Incarto n.
10.2010.516

DA 3422/2010

Bellinzona

3 aprile 2012

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

 

sedente con la segretaria Fabia Giannini per giudicare

 

 

ACCU 1       

 

prevenuto colpevole di  1.    danneggiamento

                                        per avere, a __________, presso la sede della Polizia __________, Reparto Mobile __________, in data __________, intenzionalmente danneggiato il locale d’attesa della Polizia __________, strappando dalla sua sede nel muro il citofono ivi presente, infrangendo poi 11 vetri del locale d’attesa nonché urinando in detto locale, causando un danno complessivo quantificato in CHF 6'976,20;

 

                                 2.    minaccia

                                        per avere, a __________, presso il domicilio coniugale, in data __________, incusso spavento e timore alla moglie LESA 1 nata __________, minacciandola con la frase “io ti ammazzo, a me queste cose non le fai” mentre la insultava dandole della “troia, bagascia” sbattendo allo stesso tempo le ante della cucina, rompendo bicchieri e piatti ed urlando;

 

                                 3.     infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                        per avere, senza essere autorizzato, nel corso del mese di aprile __________, a __________:

                                        venduto, per il tramite di __________, a diversi consumatori locali frequentatori del Parco __________, complessivamente 10 buste dosi di eroina da 0,1/0,2 grammi al prezzo di CHF 40.00/50.00 ciascuna, per un quantitativo  totale variante da 1 a 2 grammi di eroina;

                                        ceduto a __________, quale controprestazione per l’attività di spaccio svolta per suo conto, un quantitativo di 0,3/0,4 grammi di eroina;

 

                                 4.    contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                        per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo __________ e fino al mese di __________, consumato un imprecisato quantitativo, ma almeno 40 grammi di eroina, sostanza acquistata da __________, __________, †__________ e __________ nonché consumato il contenuto di 10 boccette da 40 ml di metadone acquistato da __________ e 2 grammi di canapa, nonché detenuto il __________, due buste dosi per complessivi 0,7 grammi lordi di eroina, sostanza destinata al proprio consumo personale e sequestrata dalla Polizia al momento del fermo;

 

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reati previsti dagli art. 144 cpv. 1, 180 cpv. 2, 19 cifra 1 e 19a LS, richiamati gli art. 46 cpv. 2, 49 cpv. 2, 69 cpv. 1 e 2 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 9 agosto 2010 n. 3422/2010 del   che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (trenta) (art. 34 e 36 CP).

                                        Pena parzialmente aggiuntiva:

                                        alla pena pecuniaria di CHF 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 22.04.2009,

                                        alla pena pecuniaria di CHF 5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei suo confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 06.07.2009.

                                    2.  Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                   3.   Si rinvia la parte civile Polizia __________, __________ al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                    4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

                                    5.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso:

                                        alla pena pecuniaria di CHF 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 22.04.2009, ma prolunga il periodo di prova di  1 (uno) anno

                                        alla pena pecuniaria di CHF 5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 06.07.2009, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).

                                    6.  Ordina la confisca e la distruzione di 0,7 grammi di eroina / reperto SAD 3064 (art. 69 cpv. 2 CP).

                                   7.   La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 agosto 2010 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento per il 3 aprile 2012, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2 febbraio 2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

 

proceduto                          nelle forme contumaciali;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se l’imputato è autore colpevole di

                              1.1.     danneggiamento,

                              1.2.     minaccia,

                              1.3.     infrazione alla LF sugli stupefacenti

                              1.4.     contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                        per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

                                 2.     Quale deve essere l’eventuale pena.

                                 3.     Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.

                                 4.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso:

                              4.1.     alla pena pecuniaria di CHF 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 22.04.2009.

                              4.2.     alla pena pecuniaria di CHF 5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 06.07.2009.

                                 5.     Se deve essere confermata la confisca e la distruzione di 0.7 grammi di eroina/reperto SAD 3064.

                                 6.     A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

visti                                   gli art. 46 cpv. 2, 49 cpv. 2, 69 cpv. 1 e 2, 144 cpv. 1, 180 cpv. 2 CP; 19 cifra 1, 19a LStup.; 453, 454, 455 CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI,

 

rispondendo                       ai quesiti posti

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di delitto contro la LF sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 aLS, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a aLS, danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP, minaccia, art. 180 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3422/2010 del 9 agosto 2010.

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento);

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

                                             Pena parzialmente aggiuntiva:

                                             -      alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 22 aprile 2009;

                                             -      alla pena pecuniaria di fr. 5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 6 luglio 2009.

 

                                        2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                         3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- con motivazione scritta e di fr. 550.- senza motivazione scritta.

 

 

non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso;

-            alla pena pecuniaria di CHF 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 22.04.2009 ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno;

-            alla pena pecuniaria di CHF 5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 06.07.2009ma ne prolunga il periodo di prova di 1(uno) anno;

 

 

ordina                              la confisca e la distruzione di 0.7 grammi di eroina (reperto SAD 3064);

 

 

dà atto                             che le pretese di parte civile Polizia __________, __________, sono rinviate al competente foro per le pretese di natura civile;

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

 

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

 

 

Intimazione a:

  

ACCU 1 

CIVI 1, __________

 

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                       Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                        Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

                                        Sezione della popolazione, Bellinzona,

                                        Polizia Scientifica, Bellinzona,

                                        Ministero pubblico della Confederazione, Berna.

 

 

 

La giudice:                                                                               La segretaria:

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       900.00       pena pecuniaria

                                         fr.                      200.00       multa

                                         fr.                      700.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     2050.00       totale

 

                                        fr.                     1650.00       totale senza motivazione scritta