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Incarto
n. DA 256/2010 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Giuseppe Gianella in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 (difensore d'ufficio, DUF 1,)
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prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri soggiorno illegale
per avere soggiornato illegalmente nel __________ nel periodo __________2007 - __________2007, privo di certificati validi di legittimazione e svolgendo attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso di polizia degli stranieri;
2. infrazione alla LF sugli stranieri
soggiorno illegale
per avere, nel periodo compreso tra l’ __________2008 ed il __________2010, soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente nel __________, siccome sprovvisto del necessario permesso della Polizia degli stranieri;
attività lucrativa senza autorizzazione
avere, nel periodo compreso tra l’ __________2008 ed il __________2010, svolto attività lucrativa senza disporre del necessario permesso della Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo; reati previsti dall’art. 23 cpv. 1 LDDS, 23 cpv. 6 LDDS, art. 115 cpv. 1 lett. b LStr, art. 115 cpv. 1 lett. c LStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 256/2010 di data 16 gennaio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena
pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta)
aliquote da fr. 30.- (trenta), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta)
giorni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie
di fr. 100.- (cento).
3. Revoca il beneficio alla sospensione condizionale della pena di fr. 2'700.-
(duemilasettecento) corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.- (trenta),
pronunciata dal Ministero Pubblico il __________2008 (DA __________) [recte:
pronunciata il __________ 2009 dalla Pretura penale del Cantone Ticino].
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 febbraio 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 5 novembre 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore d’ufficio e il Sost. Procuratore Pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sost. Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale che si prescinda dalla pena, che la eventuale pena sia ridotta rispetto alla proposta del Procuratore in considerazione della particolarità del caso e che tale in tale pena venga computato il carcere amministrativo sofferto; in via subordinata postula una pena con la condizionale e la non revoca della sospensione condizionale della precedente pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri
1.2. infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione)
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per complessivi fr. 2'700.- (duemilasettecento), decretato dalla Pretura penale del Cantone Ticino il __________ 2009;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 46, 47 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 115 cpv. 1 lett. b, 115 cpv. 1 lett. c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione contro la LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 256/2010 del 16 gennaio 2010.
condanna ACCU 1
1. alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni.
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
ordina la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per complessivi fr. 2'700.- (duemilasettecento), decretato dalla Pretura penale del Cantone Ticino il __________.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2'700.- pena pecuniaria
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 3'100.- totale