Incarto n.
10.2010.657

DA 5042/2010

Bellinzona

7 dicembre 2012

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

 

sedente con la segretaria Cristina Vanza per giudicare

 

 

 ACCU 1   -      

 

 

prevenuto colpevole di     1.  appropriazione indebita

                                        per essersi appropriato a scopo di indebito profitto, di una cosa mobile altrui che gli era stata affidata, e meglio per essersi impossessato del veicolo marca __________ targato TI __________ di proprietà di __________ vendendolo al Garage __________ di __________ ad un prezzo di fr. 1'300.--, spendendo poi l’importo a suo favore;

 

                                        fatti avvenuti a __________ il 28 aprile 2010;

 

                                        reato previsto dall'art. 138 cifra 1 CPS;

 

                                 2.    violazione di domicilio

                                        per essersi illecitamente e contro la volontà dell’avente diritto, trattenuto presso l’appartamento di proprietà dei coniugi __________, malgrado l’ingiunzione formale del curatore dei proprietari di lasciare il luogo;

 

                                        fatti avvenuti a __________ dal 23 luglio 2010 in poi;

 

                                        reato previsto dall’art. 186 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 novembre 2010 n. 5042/2010 del   AINQ 1  che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3’600.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 45 (art. 34 e 36 CPS).

                                 2.     Alla multa di fr. 700.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

                                 4.     Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 2’700.- decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 26.05.2008 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CPS).

                                 5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 novembre 2010 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento il 7 dicembre 2012, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 19 novembre 2011, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

 

proceduto                          nelle forme contumaciali;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                         1.1.  appropriazione indebita

                                        per essersi appropriato a scopo di indebito profitto, di una cosa mobile altrui che gli era stata affidata, e meglio per essersi impossessato del veicolo marca __________ targato TI __________ di proprietà di __________ vendendolo al Garage __________ di __________ ad un prezzo di fr. 1'300.--, spendendo poi l’importo a suo favore;

 

                                        fatti avvenuti a __________ il 28 aprile 2010;

 

                                        reato previsto dall'art. 138 cifra 1 CPS;

 

                                        1.2.  violazione di domicilio

                                               per essersi illecitamente e contro la volontà dell’avente diritto, trattenuto presso l’appartamento di proprietà dei coniugi __________, malgrado l’ingiunzione formale del curatore dei proprietari di lasciare il luogo;

 

                                        fatti avvenuti a __________ dal 23 luglio 2010 in poi;

 

                                        reato previsto dall’art. 186 CPS;

 

2.         Quale deve essere l’eventuale pena.

 

2.1   L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena e se sì a quali condizioni;

 

2.2   Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 2'700.- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 26 maggio 2008.

3.         A chi vanno caricate le tasse e spese.

 

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

visti                                  gli art. 42 e segg., 47 e segg.,106, 138 cifra 1, 186 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. , 277 CPP-TI; 22 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti

 

dichiara                           ACCU 1

                                         autore colpevole di

                                    1.  appropriazione indebita per essersi appropriato a scopo di indebito profitto, di una cosa mobile altrui che gli era stata affidata, e meglio per essersi impossessato del veicolo marca __________ targato TI __________ di proprietà di __________ vendendolo al Garage __________ di __________ ad un prezzo di fr. 1'300.--, spendendo poi l’importo a suo favore. Fatti avvenuti a __________ il 28 aprile 2010. Reato previsto dall'art. 138 cifra 1 CPS;

 

                                    2.  violazione di domicilio per essersi illecitamente e contro la volontà dell’avente diritto, trattenuto presso l’appartamento di proprietà dei coniugi __________, malgrado l’ingiunzione formale del curatore dei proprietari di lasciare il luogo. Fatti avvenuti a __________ dal 23 luglio 2010 in poi. Reato previsto dall’art. 186 CPS.

 

 

condanna                    ACCU 1

                                    1.  alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.-

                                        (cento), per un totale di fr. 4’500.- (quattromilacinquecento);

1.1.   l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena

                                              Pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota

                                               giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

                                    2.  alla multa di fr. 700.- (settecento);

                                        2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

                                              in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                    3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- con

                                        motivazione scritta e di fr. 550.- senza motivazione scritta.

 

non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 2'700.- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 26 maggio 2008.

 

comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

avverte                            che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

 

 

Intimazione a:

- per raccomandata:

 e    

   

    

   

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                        Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona

 

 

 

 

La giudice:                                                                               La segretaria:

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di  ACCU 1

 

                                        fr.                   4’500.-            pena pecuniaria

                                        fr.                     700.-            multa

                                        fr.                     700.-            tassa di giustizia

                                        fr.                     250.-            spese giudiziarie                         

                                        fr.                  6'150.-            totale

 

                                        fr.                 5'750.-            totale senza motivazione scritta