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Incarto
n. DA 322/2010 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per avere, a __________, nel periodo dall’01.04.2008 all’01.11.2009, benché avesse i mezzi per farlo, omesso di versare, anche solo parzialmente, alla consorte separata CIVI 1 la somma di fr. 1'050.- mensili, così come da sentenza del Pretore di __________ del 29.10.2007, accumulando così arretrati per l’importo di fr. 21'000.-;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 217 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 322/2010 di data 25 gennaio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
800.- (ottocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 40.-
(quaranta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
5 (cinque).
3. Al versamento alla parte civile Loredana Boulenaz, dell'importo di fr. 21'000.-
(ventunmila) a titolo di risarcimento.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle
spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 febbraio 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 11 novembre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;
sentito l'accusato, il quale descrive la sua situazione economica nel periodo che qui interessa e spiega i motivi per i quali non è stato in grado di pagare gli alimenti, cosa che invece aveva fatto fino a quando ne aveva avuto la possibilità;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 322/2010 del 25 gennaio 2010.
carica tasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese ACCU 1
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 250.- totale