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Incarto
n. DA 3154/2010 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Sonia Giamboni Tommasini |
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sedente con avv. Fabia Giannini in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 (difensore: DI 1,)
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prevenuto colpevole di 1. ingiuria
per avere, a __________, in data 2 marzo 2010 tacciando CIVI 1 di razzista, offeso il di lui onore;
2. coazione
per avere, usando minaccia di grave danno contro la sua persona tentato di costringere CIVI 1 a firmare una lettera e meglio a Chiasso, presso la sede del __________, in data 2 marzo 2010, esprimendosi nei seguenti termini:
“ se non firmi la lettera finisci male, se non firmi finisci male, ti faccio smettere io di scrivere, dopu ta scrivat con la boca, ti do un colpo e la tua testa rotolerà, se non la smette di scrivere il nome del mio locale potrebbe avere la bocca per parlare ma non le dita per scrivere”;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reati previsti dagli artt. 177, 181 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP ;
perseguito con decreto d’accusa del 15 luglio 2010 n. 3154/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.- (milleduecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 80.- (ottanta) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 luglio 2010 dall'accusato;
la giudice precisa che il capo d’imputazione n. 2 coazione è da intendere, come del resto si evince dal contenuto della descrizione dei fatti, un tentativo di coazione (art. 22 CP);
sentita l’avvocato di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa impugnato;
sentito il difensore, il quale chiede che il suo assistito venga prosciolto dal capo d’imputazione di tentativo di coazione non essendo dati i presupposti oggettivi e soggettivi dello stesso;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l’imputato è autore colpevole di
1.1. ingiuria
1.2. coazione
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.
2. Quale deve essere l’eventuale pena.
3. Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 22, 42 cpv. 1 e 4, 177, 181 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria, art. 177 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. 3154/2010 del 15 luglio 2010.
proscioglie ACCU 1,
dal reato di tentativo di coazione, art. 181 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 3154/2010 del 15 luglio 2010.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 400.- (quattrocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’050.- con motivazione scritta e di fr. 450.- senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 600.- potrebbe essere a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
si dà atto che il rinvio delle pretese civili al competente foro, non essendo state contestate, è cresciuto in giudicato;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
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- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 650.00 totale