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Incarto
n. DA 2389/2010 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Avv. Sonia Giamboni Tommasini |
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sedente con avv. Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura VW targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dalla prova etanografica (1.35 per mille prima prova; 0.94 per mille seconda prova);
fatti avvenuti a __________ il __________ 2010;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il __________ 2010;
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 25 maggio 2010 n. 2389/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 10’800.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 130.00 ciascuna per complessivi fr. 7’800.-. decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 60 (art. 36 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 giugno 2010 dall'accusato;
sentito l’accusato, il quale chiede di diminuire l’importo dell’aliquota giornaliera tenendo in considerazione il suo salario effettivo attuale nonché il fatto che ha un figlio di 10 anni (la compagna lavora al 50%). Rileva di aver intrapreso un percorso con lo psicologo del traffico signor __________ e di essere seguito da gennaio 2011 dal centro Ingrado; ribadisce il suo impegno a non più bere alcool se guida; in ogni caso gli è stata pronunciata la revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato. Chiede quindi che si prescinda dalla pronuncia dalla revoca della sospensione condizionale della precedente condanna;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se l’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Se l’accusato è autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
3. Quale deve essere l’eventuale pena.
4. Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.
5.Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 130.00 ciascuna per complessivi fr. 7'800.00, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________2008 (art. 46 cpv. 1 CPS).
6.A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. gli art. 91 cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCStr.; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2389/2010 del 25 maggio 2010.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 120.00 (centoventi), per un totale di fr. 10'800.00 (diecimilaottocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. alla multa di fr. 1500.00 (millecinquecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.00 con motivazione scritta e di fr. 550.00 senza motivazione scritta.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 130.00 ciascuna per complessivi fr. 7'800.00, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________2008, ma ne proroga il periodo di prova di un anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
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- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 2050.00 totale