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Incarto
n. DA 306/2010 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Giuseppe Gianella in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 (difensore: DI 1)
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prevenuta colpevole di ingiuria
per avere, il 16 settembre 2009 a __________, offeso l’onore di LESA 1, proferendo al suo indirizzo “…Vaffanculo…stronza...” mostrando contemporaneamente il dito medio alzato;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 177 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 306/2010 di data 25 gennaio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) ciascuna
corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due)
giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie
di fr. 100.- (cento);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 1° febbraio 2010 dall'accusata;
indetto il dibattimento 17 novembre 2010, al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il difensore, la parte civile mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e sentito un teste;
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale l’assoluzione, in via subordinata l’applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP e in via ancora più subordinata la riduzione della pena;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 306/2010 del 25 gennaio 2010.
manda ACCU 1
esente da pena.
prescinde dal prelevare la tassa di giudizio e carica le spese di audizione del teste di fr. 50.- a ACCU 1.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.- testi
fr. 50.- totale