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Incarto
n. DA 2572/2010 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Patrizia Gianelli |
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sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
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ACCU 1ACCU 1 (difensore: DI 1, __________)
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prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.81 - max. 1.46 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
fatti avvenuti il __________ a __________;
perseguito con decreto d’accusa n. 2572/2010 di data 7 giugno 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'100.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.
3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-
4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 giugno 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se si, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2572/2010 del 7 giugno 2010.
condanna ACCU 1ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 1'100.- (millecentodieci);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 220.- (duecentoventi);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'300.- (milletrecento) con motivazione scritta e di fr. 900.- (novecento) senza motivazione scritta.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
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ACCU 1
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- per raccomandata
AINQ 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 220.00 multa
fr. 400.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 150.00 testi
fr. 1120.00 totale