Incarto n.
10.2010.485

DA 3722/2010

Bellinzona

2 dicembre 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1 

 

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF sugli stranieri

                                        soggiorno illegale

                                        per avere soggiornato illegalmente a __________ nel periodo 29 aprile 2010/11 agosto 2010, senza essere in possesso di un certificato valido di legittimazione né di un permesso della Polizia degli stranieri;

                                       

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall'art. 115 cpv. 1 lett. b LStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3722/2010 di data 23 agosto 2010 del che propone la condanna dell'accusato:

 

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta) con l'avvertenza che in caso di mancto                  pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta)                                       giorni.
2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
3.  Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento) - 30 (trenta) aliquote di fr. 30.- (trenta) per aliquota -,            decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt Aarau il 15.01.2010, con       l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita                             con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 settembre 2010 dall'accusato;

 

indetto                              il dibattimento 2 dicembre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 28 ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla legge sugli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

2.Sulla pena e sulle spese.

 

                                3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) per complessivi fr. 900.- (novecento), decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt Aarau il 15 gennaio 2010;

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 34, 42, 47 CP; 115 cpv. 1 lett. b LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

dichiara                           autore colpevole di soggiorno illegale per avere soggiornato illegalmente a __________ nel periodo 29 aprile 2010/19 luglio 2010 (giorno del suo matrimonio), poiché il suo permesso N era scaduto il 28 aprile 2010.

 

 

condanna                        ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 450.- (quattrocentocinquanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) per complessivi fr. 900.- (novecento), decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt Aarau il 15 gennaio 2010.

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

                                        Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona;

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                         50.-          tassa di giustizia

                                        fr.                         50.-          spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                      100.-          totale