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Incarto
n. DA 4597/2010 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Patrizia Gianelli |
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sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
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ACCU 1, difeso da: DI 1
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prevenuto colpevole
di 1. incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale
per avere, nel periodo __________ sino al __________, a __________, nella sua qualità di affittacamere, presso la __________, facilitato il soggiorno illegale di due straniere e meglio __________ e __________ entrambe dedite all’esercizio di un’attività lucrativa abusiva e quindi sprovviste del richiesto permesso di soggiorno;
2. disobbedienza a decisioni dell'autorità
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1, omesso di ottemperare alla decisione, a lui impartita ed intimata, del Municipio di__________, di sospendere immediatamente l’esercizio della prostituzione nello stabile denominato __________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 292 CP, 116 cpv. 1 a LStr, richiamato l’art. 42 cpv 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 4597/2010 di data 18 ottobre 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'400.- (millequattrocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 70.- (settanta) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
Pena aggiuntiva alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote di fr. 70.00 (settanta) decretata nei suoi confronti dal Giudice della Pretura Penale, Bellinzona il 23.02.2010.
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 ottobre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede la riduzione della pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1 incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale
per avere, nel periodo __________ sino al __________, a __________, nella sua qualità di affittacamere, presso la __________, facilitato il soggiorno illegale di due straniere e meglio __________ e __________ entrambe dedite all’esercizio di un’attività lucrativa abusiva e quindi sprovviste del richiesto permesso di soggiorno?
1.2 disobbedienza a decisioni dell'autorità
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1, omesso di ottemperare alla decisione, a lui impartita ed intimata, del Municipio di __________, di sospendere immediatamente l’esercizio della prostituzione nello stabile denominato __________?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. In caso di condanna, può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, a quali condizioni?
4. È data applicazione dell’art. 49 cpv. 2 CP?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42 e segg., 47 e segg., 49 cpv. 2, 97 e segg., 106, 292 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1 dal reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti descritti nel decreto d’accusa 4597/2010 del 18 ottobre 2010;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale, per avere, nel periodo __________ sino al __________, a __________, nella sua qualità di affittacamere, presso la __________, facilitato il soggiorno illegale di due straniere e meglio __________ e __________ entrambe dedite all’esercizio di un’attività lucrativa abusiva e quindi sprovviste del richiesto permesso di soggiorno. Reato previsto dall’art. 116 cpv. 1 lett. a LCStr.
condanna ACCU 1
A valere quale pena aggiuntiva alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 70.- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, decisa dalla Corte di Cassazione di Lugano il 30 agosto 2010;
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr. 1'400.- (millequattrocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 280.- (duecentottanta);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione scritta.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
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- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 280.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia senza motivazione
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 630.- totale