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Incarto
n. DA 528/2010 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , |
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura Smart targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.93 - max 1.15 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 27 settembre 2009;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa dell’8 febbraio 2010 n. 528/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 6’300.--.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1’000.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 80 (ottanta) aliquote giornaliere da fr. 60.-- ciascuna per complessivi fr. 4’800.-- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 17 giugno 2009 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 80 (art. 36 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 febbraio 2010 dall’accusato;
indetto il dibattimento 21 dicembre 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di rivalutare la sanzione in considerazione della limitata gravità della fattispecie e della sua situazione finanziaria, in ogni caso prescindendo dalla revoca della sospensione condizionale alla precedente condanna;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da fr. 60.-- cadauna per complessivi fr. 4’800.-- decretata nei suoi confronti il 17 giugno 2009 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 91 LCStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine per i fatti, art. 91 cpv. 1 LCStr;
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 528/2010 dell’8 febbraio 2010;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 20.-- (venti), per un totale di fr. 1’800.-- (milleottocento);
1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 4’800.-- (quattromilaottocento), corrispondente a 80 (ottanta) aliquote giornaliere da fr. 60.-- (sessanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17 giugno 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta:
fr. 1800.00 pena pecuniaria
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 2500.00 totale