|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. DA 272/2010 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Presidente della Pretura penale |
|||||
|
Marco Kraushaar |
|||||
|
|
|||||
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
|
|
ACCU 1
|
prevenuto colpevole di ricettazione
per avere, a __________ in data __________, acquistato da __________ una telefono cellulare marca Nokia 5800 Express music del valore di CHF 500.- pagandolo CHF 100.-, sapendo o dovendo presumere che lo stesso era stato ottenuto mediante un reato contro il patrimonio e più precisamente dal furto commesso a __________ in data __________ a danno LESA 1 (refurtiva recuperata e restituita alla parte lesa);
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 272/2010 di data 25 gennaio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 560.- (cinquecentosessanta), corrispondente a 8 (otto) aliquote da fr. 70.- (settanta).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
6 (sei).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie
di fr. 200.- (duecento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 febbraio 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 3 novembre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ricettazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106, 160 cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ricettazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 272/2010 del 25 gennaio 2010.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 8 (otto) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr. 560.- (cinquecentosessanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 470.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
|
Intimazione a: |
|
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
|
terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di
fr. 400.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 70.- testi
fr. 870.- totale