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Incarto
n. DA 1829/2010 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Dusca Schindler in qualità di Cancelliera per giudicare
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ACCU 1ACCU 1
(difeso da: DI 1 )
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prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________, dal __________ al __________, in diverse occasioni, ripetutamente offerto a __________ 7 o 8 “tiri” di cocaina, a __________ circa 10 “tiri” di cocaina, ad __________ 2 tiri di cocaina e a __________ 1 “tiro” di cocaina, per un imprecisato quantitativo;
2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________ e altre località del Cantone, nel medesimo periodo di cui sopra, in diverse occasioni ripetutamente acquistato da sconosciuti spacciatori il quantitativo complessivo di circa 45 grammi di cocaina, 35/40 grammi di hascish e 1 grammi di anfetamina, il tutto interamente usato per proprio consumo eccetto quanto offerto nelle occasioni di cui sub 1), nonché 1,4 grammi di hascish sequestrati dalla Polizia;
3 vie di fatto,
per avere, a __________, __________, durante un’animata discussione, dandole un violento spintone facendola cadere, commesso vie di fatto contro CIVI 1;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 19 cifra 1 e 19a LStup; 126 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 19 aprile 2010 n. 1829/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 90.- (novanta) (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4. Ordina la confisca e la distruzione di grammi 1,4 di hascish (n.ro reperto SAD non indicato), nonché 1 bilancia elettronica nera, 1 pipa ad acqua e 1 “chilom”; (n.ro reperti da 5954 5956) (art. 69 cpv. 2 CP)
6. Decreta non doversi far luogo a procedimento penale contro l’accusato anche per titolo di ingiuria, lesioni semplici e minaccia, per insufficienza di prove;
7. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
viste l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 aprile 2010;
la comunicazione 31 agosto 2012, con cui l’accusato dichiara di mantenere l’opposizione limitatamente al capo d’accusa n. 3 (vie di fatto);
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale, dopo avere posto in risalto le numerose incongruenze nelle versioni fornite dalla parte civile, chiede il proscioglimento del proprio assistito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Dato atto che i punti 1. e 2. del decreto d’accusa non sono contestati e dunque ammessi è l’accusato autore colpevole anche di vie di fatto?
2. Quale dev’essere la pena comminata all’accusato?
3. Chi sopporta gli oneri processuali del procedimento?.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 19 cifra 1 e 19a LStup; 126 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dall’accusa di vie di fatto, ex art. 126 cpv. 1 CP, per i fatti descritti al punto 3. del decreto di accusa n. DA 1829/2010 del 19 aprile 2010;
carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- allo Stato.
Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 500.- sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
assegna fr. 500.- di indennità alla difesa;
dichiara ACCU 1ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alla LF sugli stupefacenti, ex art. 19 cifra 1 LStup;
ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ex art. 19a LStup;
per i fatti descritti al punto 1. e 2. del decreto di accusa n. DA 1829/2010 del 19 aprile 2010;
condanna ACCU 1ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 1'800.- (milleottocento);
§. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- con motivazione scritta e di fr. 150.- senza motivazione scritta.
conferma l’ordine di confisca e distruzione di grammi 1,4 di hascish (n.ro reperto SAD non indicato), nonché 1 bilancia elettronica nera, 1 pipa ad acqua e 1 “chilom”; (n.ro reperti da 5954 5956) (art. 69 cpv. 2 CP)la confisca ed ordina la distruzione del
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
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ACCU 1
CIVI 1
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- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Polizia scientifica, Bellinzona.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 75.00 tassa di giustizia
fr. 75.00 spese giudiziarie
fr. 150.00 totale (senza motivazione scritta)