200.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 175.- spese giudiziarie
CHF 575.- totale
Distinta spese a carico di ACCU 2,
CHF 200.- multa
CHF 200.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 175.- spese giudiziarie
CHF 575.- totale