Incarto n.
10.2010.63

DA 528/2010

Bellinzona

21 dicembre 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

 

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l’autovettura Smart targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.93 - max 1.15 grammi per mille);

 

                                        fatti avvenuti a __________ il 27 settembre 2009;

 

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa dell’8 febbraio 2010 n. 528/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 6’300.--.

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1’000.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 80 (ottanta) aliquote giornaliere da fr. 60.-- ciascuna per complessivi fr. 4’800.-- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 17 giugno 2009 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 80 (art. 36 CPS).

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 febbraio 2010 dall’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 21 dicembre 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               l'accusato, il quale chiede di rivalutare la sanzione in considerazione della limitata gravità della fattispecie e della sua situazione finanziaria, in ogni caso prescindendo dalla revoca della sospensione condizionale alla precedente condanna;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da fr. 60.-- cadauna per complessivi fr. 4’800.-- decretata nei suoi confronti il 17 giugno 2009 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 91 LCStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        guida in stato di inattitudine per i fatti, art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 528/2010 dell’8 febbraio 2010;

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 20.-- (venti), per un totale di fr. 1’800.-- (milleottocento);

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

                                        2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--;

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 4’800.-- (quattromilaottocento), corrispondente a 80 (ottanta) aliquote giornaliere da fr. 60.-- (sessanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17 giugno 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta:

 

 

                                        fr.                     1800.00       pena pecuniaria

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       400.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     2500.00       totale