Incarto n.
10.2010.428

DA 3333/2010

Bellinzona

19 gennaio 2012

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

 

sedente con Fabia Giannini in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1ACCU 1         

(difensore: DI 1, __________)

 

prevenuto colpevole di         incendio colposo

                                        per avere, il __________ negligentemente cagionato l’incendio della sua abitazione in Via __________ a __________ provocandone in tal modo la pressoché totale distruzione, e meglio per avere, a causa della manomissione di un fusibile del quadro elettrico rinforzandolo con della carta stagnola, provocato il surriscaldamento dell’impianto elettrico dal quale si originava in seguito l’incendio dell’immobile, così come stabilito ed accertato peritalmente nel reperto tecnico-scientifico stilato in data 09.06.2010 dall’ing. __________;

 

                                        fatti avvenuti a __________ il __________;

                                        reato previsto dall'art. 222 cpv. 1 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3333/2010 di data 2 agosto 2010 del AINQ 1  che propone la condanna dell'accusato:

 

                                    1.  Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 3'000.- (tremila).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                    2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 2’500.-.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 agosto 2010 dall'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se l’imputato è autore colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

 

                                 2.     Quale deve essere l’eventuale pena.

 

                                 3.     Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.

 

                                 4.     A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.

 

preso atto                          che con scritto 27/30 gennaio 2012 il difensore ha formulato la dichiarazione d’appello;

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     ACCU 1, cittadino italiano domiciliato a __________, è nato a __________ il __________. Architetto, ora pensionato, egli è attualmente degente presso la __________ a __________; è separato e ha tre figli, tutti maggiorenni, e percepisce una pensione mensile di fr. 2'100.- netti.

 

                                 2.     Il __________ verso le ore 02.30 si è sviluppato un incendio nell’abitazione di ACCU 1 in via __________ a __________.

                                        Interrogato in merito il giorno seguente egli ha così descritto i fatti:
Ieri sera mi sono coricato a letto ma non mi ricordo l’orario esatto; solitamente vado a dormire verso le ore 20. Ad un certo punto mi sono svegliato ed ho subito sentito un odore di fumo nel mio naso; mi sono quindi alzato e mi sono recato in bagno. Per andare in bagno bisogna passare da un corridoio; voltandomi indietro vedevo delle fiamme provenire dal corridoio. Io mi sono spaventato e son subito uscito di casa; preciso che in questo momento avevo unicamente con me un maglione e le mutande. Sono quindi sceso in strada ed ho raggiunto la prima casa che ho trovato dove ho bussato alla porta. Mi ha aperto una signora, la mia vicina di casa Signora __________, con la quale ogni tanto mi vedo quando passo davanti a casa sua. Ho chiesto aiuto alla signora __________ e lei ha avvisato Polizia a [recte: e] i pompieri i quali sono intervenuti sul posto.” (verbale interrogatorio ACCU 1, __________, pag. 2).
L’allarme alla Polizia e ai Pompieri è giunto alle ore 02:40. L’intervento di spegnimento ha permesso di circoscrivere il fuoco e di domare le fiamme, tuttavia l’edificio e il suo contenuto sono andati praticamente distrutti (cfr. rapporto peritale ing. __________ del 9 giugno 2010 (in seguito: perizia ing. __________), pag. 2).

 

3.Nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria che ha fatto seguito all’evento è stata demandata all’ing. __________ di __________, perito giudiziario da 35 anni, una perizia tecnico scientifica volta ad accertarne le cause e ad individuare le eventuali colpe.

Il referto, reso il 9 giugno 2010, ha concluso che l’incendio ha avuto origine e si è propagato nell’impianto elettrico a causa di sovraccarico con conseguente surriscaldamento per impedita protezione di almeno un fusibile manomesso con rinforzo di carta stagnola (cfr. perizia ing. __________, pag. 5).

Secondo gli accertamenti del perito, infatti, “tracce evidenti lasciano ricondurre la causa dell’incendio a un problema elettrico legato all’impianto dello stabile. L’affiorare del tracciato dei fili di collegamento sottomuro conferma che l’incendio ha avuto origine e si è propagato in essi diffondendosi poi a oggetti combustibili per prossimità. Il fusibile del gruppo luce atrio, WC, camera, rinvenuto rinforzato con carta stagnola, il ritrovamento di altra carta del genere unitamente alla presenza di elevata quantità di fusibili di riserva rinvenuti vicino al quadro elettrico, sono la prova che, almeno per questo gruppo, i carichi elettrici erano eccessivi tanto da richiamare frequenti sostituzioni e da ultimo il rinforzo per eluderne la funzione di protezione.
La normativa in vigore al momento dell’edificazione della villetta ammetteva per i gruppi luce l’uso di conduttori di rame isolato con una sezione di 1 mm2 e valvolazione di 6 A, equivalente all’uso di potenze, ritenuto lo spunto, non oltre i 1000 W. Connettere maggiori valori significa provocare elevati assorbimenti con forte surriscaldamento. Ecco perché la funzione del fusibile è importante onde proteggere l’impianto da inconvenienti come quello verificatosi.
I due radiatori elettrici a circolazione di olio rinvenuti tra i detriti offrono da soli potenze complessive di ca 3500 W all’origine di assorbimenti vicino ai 15 A. Oltre il doppio, quindi, del consentito. Resti di altri provvisori e di prese multiple con collegamenti a utilizzatori non meglio definiti, suggeriscono poi la presenza di ulteriori, possibili carichi addizionali
.” (perizia ing. __________, pag. 5).

Il perito ha altresì considerato che “il giorno di Natale del __________ identico evento si è prodotto nello stabile di __________ del medesimo proprietario. Forti analogie nei riscontri richiamano similitudine per quanto al nesso causale. Anche allora furono trovate modifiche e aggiunte all’impianto elettrico con, tra l’altro, allacciamento di diversi radiatori elettrici a forte assorbimento e rinforzo di fusibile con carta stagnola. Le tracce rilevate confermarono origine e diffusione del fuoco nei collegamenti elettrici.” (perizia ing. __________, pag. 5).

 

4.A sostegno delle proprie posizioni ed in vista del dibattimento, la difesa ha dato incarico all’ing. __________ - ingegnere elettrotecnico e “perito ufficiale nominato e giurato per cause d’incendio e incendi elettrici” (cfr. verbale di audizione, pag. 2) - , di __________ (__________), di effettuare una perizia di parte. I risultati del lavoro di quest’ultimo hanno in sostanza condotto ad una conclusione diversa da quella del perito giudiziario.

L’ing. __________ contesta le conclusioni dell’ing. __________ in quanto a suo parere solamente il circuito elettrico designato con “luce atrio, WC, camera” è messo fuori uso mediante carta stagnola e quindi solo quest’ultimo avrebbe potuto presentare tracce di un riscaldamento troppo elevato. Tuttavia “nella fattispecie in quasi tutti i circuiti elettrici dell’intera casa si sono però riscontrate tracce del genere. Questo non può essere stato causato da un unico circuito elettrico sovraccarico. La causa va dunque ricercata altrove” (perizia ing. __________, pag. 4, punto 1.12, traduzione in italiano).

Sulla base di come si presentavano le tracce, l’ing. __________ ha indirizzato la ricerca verso l’angolo del locale. “Per terra, davanti alla finestra a tutta altezza situata a sud-est, verso la terrazza, si trovava un radiatore elettrico, posizionato lungo l’intera larghezza della finestra. La parte dell’allacciamento con il regolatore per la potenza si trovava sul lato sinistro della finestra, vale a dire direttamente nell’angolo orientale del locale. Il radiatore era collegato in modo fisso con la rete mediante un cavo a 5 poli. Il cavo usciva dal regolatore sul lato finestra del radiatore, per 350 mm costeggiava il radiatore, dopodiché veniva condotto nel pavimento. Da un’osservazione più precisa di questa parte del cavo situata fuori dal pavimento è poi scaturito che 3 su 5 fili mostravano punti danneggiati che sembravano essere tracce da elettroerosione a scintilla. Questa parte di cavo è stato staccato e preparato in modo da poter essere ulteriormente esaminato sotto il microscopio. L’esame sotto il microscopio effettuato in un secondo tempo ha poi effettivamente evidenziato che i punti danneggiati su tre dei cinque fili elettrici rappresentavano tracce di elettroerosione a scintilla, generate da un arco di tensione. […] Dopodiché si è affrontato il prossimo punto con le tracce notevoli sulla parete sud-orientale della cucina, per chiarire l’origine delle medesime.” (perizia ing. __________, pag. 10-11, traduzione in italiano).

Sentito in qualità di teste nell’ambito dell’istruttoria direttamente a confronto con l’ing. __________, l’ing. __________ ha precisato che “si tratta di collegamenti che entrano dall’esterno dal tetto (vedi foto n. 2), attraversano il locale cucina e arrivano fino al locale sotto la cucina. Si tratta di collegamenti che sono dentro il muro. Questi fili sono interrotti in una lunghezza di 20 cm e questa interruzione è dovuta ad un fulmine. Questa materia verde è rame evaporato a seguito di un fulmine e si trasforma in questo colore con il trascorrere del tempo. Secondo me il fulmine può essere l’unica causa di questa interruzione a causa dell’evaporazione del rame […].” (verbale di audizione, pag. 1 e 2).

L’ing. __________ ha perciò concluso che l’incendio è stato generato da un colpo di fulmine nella rete di alimentazione elettrica nelle immediate vicinanze della casa in via __________. “Da questa prova consegue imperativamente che il fusibile manipolato mediante carta stagnola non può aver avuto nessun collegamento con l’origine dell’incendio, dato che il circuito elettrico che alimentava il radiatore non è identico a quello il cui fusibile era stato manipolato con la carta stagnola.” (perizia ing. __________, pag. 16, punto 3, traduzione in italiano).

 

5.L’ing. __________, durante il confronto al dibattimento con l’ing. __________, ha contestato le conclusioni del collega in quanto secondo Meteosuisse quel giorno non ci sono stati fulmini nelle vicinanze della casa del signor ACCU 1 (cfr. verbale di audizione, pag. 2 e documento da lui prodotto inerente le scariche avvenute durante il mese di maggio __________ nelle diverse stazioni meteorologiche del Canton Ticino).

Per contro l’ing. __________, pur non contestando le risultanze fornite dal collega, non esclude possano esserci stati degli errori di registrazione tenuto conto che le antenne si trovano anche a 300-500 km di distanza e che ci sono le montagne per cui la situazione atmosferica e geologica può impedire che questi segnali vengano recepiti (cfr. verbale di audizione, pag. 2).

 

6.L’ing. __________ ha aggiunto al dibattimento che “l’impianto elettrico di quella casa, specialmente l’impianto luce, è stato costruito quando venivano utilizzati delle valvolazioni di protezioni di 6 ampères (A). Veniva impiegato un filo di rame conduttore isolato. L’isolazione di questi fili oggi non è più permessa perché queste isolazioni erano costituiti da materiale in parte tessili con delle resine e non c’era ancora l’isolazione in polietilene come oggi è prescritta.
Queste insolazioni se riscaldate a lungo seccavano e c’era il pericolo che in casi particolari potevano bruciare. Per arrivare a situazioni delicate si doveva riscaldarli a lungo. Questi fili sono stati sovralimentati, vale a dire sono stati sottoposti a carichi superiori di quanto potevano sopportare. Questo alla lunga porta ad alterare le proprietà isolanti. […]
Se c’era un dispositivo fatto a regola d’arte i quadri venivano protetti e anche in presenza di un fulmine (ciò che il perito comunque esclude) il quadro avrebbe dovuto proteggere eventuali difetti all’impianto causati dal fulmine.
Le insolazioni che col tempo si alterano si surriscaldano fino ad arrivare al collasso. Per questo sono stati abbandonati. Veniamo ora al collegamento con il quadro di sotto. La valvola rinforzata che abbiamo trovato invece di resistere fino a 6 A resisteva oltre i 6 A e di conseguenza c’era un surriscaldamento dell’impianto (più corrente corre e più energia passa e più c’è calore) e questo calore fa degenerare il potere d’isolazione nel tempo, questo può durare anche vent’anni a dipendenza di come è caricato. Almeno per quella valvola che abbiamo rinvenuto c’è la certezza che c’era troppa corrente che passava.”
(verbale di audizione, pag. 2 e 3).

Il maggior carico, a detta dell’ing. __________, era dovuto al collegamento di due radiatori e di una vetrina ritrovata al piano di sotto con resti di presa e una barra di rame (foto n. 27), che richiama un forte assorbimento, probabilmente un impianto con degli spot (verbale di audizione, pag. 3).

L’ing. __________ ha affermato inoltre: “Il sistema se sollecitato oltre e a lungo oltre i 6 A degenerava fino al collasso. Questi conduttori bruciano (l’isolazione attorno), a differenza di quelli attuali. Secondo il perito e la polizia scientifica l’incendio ha avuto origine in questo modo.
L’impianto elettrico avrebbe dovuto essere controllato dopo 20 anni secondo le disposizioni legali che sono entrate in vigore nel 2002 (Ordinanza sugli impianti elettrici per la sicurezza degli impianti). L’ultimo controllo è stato fatto nel 1985 (credo che sia stato rifatto il quadro elettrico) quindi andava controllato al più tardi nel 2005, ciò che non è stato fatto. Se questo controllo fosse stato fatto probabilmente si sarebbe scoperto questo problema perché non avrebbe superato le prove dell’isolazione. Ribadisco che se il quadro fosse stato eseguito in modo corretto questi difetti possibili o eventuali del fulmine avrebbero dovuto essere recepiti dall’impianto che avrebbe dovuto garantire la dovuta protezione secondo le disposizioni sugli impianti elettrici.”
(verbale di audizione, pag. 3).

 

7.L’art. 222 cpv. 1 CPS punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica. Stessa pena è prevista se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone, art. 222 cpv. 2 CPS.

Dal profilo oggettivo è necessario un comportamento incendiario dell’autore, ossia atto a provocare un incendio, sia sotto forma di un’azione (in particolare quando quest’ultima non è accompagnata dalle necessarie precauzioni), sia di un’omissione (ma solamente se l’autore aveva una posizione di garante). Detto comportamento deve provocare un incendio, vale a dire un fuoco di una tale ampiezza che non può più essere spento da chi l’ha cagionato e deve risultare un pregiudizio alla cosa altrui o un pericolo per l’incolumità pubblica (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ed. 2010, n. 1 e segg. ad art. 222 CP, e riferimenti ivi citati).
Infine tra il comportamento ritenuto colpevolmente contrario a un dovere di prudenza e il risultato deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguato (Roelli/Fleischanderl, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed. 2007, n. 3 ad art. 222 CP).

Dal profilo soggettivo il reato è adempiuto se l’autore ha agito per negligenza. La negligenza può essere sia cosciente o incosciente.
Secondo l’art. 18 cpv. 3 CPS agisce per negligenza colui che, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali, in specie secondo le sue conoscenze, la sua esperienza e la sua capacità. Un comportamento viola i doveri di prudenza in particolare quando al momento dei fatti l’autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (sentenza CCRP del 25.11.2009, inc. n. 17.2008.64, consid. 5.3.; DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2d pag. 64, 126 IV 123 consid. 7a/bb pag. 17; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed. 1997, n. 28a e 33 ad art. 18 CP).

 

8.Per poter determinare se sia adempiuto l’aspetto oggettivo del reato occorre innanzitutto analizzare se nel caso in specie ACCU 1 ha provocato senza volerlo un incendio omettendo di osservare le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

 

                              8.1.     Violazione dei doveri di prudenza
L’incendio colposo implica, di regola, un’azione o un’omissione, segnatamente quando essa non è accompagnata dalle precauzioni richieste (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2012, n. 5 ad art. 222).
La punibilità per incendio colposo presuppone quindi una violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto.
I doveri imposti dalla prudenza si determinano a dipendenza delle norme in vigore, aventi per scopo quello di garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 e rinvii), oppure, ove queste non siano date, a regole di comportamento unanimemente riconosciute, anche laddove esse sono state emanate, rispettivamente fissate, da organizzazioni di natura privata o semiprivata e non rappresentano norme giuridiche in senso stretto (DTF 130 IV 7, consid. 3.3 pag. 11).

                           8.1.1.     Per determinare se vi sia un comportamento da parte di ACCU 1 oggettivamente atto a provocare involontariamente un incendio nel caso concreto bisogna riferirsi a quanto esposto dai due periti, i quali tuttavia giungono a conclusioni divergenti in merito alla causa dell’incendio, per cui appare in primo luogo indispensabile stabilire quale delle due perizie appaia più affidabile.

                           8.1.2.     La regola generale vuole che il giudice non sia vincolato alle conclusioni del perito giudiziario e possa valutare liberamente la forza probante della sua perizia così come fa con gli altri mezzi di prova (Sträuli, in Commentaire romand, n. 4 ad art. 20 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 3a ed. 2005, n. 30 ad § 11; STF 6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; DTF 129 I 49 consid. 4; SJ 1997, pag. 58; DTF 96 IV 97).

                                        Egli non può, tuttavia, scostarsi dalle risultanze di una perizia giudiziaria senza motivi determinanti, senza che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell'esperto (Trechsel, op. cit., n. 8 ad art. 20 CP con numerosi richiami; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2008, n. 903, pag. 294-295). In altre parole, relativamente alle questioni specialistiche, il giudice non può prescindere dalle conclusioni della perizia senza motivi concludenti o imperativi. Tali motivi sono dati segnatamente quando il referto è lacunoso, contiene una contraddizione interna evidente, poggia su premesse fattuali manifestamente false, emana da una persona che non possiede le conoscenze specialistiche necessarie oppure emette un’opinione manifestamente insostenibile o viziata da un’errata interpretazione della legge. Inoltre, il giudice può distanziarsi dalla perizia se egli apprezza in modo differente il contenuto o la forza probante di elementi sui quali il perito si è fondato, quando le spiegazioni del perito in occasione della sua audizione divergono dal rapporto scritto su punti essenziali, se opinioni contrarie di altri specialisti (anche di parte) si rivelano sufficientemente concludenti per revocare in dubbio il buon fondamento della perizia oppure quando indizi concreti fanno vacillare la perizia o depongono contro la sua attendibilità. Infine, il giudice può scostarsi dalla perizia che viene smentita da una superperizia che giunge ad altre conclusioni. Secondo la giurisprudenza, i tribunali ritrovano pieno potere decisionale quando più perizie divergono tra loro, totalmente o parzialmente, su punti essenziali (Sträuli, op. cit., n. 34 e segg. ad art. 20 CP; Killias/Kuhn/Dongois/Aebi, Précis de droit pénal général, 3a ed. 2008, n. 919, pag. 162; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a ed. 2009, n. 2 ad art. 20 CP; Stratenwerth, op. cit., n. 30 ad § 11; DTF 130 I 337 consid. 5.4.2; STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 2; DTF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; 125 V 351 consid. 3b; 118 Ia 144 consid. 1c; 110 Ib 52 consid. 2; 107 IV 7 consid. 5; 102 IV 225 consid. 7b; 101 Ib 405 consid. 3b; 101 IV 129 consid. 3a; 96 IV 97; 94 I 286 consid. 1; 87 I 87 consid. 3).

 

                           8.1.3.     Nel caso che ci occupa, tenuto conto del confronto verbale tra il perito giudiziario ing. __________ e quello della difesa, ing. __________, ben ponderate le risultanze dei rispettivi referti, la scrivente giudice è giunta alla conclusione che quanto stabilito dal primo sia esatto ed attendibile.
In effetti - come verrà meglio delucidato in seguito - il perito ing. __________ ha suffragato la sua tesi non con semplici supposizioni bensì con prove concrete e documentate.

Per contro l’ing. __________ nella sua perizia ha concluso che l’incendio è stato generato da un colpo di fulmine nella rete di alimentazione elettrica nelle immediate vicinanze della casa in via __________, senza tuttavia provare che effettivamente quella notte vi siano stati dei fulmini nella zona (vedi perizia ing. __________, pag. 16). L’ing. __________ ha dimostrato il contrario, e meglio che secondo i rilevamenti di Meteosuisse quella notte non ci sono stati fulmini nelle vicinanze al luogo dell’incendio. Ma anche se vi fossero stati dei fulmini l’incendio avrebbe potuto essere evitato se l’impianto elettrico fosse stato a norma.

 

                           8.1.4.     Dalla perizia dell’ing. __________ si evince che l’impianto elettrico della casa riguardante la luce è stato costruito con delle valvole di protezioni di 6 A, e meglio:

-          1 x 6 A della luce del soggiorno;

-          1 x 6 A della luce atrio, WC, camera;

-          1 x 6 A della luce esterna.

I gruppi di 6 A si collegano agli utilizzatori con fili di rame isolati in tubo guaina sottomuro e hanno una sezione utile di 1 mm2 (perizia ing. __________, pag. 3).

L’intensità di corrente di 6 A, ritenuto lo spunto, corrisponde ad una potenza elettrica non oltre i 1000 Watt (W) (perizia ing. __________, pag. 5) e “connettere maggiori valori significa provocare elevati assorbimenti con forte surriscaldamento” (perizia ing. __________, pag. 5), con la conseguenza che i fili di rame conduttore isolato, se riscaldati a lungo, possono seccare con il pericolo che in casi particolari bruciano (verbale di audizione ing. __________, pag. 3).

Il perito ha constatato che nella casa di ACCU 1 il carico elettrico era ben al di sopra dei 1000 W e quindi decisamente troppo elevato: “Tra i detriti nella zona soggiorno-atrio vengono rinvenuti due radiatori elettrici mobili a circolazione di olio. Il loro degrado dal fuoco non permette di stabilirne marca, tipo, caratteristiche e principalmente se essi erano o meno accesi al momento del sinistro. Dalle dimensioni e dal numero di elementi si riesce comunque [a] risalire alla potenza complessiva che, per uno si aggira a massimo regime ai 1500 W e per l’altro ai 2000 W. Dalla loro posizione si evince che essi erano collegati con cavo volante alle prese del gruppo luce del locale.” (perizia ing. __________, pagg. 3-4 e foto n. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15). Inoltre a detta dell’esperto al piano di sotto vi era una vetrina con resti di presa e una barra di rame (foto n. 27), che richiama un forte assorbimento, probabilmente un impianto con degli spot (verbale di audizione, pag. 3).

A comprova del sovraccarico, vicino al quadro elettrico è stata altresì trovata un’elevata quantità di fusibili di riserva (vedi foto 36, 37 e 3), ciò che fa supporre che i carichi elettrici erano eccessivi tanto da richiamare frequenti sostituzioni (perizia ing. __________, pag. 5).

Per evitare continui rimpiazzi di valvole, ACCU 1 o un non meglio precisato __________ - le cui generalità sono tutt’ora ignote in quanto l’accusato non ha mai fornito la benché minima informazione utile per la sua identificazione - le ha allora rinforzate tramite carta stagnola, così da eludere la funzione di protezione (vedi foto n. 31, 34, 35, 36, 37 e 38 della perizia ing. __________).

 

Dall’interrogatorio dell’ing. __________ risulta, infine, che l’ultimo controllo dell’impianto elettrico dell’abitazione dell’accusato è stato effettuato nel 1985, contrariamente a quanto previsto dall’art. 32 cpv. 4 e dal relativo Allegato dell’Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27), che prevede che gli impianti elettrici non previsti dalle lett. a, b e c dell’art. 2 dell’Allegato sopracitato sottostanno al controllo ogni 20 anni (cfr. verbale di audizione, pag. 3).

 

                           8.1.5.     Da quanto esposto si può dunque concludere che con il rinforzo delle valvole con carta stagnola l’accusato ha creato una situazione di pericolo.

 

Il comportamento di ACCU 1 è tanto più negligente se si considera che il giorno di Natale del __________ si era prodotto un identico evento in uno stabile a __________ di sua proprietà, dove erano stati rilevati anche in quel caso aggiunte all’impianto elettrico con, tra l’altro, l’allacciamento di diversi radiatori elettrici a forte assorbimento e rinforzo di fusibile con carta stagnola (cfr. perizia ing. __________, pag. 5).

 

Inoltre ACCU 1 non ha fatto controllare l’impianto elettrico che andava revisionato al più tardi nel 2005, vale a dire 20 anni dopo l’ultimo controllo (cfr. verbale di audizione, pag. 3).

A questo proposito il perito ha precisato che se questo controllo fosse stato fatto, e “il quadro fosse stato eseguito in modo corretto questi difetti possibili o eventuali del fulmine avrebbero dovuto essere recepiti dall’impianto che avrebbe dovuto garantire la dovuta protezione secondo le disposizioni sugli impianti elettrici.” (verbale di audizione, pag. 3).


A titolo abbondanziale si rileva dunque che, anche ammettendo la tesi dell’ing. __________, se ACCU 1 avesse proceduto a far controllare l’impianto si sarebbe verosimilmente scoperto il problema di alterazione delle proprietà isolanti perché non avrebbe superato le prove dell’isolazione. Inoltre se ci fosse stato un dispositivo fatto a regola d’arte i quadri venivano protetti e anche in presenza di un fulmine il quadro avrebbe dovuto proteggere eventuali difetti all’impianto causati dal fulmine (cfr. verbale di audizione, pag. 3).

                              8.2.     In concreto, è comunemente risaputo - e ciò senza che sia necessario avere particolari conoscenze teoriche sugli impianti elettrici - che occorre riservare massima prudenza nella manipolazione di impianti elettrici e che non si possono eludere le misure di protezione delle valvole tramite il rinforzo con carta stagnola e poi sovraccaricare l’impianto, poiché il conseguente surriscaldamento può provocare - come nel caso concreto - una combustione.

                                        Del resto l’art. 3 dell’Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione prevede espressamente che:Gli impianti elettrici devono essere costruiti, modificati, mantenuti in esercizio e controllati secondo le regole riconosciute della tecnica. Essi non devono mettere in pericolo persone e cose se sono usati o esercitati correttamente, e, per quanto possibile, anche se è prevedibile che le regole a questo proposito non siano rispettate nonché nei casi di perturbazioni prevedibili”, disposto che ACCU 1 ha violato, in aggiunta all’omissione, come visto, del controllo regolare dell’impianto elettrico.

 

                              8.3.     In base a quanto precede, non v’è dubbio che ACCU 1 abbia violato la norma di comportamento elementare e unanimemente riconosciuta secondo cui non bisogna eludere le norme di sicurezza delle valvole rinforzandole con della carta stagnola per potervi allacciare un carico eccessivo rispetto a quello sopportato dalle stesse senza rinforzo.

Inoltre, l’accusato non ha fatto controllare l’impianto negli ultimi 20 anni, procrastinando questa situazione di pericolo da cui si è poi giunti, purtroppo, all’incendio.

                                        In concreto, ACCU 1, con l’elusione delle norme di sicurezza tramite rinforzo con carta stagnola delle valvole, ha creato una situazione di potenziale pericolo non ammissibile e ha cagionato un incendio di una tale ampiezza da non poter più essere da lui spento in quanto sviluppatosi in modo veloce e ad ampio raggio.

 

                                                           9.     Nesso di causalità

Tra il comportamento di ACCU 1 ritenuto colpevolmente contrario a un dovere di prudenza e il risultato deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguato (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 3 ad art. 222 CP).

 

                              9.1.     Un rapporto di causalità naturale è dato quando, senza il comportamento dell’autore, l’evento non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre che il comportamento dell’autore sia stata la sola o l’immediata causa dell’evento: è sufficiente che il comportamento colpevole, se del caso unitamente ad altri fattori, ne costituisca la condizione necessaria (conditio sine qua non), ossia è sufficiente che, senza di esso, l’evento non si sarebbe verificato (STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 7; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii pag. 206). Sulla questione dell’esistenza di un nesso di causalità naturale, il giudice si determina secondo il principio della probabilità preponderante, insufficiente essendo l’esistenza di una semplice possibilità (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a pag. 212, 118 IV 30 consid. 6; STF 14.10.2003 6S.297/3003 consid. 4; DTF 115 IV 199 consid. 5b; 101 IV 152 consid. 2c).

 

                             9.2.     Per contro si ha un nesso di causalità adeguata fra il comportamento dell’agente e l’evento quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l’esperienza generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2 pag. 4; DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                             9.3.     Perché un comportamento possa essere dunque considerato responsabile di un determinato evento ne va accertata l’idoneità causale generale (e non solo in relazione al caso concreto), tenendo conto che l’idoneità generale può essere data anche in relazione a conseguenze eccezionali: una causa non è da ritenersi generalmente adeguata soltanto quando provoca spesso o addirittura regolarmente il tipo d’evento considerato poiché se un comportamento è in sé atto a produrre un simile risultato, l’eccezionalità di quest’ultimo non influisce sull’adeguatezza del nesso causale nonostante la singolarità dell’effetto se questa singolarità è soltanto quantitativa, cioè se un simile effetto ricorre con rara frequenza (CCRP 25.11.2009, inc. n. 17.2008.64, consid. 4.3.). Non si può, invece, prescindere dall’idoneità qualitativa (DTF 113 V 307).

In altre parole, si può ammettere che un atto o un comportamento che costituisce la conditio sine qua non di un evento ne è pure la causa adeguata, vale a dire che è generalmente idoneo a provocarne o favorirne la realizzazione, quando un osservatore neutrale, vedendo l’autore agire, può prevedere che il suo comportamento avrà verosimilmente le conseguenze che si sono effettivamente realizzate (Graven, L’infraction pénale punissable, 2a ed. 1995, pag. 91; Hurtado Pozo, op. cit., pag. 170 e segg.). Determinare se il comportamento dell’autore era idoneo a provocare o a favorire l’evento significa pertanto stabilire se un osservatore imparziale, vedendo l’autore agire nelle circostanze del caso, avrebbe potuto dedurre che tale comportamento avrebbe avuto le conseguenze che si sono effettivamente realizzate, anche senza prevedere il susseguirsi di tutti gli elementi della catena causale (DTF 91 IV 117 consid. 3 pag. 120, 86 IV 153 consid. 1 pag. 155).

 

                              9.4.     L’adeguatezza viene meno, e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica, quando un’altra causa concomitante, come ad esempio un evento naturale o la colpa di un terzo o della vittima, sopravvengono senza poter essere previste. Il carattere imprevedibile o eccezionale della concausa o della concolpa non è in sé sufficiente per interrompere in nesso di causalità: la concausa o la concolpa deve avere un peso tale da risultare l’origine più probabile e immediata dell’evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori, in particolare, il comportamento dell’autore (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17, 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23, 121 IV 27 consid. 2° pag. 213; STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2 pag. 4 e 5).

                             9.5.     In base alle risultante istruttorie e soprattutto peritali risulta che il comportamento di ACCU 1 ha contribuito, secondo l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, al realizzarsi dell’evento dannoso, l’eventuale concausa (del fulmine) non essendo comunque provata e semmai atta ad interrompere il nesso causale.

 

                               10.     Appurato che sono adempiuti gli aspetti oggettivi del reato, occorre ora analizzare se, dal punto di vista soggettivo, l’imputato ha agito con negligenza.

Come visto l’imputato nel caso concreto ha sottovalutato il problema e ha adottato una soluzione che risolvesse il problema di poca potenza delle valvole tramite l’uso della carta stagnola senza però curarsi della possibile conseguenza che il suo atto avrebbe generato.

                                        Tenuto conto delle sue conoscenze, in quanto architetto, egli non poteva ragionevolmente non rendersi conto del pericolo che creava, oltrepassando così il limite del rischio ammissibile. Anche l’elemento soggettivo è pertanto dato in concreto.

 

                               11.     Così stando le cose ACCU 1 va dunque dichiarato autore colpevole del reato di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto d’accusa.

 

                               12.     Visto quanto sopra, occorre ora procedere con la commisurazione della pena.

 

                            12.1.     Giusta l’art. 34 cpv. 1 CP il giudice stabilisce il numero delle aliquote giornaliere commisurandolo alla colpevolezza dell’autore; l’art. 47 CP precisa poi che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1), ritenuto che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

 

                     12.2.     Secondo la giurisprudenza, il criterio essenziale per la commisurazione della pena è quello della gravità della colpa, per la cui valutazione entrano in considerazione diversi fattori. Da una parte quelli relativi al fatto incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno ad una banda e la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21 consid. 6.1; 124 IV 44, 47 consid. 2d, cfr. pure CCRP 28.04.2005, inc. n. 17.2002.58/66, consid. 5b e c, giurisprudenza emessa in relazione all’art 63 v CP, pacificamente applicabile anche sotto l’egida del nuovo diritto, non avendo la novella legislativa nella sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione della pena previsti dalla previgente normativa, cfr. FF 1999, pag. 1704, cfr. pure Stratenwerth/ Wohlers, op. cit., ad art. 47 CP, n. 4 e Dupuis et al., op. cit., ad art. 47 CP, n. 1), non potendo trascurare, inoltre, la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231, 6B.14/2007;6P.152/2009; 6B_626/2009). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP diano luogo a un obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292 e DTF 124 IV 44).

 

                                        Il giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la reprensibilità dell’offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l’espressione di “risultato dell’attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto, nonché alla possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione riferendosi in quest’ultimo caso alla libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità (DTF 127 IV 101). In relazione a quest’ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell’autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell’art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell’atto. Le circostanze esterne si riferiscono per esempio a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena (FF 1999 1745, cfr. pure STF 12.03.2008, inc. n. 6B_370/2007, consid. 2.2).

 

                                        Nella commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP 13.05.2010, inc. 17.2009.50, consid. 3.3.a e 4.2.b).

 

                           12.3.     Nel caso in esame va anzitutto rilevato come a favore dell’imputato giochino la sua incensuratezza e il lungo tempo trascorso dai fatti.
Ciò nonostante non si può trascurare il fatto che l’evento delittuoso si sia verificato a seguito di una grave leggerezza di ACCU 1 di professione architetto, nonché il fatto che i rischi che l’incendio ha comportato sono notevoli già solo per il fatto che l’immobile si trova in prossimità di altre abitazioni e del bosco.
Pertanto, tutto ben ponderato, questo Giudice ritiene adeguata alla colpa dell’accusato la pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere - unitamente alla sospensione condizionale della stessa per il periodo di prova di 2 anni (art. 42 cpv. 2 CP), la prognosi essendo senz’altro positiva.

 

                            12.4.     Per quanto attiene all’ammontare dell’aliquota, va detto che ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF 11.01.2010, inc. n. 6B_845/2009, consid. 1.1; 6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).

 

                                         Con riferimento al reddito mensile netto, che l’accusato stesso ha quantificato in fr. 2’100.-, tenuto conto della deduzione forfettaria, stabilita in concreto nella misura del 20%, così come previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale e dalla dottrina (deduzione forfettaria del 20-30% a seconda dell’entità del reddito; cfr. CCRP 13.04.2010, inc. n. 17.2009.50, consid. 4.2.c e riferimenti), si perviene alla quantificazione dell’aliquota giornaliera in fr. 50.-.

 

         12.5.     La tassa e le spese della presente procedura sono poste a carico dell’imputato.

 

visti                                   gli art. 222 cpv. 1 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3333/2010 del 2 agosto 2010.

 

 

 

 

 

condanna                         ACCU 1ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 2’000.- (duemila);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 3'950.-.

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

Intimazione a:

  

ACCU 1  

  

 

 

 

La giudice:                                                                               La segretaria:

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1ACCU 1

 

                                         fr.                     1'400.-          tassa di giustizia

                                        fr.                     2'550.-          spese giudiziarie

                                        fr.                       300.-          testi                                                                   

                                        fr.                    4'250.-          totale

 

 

 

Avvertenza:                      la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione  scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.