Incarto n.
10.2010.65/STD

DA 391/2010

Bellinzona

2 marzo 2011

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1  

 

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo targato TI __________ alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;

 

                                        fatti avvenuti a __________ il __________;

 

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 391/2010 di data 1 febbraio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

 

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 210.- (duecentodieci) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'100.- (duemilacento).

                                        L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

                                 4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 febbraio 2010 dall'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede, in via principale il proscioglimento dell’accusato, in via subordinata, la derubricazione in infrazione medio grave;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     E’ il signor ACCU 1 autore colpevole di:

                                         grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        in via subordinata, di infrazione medio grave,

                                        per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 391/2010 del 1 febbraio 2010?

 

                                 2.     Quale deve essere l’eventuale pena?

 

                                          3.     L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

 

                                 4.     A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     ACCU 1, nato il __________ a __________, è coniugato e padre di un figlio ancora minorenne.

 

                                        Egli è titolare dell’azienda forestale ACCU 1 di __________.

 

                                         Il prevenuto è in possesso della licenza di condurre cat. __________.

 

                                        Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero risulta una condanna ad una multa di 2'500.-- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno, inflittagli dal Presidente del circolo di __________ in data __________ 2005 per coazione, infrazione grave alle norme della circolazione ed abuso di impianti di telecomunicazione (AI 2).

 

                                 2.     In data __________ 2009, alle ore 09:31, il prevenuto, alla guida del motoveicolo Vespa Piaggio, targato TI __________, è incappato in un controllo radar in territorio del Comune di __________, sulla strada secondaria che costeggia il lago, mentre procedeva in direzione di __________. Egli ha in effetti dichiarato che stava provenendo da __________ ed era intenzionato a recarsi a __________.

 

                                        La velocità rilevata dall’apparecchio elettronico Multanova Robot Multa Radar C in quell’occasione è stata di 80 km/h che, dedotto il margine di tolleranza di 5 km/h, corrisponde ad una velocità imputabile di 75 km/h.

                                        Nel tratto di strada in questione la velocità massima consentita è di 50 km/h, segnalato a più riprese ed in maniera corretta con dei cartelli di limite generale 50 km/h (cfr. documentazione fotografica richiamata dalla Polizia cantonale).

 

                                        Il superamento del limite è stato quindi di 25 km/h.

 

                                        In data __________ 2010, ritenendo adempiuti i presupposti di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr, il Procuratore Pubblico ha emanato un decreto d’accusa nei confronti del signor ACCU 1 con il quale ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr. 2’100.--, corrispondente a 10 aliquote giornaliere da fr. 210.-- l’una, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, oltre ad una multa di fr. 500.--.

 

                                        Contro tale atto giudiziario il prevenuto ha interposto tempestiva opposizione. Di qui la presente procedura.

 

                                 3.     L’art. 90 cifra 2 LCStr punisce chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è sanzionabile, salvo disposizione espressa e contraria (art. 100 cifra 1 LCStr). Sotto il profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore commette, oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l'autore deve aver adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso di infrazione commessa per negligenza, una crassa negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii).

 

                                        L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali (art. 27 cpv. 1 LCStr).

 

                                        La velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità, art. 32 cpv. 1 LCStr. Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade; la velocità massima stabilita può essere ridotta o aumentata, per determinati tratti di strada, dall’autorità competente soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr.

 

                                        Giusta l’art. 4a ONC, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli: 50 km/h nelle località, 80 km/h fuori delle località, eccettuato sulle semiautostrade, 100 km/h sulle semiautostrade e 120 km/h sulle autostrade.

 

                                        La limitazione generale della velocità a 50 km/h (cpv. 1 lett. a) si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno della località; questa limitazione incomincia al segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) e termina al segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1). Per i conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano direttamente tra loro località o quartieri, strade agricole di accesso, strade forestali, ecc.), la limitazione è valevole, anche se manca la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata.

 

                                        I segnali “velocità massima“ (2.30) e “velocità massima 50, limite generale“ (2.30.1) indicano in km/h la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone, art. 22 cpv. 1 OSStr.

 

                                        L’inizio della limitazione generale di velocità a 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC) è indicato dal segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) appena esiste una zona molto fabbricata da una delle parti della strada. La fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1); questo segnale è collocato nel punto a partire dal quale né l’uno né l’altro dei lati della strada è molto fabbricato (art. 22 cpv. 3 OSStr).

 

                                 4.     Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il superamento nell’abitato di 25 km/h e oltre della velocità massima consentita costituisce, indipendentemente dalle circostanze concrete, un’infrazione grave alle norme della circolazione (DTF 123 II 37).

 

                                        Nella fattispecie il superamento, già dedotto il margine di tolleranza, proprio di ben 25 km/h del limite di 50 km/h adempie indubbiamente la fattispecie.

 

                                 5.     Al dibattimento il prevenuto ha eccepito di essere incappato in un errore credendo che il limite di velocità fosse di 80 km/h, rilevando come il cartello fosse stato posizionato molto prima ed in un posto infelice. In secondo luogo ha contestato il fatto che la sua infrazione rappresenti un caso grave, poiché supera di un solo chilometro orario la barriera fissata dalla giurisprudenza. A suo avviso non è corretto applicare in maniera fiscale i criteri indicati dal Tribunale federale. A maggior ragione se si considera il fatto che nessuno è stato concretamente messo in pericolo.

 

                                        Queste osservazioni sono ininfluenti per il giudizio e non permettono di discostarsi dai principi ormai da tempo consolidati applicabili in materia ed esposti qui sopra.

 

                                 6.     Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il signor ACCU 1 deve essere condannato per grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa in esame.

 

                                        L’art. 90 cifra 2 LCStr prevede che il reato debba essere sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

 

                                 7.     Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

 

                                        La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

 

                                        A carico dell’accusato pesa in maniera importante l’entità dell’eccesso di velocità.

                                        Il precedente penale per grave infrazione alle norme della circolazione, coazione e abuso di impianti di telecomunicazioni, è rilevante; ciononostante non può essere dimenticato che si è trattato di un caso isolato, avvenuto in un particolare momento famigliare, che non denota alcuna particolare tendenza del prevenuto a sottovalutare l’importanza delle norme giuridiche in ambito di circolazione stradale oppure ad eccedere con la velocità.

 

                                         A favore del prevenuto gioca il fatto che, comunque sia, il superamento di 25 km/h rappresenta il limite minimo per il perseguimento penale e che egli ha collaborato pienamente con le autorità penali, senza cercare di sminuire quanto avvenuto.

 

                                         La pena proposta dal Procuratore Pubblico, essendo equamente mite, può essere dunque confermata sia nel numero di aliquote giornaliere, sia nel loro singolo ammontare.

 

                                         Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena, art. 42 CPS, ritenuto che, viste le circostanze di specie, il periodo di prova può essere portato dai tre anni proposti dal Procuratore Pubblico a due anni.

 

                                        Alla pena principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall’art. 42 cpv. 4 CPS, una multa che, preso atto dell’ammontare della pena principale e tenuto conto della sua natura accessoria rispetto a quest’utlima, appare equo confermare in fr. 500.--.

 

                                 8.     Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico del condannato.

 

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 9 segg., 273 segg. CPP-TI, 455, 453 CPP; 22 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

dichiara                          

 

                                        autore colpevole di:

                                        infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS

                                        per avere, a __________ il __________ 2009, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo targato TI __________ alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;

 

condanna                         ACCU 1

 

                                    1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 210.- (duecentodieci), per un totale di fr. 2’100.- (duemilacento);

                                        1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                    2.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                        2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

 

                                    3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta;

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

 

 

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

 

Intimazione a:                

 

 

.

 

                                                                                  

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       500.-          multa

                                        fr.                       800.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       200.-          spese giudiziarie                             

                                        fr.                     1500.-          totale

 

 

 

Avvertenza:                      la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione  scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.